Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13346 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5139-2019 proposto da:

B.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIROLAMO

BOCCARDO 26/A, presso lo studio dell’avvocato VALENTINA PARIS,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE BELMONTE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO PROVINCIALE DI ROMA TERRITORIO, AGENZIA

DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempore,

elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENIRALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 6070/17/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA

TORRE MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

B.G. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, indicata in epigrafe, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, per riclassificazione e rivalutazione di rendita catastale, accoglieva l’appello dell’Ufficio, riformando la decisione di primo grado. La CTR, premessi i principi in tema di riclassamento degli immobili, in base alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ha ritenuto legittimo l’accertamento, in relazione alla congruità della motivazione, in quanto “ha specificato e indicato le microzone omogenee comunali.. nelle quali sono stati rilevati scostamenti, superiori alla soglia di significatività del 35%…” riclassificando le unità immobiliari in relazione all’appartenenza alla microzona. L’Agenzia si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con l’unico motivo del ricorso si deduce violazione della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, ex art. 360 c.p.c., n. 3, essendo gli accertamenti motivati in relazione agli scostamenti rilevati per ciascuna microzona, basati su circostanze notorie, e contenenti le indicazioni delle unità immobiliari di riferimento.

2. Il motivo è fondato.

3. La questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali è stata risolta da questa Corte, che ha ribadito il principio consolidato secondo cui è necessaria una rigorosa – e cioè completa, specifica e razionale – motivazione dell’atto di riclassamento. In particolare, quando si tratta di un mutamento di rendita inquadrabile nella revisione del classamento delle unità immobiliari private site in microzone comunali ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, la ragione giustificativa non può consistere nella mera evoluzione del mercato immobiliare, ma deve essere accertata la variazione di valore degli immobili presenti nella microzona (Cass. 22671/2019; n. 27180 del 2019).

4. Ne consegue la necessità che nell’avviso di accertamento siano precisate le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a modificare d’ufficio il classamento originario, non essendo sufficiente il richiamo agli astratti presupposti normativi che hanno giustificato l’avvio della procedura di riclassamento. L’amministrazione comunale è tenuta peraltro ad indicare in modo dettagliato quali siano stati gli interventi e le trasformazioni urbane che hanno portato l’area alla riqualificazione, risultando inidonei i richiami ad espressioni di stile del tutto avulse dalla situazione concreta (cfr. Cass. n. 3156/2015).

L’obbligo di motivazione in tali fattispecie, proprio in considerazione del carattere “diffuso” dell’operazione, anche secondo la Corte Cost., 1 dicembre 2017, n. 249 – che ha convalidato la legittimità del peculiare strumento introdotto con la legge finanziaria 2005, in quanto esente da profili d’irragionevolezza – deve essere assolto in maniera rigorosa, in modo tale da porre il contribuente in condizione di conoscere le concrete ragioni che giustificano il provvedimento (p.7.3 Corte Cost.249 del 2017, citato).

5. E’ stato altresì affermato che nella procedura di revisione di classamento si debba tener conto, nel medesimo contesto cronologico, dei caratteri specifici di ciascuna unità immobiliare, del fabbricato e della microzona ove l’unità è sita, siccome tutti incidenti comparativamente e complessivamente sulla qualificazione della stessa (Cass. n. 10403/2019).

6. Con specifico riferimento al riclassamento di unità immobiliari site nel Comune di Roma, Cass. n. 19810 del 23/07/2019 ha statuito che il provvedimento di riclassamento, atteso il carattere diffuso dell’operazione, deve essere adeguatamente motivato in ordine agli elementi (da individuarsi tra quelli indicati nel D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8, come la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare) che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento della singola unità immobiliare, affinchè il contribuente sia posto in condizione di conoscere “ex ante” le ragioni che ne giustificano in concreto l’emanazione (conf. Cass. Sez. 5 n. 23051/2019; Cass. sez. 6 – 5, n. 9770 del 08/04/2019). In definitiva, il contribuente, assoggettato all’iniziativa dell’ente, rivolta a modificare un quadro già stabilizzato di definizione della capacità contributiva, deve essere posto in condizione di poter compiutamente controllare e se del caso contestare sul piano giuridico oltre che sul piano fattuale – la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della revisione del classamento di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335 (cfr. Cass. n. 31112 del 28/11/2019).

7. Conclusivamente, il provvedimento di riclassamento riprodotto in parte qua per il principio di autosufficienza nel ricorso (pagg. 2 e 3) ed allegato, in ossequio al disposto di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 e alle “raccomandazioni” contenute nel protocollo d’intesa tra questa Corte e il CNF del 17.12.2015 – non può ritenersi congruamente motivato. Ciò in quanto fa esclusivamente riferimento in termini sintetici, e quindi generici, al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona considerata rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, e al relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del riclassamento, senza specificare le fonti, i modi e i criteri con cui questi dati sono stati ricavati ed elaborati. Viceversa, l’atto deve contenere l’indicazione: a) degli elementi che hanno in concreto interessato una determinata microzona; b) di come essi incidano sul diverso classamento della singola unità immobiliare (Cass. N. 27180/2019; n. 22671/2019; n. 23051/2019).

8. La CTR non si è attenuta ai principi giurisprudenziali sopra indicati, per cui il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario della contribuente.

9. In ragione del recente assestarsi della giurisprudenza in materia, le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso originario della contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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