Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13347 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5764-2019 proposto da:

E.F., elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA COLA DI

RIENZO, 68, presso lo studio dell’avvocato DONATELLA NASTRO,

rappresentata e difesa dall’avvocato SIMONA MAROTTA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 6640/21/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 09/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

E.F. propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, chiedendo altresì la sospensione dell’efficacia, della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione il diniego di sgravio relativo a 38 cartelle di pagamento risultanti dall’estratto di ruolo, ha rigettato l’appello della contribuente.

La CTR ha rilevato che “non è stata specificatamente provata l’esistenza di alcun interesse pubblico all’annullamento” delle cartelle, risolvendosi l’istanza della contribuente avverso il diniego totale o parziale di un atto in autotutela – finalizzata ad ottenere da parte della PA un provvedimento di autotutela sulla base degli eventi sopravvenuti all’atto impositivo – in una “inammissibile impugnazione di atti impositivi in ordine ai quali sono già decorsi i termini per esperire la tutela giurisdizionale”. Inoltre, ha ritenuto la CTR non osservato il termine di 60 giorni, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 dal rilascio dell’estratto di ruolo (avvenuto il 27 gennaio 2015).

L’Agenzia delle entrate-Riscossione è rimasta intimata.

La ricorrente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non avere la CTR riconosciuto la sussistenza dei presupposti per l’ammissibilità dell’azione.

Il ricorrente chiede, inoltre, la “previa sospensione degli effetti esecutivi degli atti impugnati fino alla data della sentenza”. Quest’ultima richiesta è inammissibile, in quanto proposta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62 e art. 373 c.p.c., ad un giudice non competente. Ed infatti, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, nello specifico per il tributario, e l’art. 373 c.p.c., quale principio generale del processo civile, attribuiscono la competenza a conoscere dell’inibitoria dell’efficacia esecutiva delle sentenze impugnate per cassazione al giudice che le ha pronunciate.

Il ricorso è inammissibile, in quanto sottopone al vaglio della Corte un riesame del fatto precluso in sede di legittimità, non conformandosi, peraltro, allo schema normativo del nuovo vizio “motivazionale”, quale risultante dalle modifiche introdotte con il decreto L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012, n. 134. Ed infatti, a seguito della riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134 – il vizio in esame deve intendersi quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. n. 28069/2018). Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5) introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). La parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso”. (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n. 8053).

Nel caso di specie, la ricorrente, censurando anomalie motivazionali, sottopone al vaglio della Corte un accertamento di fatto, inammissibile in sede di legittimità, giacchè la censura sottende una diversa valutazione dei presupposti per l’azione di sgravio, mettendo in discussione l’accertamento dei fatti così come compiuto dal giudice di seconde cure, mascherando la richiesta di un ulteriore grado di merito, preclusa in questa sede.

Nè costituisce autonoma ratio decidendi la statuizione della CTR sulla mancanza di specificità dei motivi di appello, laddove afferma che “il gravame dovrebbe dichiararsi inammissibile”, ma poi statuisce che “in ogni caso, anche a voler considerare l’atto idoneo a superare il vaglio di ammissibilità, nel merito… l’appello è infondato”. L’uso del condizionale (“dovrebbe”) e la successiva statuizione, come sopra riportata, costituiscono chiari elementi atti ad escludere che si tratti di una autonoma ratio decidendi, trattandosi di una inequivoca decisione nel merito della controversia, dovendosi relegare le altre affermazioni nell’ambito di un semplice rafforzamento della motivazione di rigetto del gravame, basato sulla infondatezza dell’appello (per mancanza dei presupposti per censurare il comportamento dell’Amministrazione in relazione alla richiesta di annullamento in autotutela; per inammissibilità della richiesta fondata su fatti posteriori all’emissione degli atti impositivi).

In relazione poi a quanto argomentato nella memoria, il motivo è altresì infondato in relazione alla ammissibilità nella fattispecie dell’impugnativa di diniego tacito in autotutela, in quanto la CTR si è adeguata ai principi della giurisprudenza di questa Corte in materia di decisione dell’Amministrazione sull’annullamento di un atto impositivo (autotutela) e sui limiti della sua impugnabilità. E’ stato infatti affermato dalla giurisprudenza che l’autotutela è espressione di un potere discrezionale, il cui esercizio è funzionale alla soddisfazione di esigenze di rilevante interesse generale, e nella valutazione del quale deve essere considerata l’esigenza della certezza dei rapporti giuridici da bilanciare rispetto a quelle rappresentate dal contribuente (Cass. n. 5332 del 22/02/2019); l’esercizio di tale potere, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente (Cass. n. 21146/2018). Inoltre, “in tema di contenzioso tributario, il sindacato giurisdizionale sull’impugnato diniego, espresso o tacito, di procedere ad un annullamento in autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell’Amministrazione, in relazione alle ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l’esercizio di tale potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un’indebita sostituzione del giudice nell’attività amministrativa o un’inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo” (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 7616 del 28/03/2018; v. anche n. 4937 del 20/02/2019).

Nella fattispecie la CTR ha escluso l’esistenza di un interesse pubblico all’annullamento delle cartelle, sottese all’estratto di ruolo, che avrebbe potuto consentire un sindacato giurisdizionale sull’attività discrezionale dell’Ufficio, e ritenuto inammissibile l’istanza della contribuente volta ad ottenere un provvedimento di autotutela sulla base di eventi sopravvenuti rispetto all’atto impositivo.

Il ricorso va pertanto rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione degli intimati.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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