Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13345 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4140/12 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.M.E.L., elettivamente domiciliata in Roma,

Viale di Villa Massimo n. 57, presso lo studio dell’Avv. Guido

Brocchieri, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, con

l’Avv. Giuliana Polacco, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 154/05/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 27 dicembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, per la ricorrente;

udito l’Avv. Guido Brocchieri, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Per quanto rimasto d’interesse con l’impugnata sentenza n. 154/05/10 depositata il 27 dicembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 67/17/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso promosso da C.M.E.L. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale venivano revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temoris, per non aver trasferito la residenza entro I prescritti diciotto mesi nel Comune di Monza luogo in cui si trovava l’abitazione acquistata.

La CTR accertato che la contribuente aveva chiesto il trasferimento di residenza “entro i diciotto mesi prescritti”, ma che il ridetto trasferimento era stato rifiutato perchè nell’abitazione acquistata “non risultava che gli interessati dimorassero”, che tuttavia la contribuente dopo aver reperito “un altro alloggio temporaneo” otteneva la residenza anagrafica nel Comune di Monza trascorsi i diciotto mesi, nonostante che la domanda di cambiamento di residenza fosse stata reiterata prima dello scadere del termine, riteneva in diritto che “la vicenda anagrafica doveva essere letta unitariamente”, cioè nel senso che il trasferimento di residenza ai fini del riconoscimento del diritto all’agevolazione dovesse farsi coincidere con quello di reiterazione della richiesta e che perciò lo stesso era da considerarsi tempestivo.

Contro la sentenza l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, a cui la contribuente resisteva con controricorso eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione e avvalendosi altresì della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. La contribuente eccepiva l’inammissibilità del ricorso ex adverso, ma infondatamente atteso che la censura dell’Ufficio deve giudicarsi autosufficiente perchè non vengono richiamati documenti utili ad una decisione che è di mero diritto e perchè la detta censura coglie nel segno in quanto la ratio decidendi dell’impugnata non è consistita nell’accertamento di una causa di forza maggiore che abbia reso inesigibile il cambiamento di residenza.

2. Con l’unico motivo rubricato “Violazione o falsa applicazione dell’art. 1, comma 1, Nota 2 bis, lett. a), Tariffa, Parte Prima, D.P.R. n. 131 del 1986, nonchè del D.P.R. n. 223 del 1989, art. 18, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Ufficio censurava la CTR per aver ritenuto tempestivo il trasferimento di residenza facendola coincidere con il momento in cui per la seconda volta era stato chiesto il cambiamento di residenza in (OMISSIS).

Il motivo è infondato alla luce della costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui: “In tema di imposta di registro, il D.L. 7 febbraio 1985, n. 12, art. 2, conv. in L. 5 aprile 1985, n. 118, richiede, per la fruizione dei benefici ivi previsti, che l’immobile venga acquistato nel comune di residenza o in quello in cui si svolge l’attività lavorativa del compratore e che lo stesso venga effettivamente impiegato ad uso abitativo. A tali fini, ferma restando, quanto alla determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali, in base al principio della unicità del procedimento amministrativo inteso al mutamento dell’iscrizione anagrafica, sancito anche dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 18, comma 2 (contenente il regolamento anagrafico della popolazione residente) – che, nell’affermare la necessità della saldatura temporale tra cancellazione dall’anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall’interessato nel comune di nuova residenza – il beneficio fiscale della “prima casa” spetta a coloro che, pur avendone fatto formale richiesta, al momento dell’acquisto dell’immobile non abbiano ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel Comune in cui è situato l’immobile stesso” (Cass. sez. 6 n. 19684 del 2015; Cass. sez. 6 n. 110 del 2015; Cass. sez. trib.

n. 15412 del 2008; Cass. Sez. trib. n. 22528 del 2007).

3. Nella particolarità della controversia, con speciale riguardo alla duplice istanza di cambiamento di residenza, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la corte a compensare integralmente le spese processuali di ogni fase e grado.

PQM

La Corte respinge il ricorso; compensa integralmente le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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