Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13346 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 21363/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.P., elettivamente domiciliato in Roma, via Cicerone n

44, presso lo studio dell’Avv. Amedeo Pomponio, rappresentato e

difeso dall’Avv. Stefano Cipriani, giusta delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/13/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Toscana, depositata il 22 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 67/13/11 depositata il 22 giugno 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Toscana respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 15/01/09 della Commissione Tributaria Provinciale dl Siena che aveva accolto il ricorso promosso da C.P. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale venivano revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 applicabile ratione temporis, per non aver trasferito la residenza entro i prescritti diciotto mesi nel Comune di Casole d’Elsa luogo in cui si trovava l’abitazione acquistata.

La CTR, ricordato che il contribuente aveva chiesto il trasferimento di residenza nel Comune di Casole d’Elsa entro i prescritti diciotto mesi, ma che la richiesta gli era stata “rifiutata dal Comune in quanto l’immobile acquistato era abitato dall’affittuario”, il quale aveva ritardato il rilascio nonostante la tempestiva “disdetta” del contratto di locazione, tanto che il contribuente aveva dovuto trasferire la residenza nel ridetto Comune dl Casole d’Elsa presso la casa dei genitori seppur trascorsi i diciotto mesi dall’acquisto, riteneva che al contribuente dovesse essere comunque riconosciuto il diritto all’agevolazione perchè “era stato per impossibilità che non aveva potuto effettuare ciò che voleva nei termini”.

Contro la sentenza della CTR l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a cui il contribuente resisteva con controricorso eccependo in limine l’inammissibilità dell’impugnazione ex adverso ed avvalendosi altresì della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Come rammentato in narrativa del presente il contribuente ha eccepito l’inammissibilità dell’avversario ricorso, deducendo la tardività della notifica del ricorso per cassazione.

L’eccezione è però Infondata atteso che l’impugnata sentenza è stata depositata il 22 giugno 2011, cosicchè il termine ultimo scadeva dopo l’anno e quarantasei giorni, cioè sabato 22 settembre 2012, prorogato ex art. 155 c.p.c., commi 4 e 5, al lunedì 24 settembre 2012, giorno in cui è stata eseguita in effetti la consegna per la notifica.

2. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione e falsa applicazione dell’art. 1, Nota II bis, Tariffa, Parte I, allegata alD.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio censurava la CTR per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse diritto all’agevolazione nonostante avesse trasferito la residenza nel Comune di Casole d’Elsa soltanto quando erano già trascorsi i prescritti diciotto mesi dall’acquisto e questo perchè non poteva costituire causa di forza maggiore il ritardato rilascio dell’abitazione da parte del conduttore di una locazione in essere al momento del rogito e dovendosi invece soltanto darsi rilievo al dato oggettivo della mancanza di residenza anagrafica nel Comune di Casole d’Elsa entro i ridetti diciotto mesi e non anche all’impossibilità di trasferire la residenza nella prima casa.

2.1. Il contribuente ha eccepito l’inammissibilità del motivo perchè rivolto, nonostante la censura di violazione di legge, a contestare l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR circa l’esistenza della causa di forza maggiore consistente nella “impossibilità” di ottenere il rilascio dell’abitazione acquistata in Comune di Casole d’Elsa.

L’eccezione è tuttavia Infondata atteso che i fatti, in particolare il tardivo rilascio dell’immobile, sono inter partes pacifici.

Soltanto si controverte se la concreta fattispecie rientra in quella astratta della causa della forza maggiore che consente di mantenere il beneficio pur in caso di tardivo trasferimento di residenza e cioè se al mancato rilascio del venditore possa applicarsi la regola giuridica della causa di forza maggiore.

2.2. Il motivo è fondato.

2.3. Deve essere dapprima fatto osservare che l’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit.

subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione, alla condizione che l’abitazione si trovi nel Comune di residenza oppure che la residenza venga trasferita nel Comune In cui si trova l’abitazione entro il termine di mesi diciotto dall’acquisto.

Trattasi quindi di un elemento costitutivo della fattispecie (Cass. sez. 6 n. 25 del 2016; Cass. sez. trib. n. 17249 del 2013). La disposizione è peraltro di favore, perchè permette al contribuente di vedersi riconosciuta l’agevolazione anche nel caso in cui per i più diversi motivi la prima casa non possa essere ancora abitata, bastando Invece per conservare il beneficio semplicemente trasferire la residenza nel Comune dove la stessa è ubicata.

2.4. La circostanza sulla quale la CTR fonda la sua decisione, cioè l’allegazione di una causa di forza maggiore che ha Impedito di abitare l’Immobile destinato a prima casa entro diciotto mesi dall’acquisto, è quindi irrilevante. E questo appunto perchè la fattispecie all’esame non contempla quale suo elemento costitutivo quello del tempestivo trasferimento della residenza nella prima casa, bensì che la prima casa si trovi nel Comune di residenza o in alternativa che il trasferimento di residenza nel Comune avvenga entro diciotto mesi dall’acquisto.

2.5. La Corte deve infine rilevare come al suo Interno sia stato da ultimo ripreso un orientamento che negli anni era rimasto Isolato. Un orientamento secondo cui, poichè il tempestivo trasferimento di residenza consiste in un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione, il contribuente dovrebbe perdere il beneficio anche nelle ipotesi in cui il ridetto tempestivo trasferimento di residenza nel Comune sarebbe impedito in modo assoluto da fatti esterni sopravvenuti e imprevedibili. E quindi anche quando il comportamento che il contribuente avrebbe dovuto tenere, appunto il tempestivo trasferimento di residenza nel Comune, sarebbe in effetti obbiettivamente inesigibile. E cioè anche in caso di forza maggiore (Cass. sez. trib. n. 2616 del 2016; Cass. sez. trib. n. 4321 del 2009). La ripresa dell’isolato orientamento di che trattasi, che peraltro non menziona il più remoto conforme precedente, si fonda su di una duplice considerazione. Da un lato si sostiene che l’operatività della forza maggiore debba soltanto riguardare i diritti che conseguono ad un rapporto obbligatorio, negandosi in particolare che il diritto all’agevolazione in parola comporti un’obbligazione a carico del fisco, con la conseguenza che il mancato tempestivo trasferimento di residenza dovrebbe comportare la perdita del beneficio perchè trattasi invece di un elemento costitutivo della fattispecie non realizzatosi. Da altro lato si sostiene inoltre che trattandosi di un termine prescritto a pena di decadenza, quello appunto che stabilisce il trasferimento di residenza nel Comune entro i diciotto mesi, la sua proroga sarebbe vietata dall’art. 2966 c.c..

2.6. Gli argomenti posti a conforto dell’orientamento appena sopra non appaiono convincenti. In primo luogo deve essere osservato come non sia vero che la causa di forza maggiore sia istituto la cui operatività sia esclusivamente confinata al diritto delle obbligazioni ex artt. 1256 c.c. e ss. o ex art. 1785 c.c. ecc. E cioè solo quando la prestazione dell’obbligato divenga obbiettivamente inesigibile per fatti imprevedibili e sopravvenuti.

Per es. ai sensi degli artt. 132 e 452 c.c. la prova del matrimonio o dello stato delle persone può essere data con ogni mezzo quando i pubblici registri siano andati distrutti o smarriti. E’ dall’ordinamento in effetti ricavabile una generale regola per cui non può essere preteso un comportamento quando lo stesso sia divenuto impossibile senza colpa di chi vi sia tenuto. In secondo luogo deve essere evidenziato che il termine di mesi diciotto entro cui trasferire nel Comune la residenza è elemento costitutivo della fattispecie, non un termine entro cui esercitare un diritto a pena di decadenza secondo la disciplina prevista dagli artt. 2964 c.c. e ss..

Il diritto all’agevolazione è stato cioè tempestivamente esercitato con la dichiarazione fatta al momento della registrazione della compravendita a mente dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. c), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit., mentre invece qui non si è realizzata la condicio iuris prevista dall’art. 1, Parte Prima, Nota II bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 cit. per cui la prima casa deve essere ubicata nel Comune di residenza o quella alternativa del trasferimento della residenza nel Comune entro diciotto mesi dall’acquisto.

2.7. Deve essere per queste ragioni data continuità al consolidato orientamento che consente il mantenimento del diritto all’agevolazione in parola, anche nei casi In cui il trasferimento della residenza nel Comune non sia stato tempestivo per causa di forza maggiore (Cass. sez. 6 n. 864 del 2016; Cass. sez. 6 n. 25 del 2016).

2.8. La Corte ritiene peraltro opportuno altresì chiarire che in generale causa di forza maggiore è soltanto quella imprevedibile e sopravvenuta che non dipende da un comportamento addebitabile anche solo a titolo di colpa nei vari gradi per es. lieve ecc. o nelle varie specie per es. in esigendo ecc. (Cass. sez. 2 n. 17871 del 2003; Cass. sez. 3 n. 845 del 1995). E che pertanto anche nella materia in discussione la causa di forza maggiore non può essere diversa. E in questo senso appare per es. condivisibile la Ris. 1 febbraio 2002 n. 35/E dell’Agenzia delle Entrate che in specifici casi ha ammesso la causa di forza maggiore con riferimento al Comuni dell’Umbria colpiti dal sisma. Cosicchè sarebbe per es. ammissibile che, come ancora avvenuto in Emilia nei Comuni colpiti dal terremoto del 2012, che hanno non solo visto ridotto in misura rilevante il proprio patrimonio abitativo, ma anche la creazione di numerose zone cosiddette rosse interdette per molto tempo all’accesso, ravvisare l’impossibilità di trasferire tempestivamente la residenza per mancanza dl abitazioni agibili.

3. Non essendo necessario accertare ulteriori fatti, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso presentato dal contribuente contro l’avviso dl liquidazione.

4. Nella specialità delle questioni trattate, anche sottolineata dalla ripresa dell’Isolato precedente ricordato, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese di ogni fase grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e decidendo nel merito, respinge il ricorso del contribuente; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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