Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13345 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 21/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

Dott. MARTORELLI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24102/2015 R.G. proposto da:

M.L., elett.te domiciliato in Roma, alla via Ruffini

n. 2/A presso lo studio dell’avv. Tommaso Raccuglia da cui è

rapp.to e difeso come da procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Regione Campania UOD, in persona del legale rapp.te. p.t.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2060/31/15 della Commissione Tributaria

Regionale della Campania, depositata il 2/3/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio del

21 gennaio 2021 dalla Dott.ssa d’Oriano Milena.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 2060/31/15, depositata il 2 marzo 2015, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Campania rigettava l’appello proposto dal contribuente avverso la sentenza n. 193/13/13 della Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa all’esito del mancato pagamento di tasse automobilistiche per l’anno 2006, dell’importo complessivo di Euro 600,44, rispetto alla quale il contribuente lamentava la duplicazione dell’iscrizione a ruolo per lo stesso tributo e l’omessa notifica del propedeutico avviso di accertamento nei termini di cui alla L. n. 63 del 1983;

3. la CTP accoglieva il ricorso con riferimento alla duplicazione ed accertava in Euro 309,63 il dovuto, mentre la CTR confermava la decisione di primo grado ritenendo che, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, in caso di omesso pagamento di tributi l’irrogazione delle sanzioni poteva avvenire mediante l’immediata iscrizione a ruolo, senza preventiva contestazione;

4. avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica alla sola Regione Campania il 3 ottobre 2015, ricevuto il 12 ottobre 2015, affidato ad un unico motivo; la Regione Campania rimaneva intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con un unico motivo il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 17, ritenuto erroneamente applicabile dalla CTR anche all’importo principale del tributo e non alle sole sanzioni come dalla norma testualmente previsto;

Osserva che:

1. Preliminarmente va rilevato che, in pendenza di giudizio, è stato emanato il D.L. n. 119 del 2018, art. 4, conv. con modif. in L. n. 136 del 2018 (cd. decreto fiscale 2019), il quale, in un’ottica di alleggerimento dei carichi affidati agli agenti della riscossione ed al fine di evitare l’accrescere di inutili ricorsi tributari, ha previsto l’annullamento ex lege di tutti quei debiti consegnati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 di importo residuo fino a mille Euro e non ancora incassati.

Dall’annullamento sono esclusi, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le somme dovute a titolo dii recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; nonchè i debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall’art. 2, paragrafo i, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

1.1 II credito per cui è causa risulta compreso nell’ambito operativo di tali disposizioni per natura, importo ed in quanto la cartella n. (OMISSIS) risulta affidata all’agente di riscossione Equitalia Sud S.p.A entro l’anno 2010.

Come già ritenuto da questa Corte, lo stralcio del debito opera immediatamente ipso iure, prevedendo la legge l’automaticità dell’annullamento, pur nelle more ed indipendentemente dalla successiva adozione (entro il termine ordinatorio del 31 dicembre 2018) del consequenziale provvedimento di sgravio-annullamento da parte dell’agente della riscossione, contemplato nella seconda parte dell’art. cit.

La mancata adozione, allo stato, di tale provvedimento non assume alcun rilievo nel presente giudizio, in quanto si tratta di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, siccome previsto dalla disposizione “per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili” nell’ambito dei rapporti tra l’agente della riscossione e gli enti impositori.

2. L’annullamento del carico tributario travolge la successiva cartella di pagamento impugnata dal contribuente, con conseguente estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

2.1 Le spese processuali, in dipendenza della definizione ope legis della controversia, vanno interamente compensate tra le parti.

PQM

La Corte:

dichiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere;

compensa integralmente le spese di tutti i gradi di giudizio.

Così deciso in Roma, da remoto, il 21 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

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