Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13347 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 18/05/2021), n.13347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10540-2013 proposto da:

P.M., S.G., P.C., P.G.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIETRO DELLA VALLE 1, presso

lo studio dell’avvocato SALVATORE CANTELLI, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 14/2012 della COMM. TRIB. REG. CALABRIA SEZ.

DIST. di REGGIO CALABRIA, depositata il 06/03/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

03/02/2021 dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO.

 

Fatto

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 14/7/12 del 26 ottobre 2011, pubblicata il 6 marzo 2012: a) ha rigettato il gravame proposto dai contribuenti P.C., P.G., P.M. e S.G., avverso la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di Locri, n. 2012/03/1991, di parziale accoglimento del ricorso da costoro esperito avverso l’avviso, notificato il 7 luglio 1989, di accertamento di maggior valore, in ragione di lire 1.289.293.000 (contro il valore dichiarato di lire 446.300.000), dell’asse ereditario relativo alla successione di P.F., deceduto il (OMISSIS); b) parzialmente accogliendo l’appello incidentale della Agenzia delle entrate, ha determinato in Lire 300.000.000 il valore dell’immobile, indicato al numero 5 dell’atto impositivo; c) ha confermato nel resto la sentenza impugnata, compensando le spese.

2. – I succitati contribuenti, mediante atto del 20 aprile 2013, hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi.

3. – L’Avvocatura generale dello Stato ha resistito con controricorso del 27 maggio 2013.

4. – Con memoria del 5 ottobre 2017 i ricorrenti, esponendo – e documentando – di essersi avvalsi della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito in legge con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e di aver versato la prima rata di quanto dovuto, hanno chiesto la sospensione del giudizio fino al 81 dicembre 2018.

5. – Con ordinanza dell’11 dicembre 2019 la Corte ha differito la trattazione del processo invitando la Agenzia delle entrate a “far conoscere l’eventuale perfezionamento della pratica di definizione agevolata”.

6. – I ricorrenti, giusta memoria del 25 novembre 2019, hanno dedotto che per i giudizi sospesi, ai sensi dell’art. 11, cit., alla mancata presentazione di istanza di trattazione entro il termine del 31 dicembre 2018, consegue la estinzione automatica del processo con compensazione delle spese processuali.

7. – La Avvocatura controricorrente, con memorie del 23 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020, esponendo, con correndo di pertinente documentazione, che la Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Reggio di Calabria, mediante nota dell’ii aprile 2018 (confermata con successiva nota del 26 ottobre 2020), aveva comunicato che i contribuenti avevano provveduto al pagamento integrale di quanto dovuto per il perfezionamento della definizione agevolata, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese processuali.

8. – Con memoria del 13 gennaio 2021, corredata da pertinente attestazione dei pagamenti eseguiti, i ricorrenti hanno insistito per la declaratoria della estinzione del processo.

9. – L’intervenuto perfezionamento della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, col pagamento integrale delle spettanze dovute alla Amministrazione finanziaria, comporta la cessazione della materia del contendere.

La Corte provvede alla declaratoria della conseguente estinzione del processo.

10. – Le spese processuali che, a norma del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, cit., art. 11, comma 10, restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sono compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio tenutasi da remoto, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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