Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13347 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 24118/12 proposto da:

X.G., elettivamente domiciliato in

(OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. Alberto Volpini che lo

rappresenta

e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 103/40/ della Commissione Tributaria Regionale

della Lombardia, depositata il 29 settembre 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Alberto Volpini, per il ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 103/40/11 depositata il 29 settembre 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto da X.G. avverso la decisione n. 132/44/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva rigettato il ricorso promosso dal contribuente contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale l’Agenzia delle Entrate revocava i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 applicabile ratione temporis, per non aver trasferito la residenza entro i prescritti diciotto mesi nel Comune di Monza luogo in cui si trovava l’abitazione acquistata il “26 novembre 2002”.

In particolare la CTR respingeva l’eccezione di decadenza dell’Ufficio dall’accertamento sollevata dal contribuente ritenendo che il termine triennale stabilito dal D.P.R. n. 131 cit., art. 76, comma 2, lett. b), dovesse intendersi “prorogato di due anni” ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1 e 1 bis, e nel merito che “non sussistendo i requisiti della inevitabilità e imprevedibilità dell’evento” non costituisse causa di forza maggiore che consentiva di mantenere l’agevolazione quella allegata dal contribuente secondo cui era stato impossibile trasferire in (OMISSIS) la propria residenza entro il termine di diciotto mesi perchè la “compravendita era condizionata al mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero dei beni e le attività culturali, trattandosi di immobile soggetto alla tutela di cui alla L. n. 1039 del 1939, condizione avveratasi il 14.2.2003, e che l’immobile non era immediatamente utilizzabile necessitando di importanti lavori di restauro e ristrutturazione iniziati dopo l’acquisto e durati fino al 6 ottobre 2005, anno in cui era avvenuto il trasferimento della residenza”.

Contro la sentenza della CTR il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico articolato motivo, cui resisteva l’Ufficio con controricorso.

Il contribuente si avvaleva altresì della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con l’unico complesso mezzo rubricato “1) Violazione e falsa applicazione norme di diritto; 2) omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio; 3) violazione di legge”, il contribuente censurava la sentenza sotto diversi profili e peraltro esposti in modo unitario e di cui subito appresso.

2. Sotto un preliminare profilo il contribuente riteneva che la CTR fosse incorsa in errore laddove In forza della L. n. 289 cit., art. 11, comma 1 e 1 bis aveva reputato prorogato di anni due il termine triennale fissato per l’accertamento dal D.P.R. n. 131 cit., art. 76, comma 2, lett. b), invero secondo il contribuente la proroga non poteva applicarsi all’accertamento di violazioni delle disposizioni in tema di agevolazioni sull’imposta di registro e inoltre doveva considerarsi che il termine triennale era da farsi decorrere dalla data di registrazione e non già dall’anno successivo scaduto il termine entro cui il Ministero poteva esercitare il diritto di prelazione.

Il motivo è sotto il primo aspetto infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “La proroga di due anni, di cui L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l’acquisto della prima casa), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento” (Cass. sez. trib. n. 23222 del 2015; Cass. sez. 6 n. 24683 del 2014), laddove sotto il secondo aspetto è invece inammissibile perchè sulla questione non si è pronunciata la CTR e pur essendo una questione di diritto la sua decisione comporta il compimento di accertamenti di fatto per es. circa la data di notifica dell’avviso di liquidazione non consentiti in questa sede di legittimità (Cass. sez. un. n. 10531 del 2013; Cass. sez. 3 n. 25127 del 2010; Cass. sez. lav. n. 10437 del 2006).

2. Sotto altro profilo il contribuente, osservato come l’orientamento assolutamente prevalente di questa Corte fosse quello di ammettere il mantenimento dell’agevolazione anche nel caso in cui il mancato tempestivo trasferimento di residenza fosse stato impedito da una causa di forza maggiore, deduceva che nella specie la CTR aveva errato ad affermare che il “prolungamento dei lavori di ristrutturazione straordinaria e restauro (non ordinaria) non rappresentasse” una causa di forza maggiore, dovendosi pertanto secondo il contribuente cassare l’impugnata sentenza per “demandare all’apprezzamento del giudice del rinvio la verifica della causa di forza maggiore che aveva concretamente impedito all’acquirente di trasferire la residenza nel termine di legge”.

Il motivo è sotto quest’ultimo aspetto preliminarmente inammissibile perchè in violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, non si precisa quale sia la censura addebitata alla CTR, In particolare non si specifica se le sopra sintetizzate critiche costituiscano una violazione di legge denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come potrebbe sembrare all’inizio dell’illustrazione oppure un vizio motivazionale denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come potrebbe sembrare dalla richiesta di rinviare al giudice a quo per un più corretto “apprezzamento”; nella sostanza si rimanda alla Corte la scelta del vizio più idoneo, in tal modo impedendole di esercitare qualsivoglia tipo di attività nomofilattica in assenza di un motivo sufficientemente preciso da vagliare (Cass. sez. 1 n. 21611 del 2013; Cass. sez. 1 n. 19443 del 2011).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna il contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, che si liquidano in Euro 5000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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