Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13345 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 05/05/2011, dep. 17/06/2011), n.13345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –
Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8894/2009 proposto da:
L.V. (OMISSIS), L.E.
(OMISSIS), M.L. (OMISSIS), elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA DEL TRITONE 102, presso lo studio
dell’avvocato VITO NANNA, rappresentati e difesi dagli avvocati VOLPE
Vito, GIUSEPPE RICCARDI giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrenti –
contro
L.C.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 917/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,
Sezione Seconda Civile, emessa il 03/10/2008, depositata il
14/10/2008 R.G.N. 549/03 e 990/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
05/05/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELLA LANZILLO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Libertino Alberto, che ha concluso con l’accoglimento del
ricorso p.q.r..
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bari ha condannato Lo.En. ed altri a pagare all’avv. L.C. la somma di Euro 23.549,98, quale saldo passive di un conto corrente aperto dal L.C. a nome proprio e per conto dei convenuti presso la Banca Popolare della Murgia.
Gli eredi del L., rimasto contumace in primo grado, M. L., V. ed Lo.En., hanno proposto appello con due atti separati e successivamente riuniti, eccependo la nullità del giudizio di primo grado per il fatto che: a) l’attore si era costituito tardivamente nel giudizio di primo grado, cioè oltre i cinque giorni dalla data della notificazione dell’atto di citazione, atto che conteneva l’istanza ed il pedissequo decreto di abbreviazione dei termini di comparizione; b) il provvedimento d abbreviazione dei termini non era motivato e non è stato notificato ai convenuti.
L’appellato si è costituito tardivamente.
Con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando le eccezioni di nullità.
I soccombenti propongono tre motivi di ricorso per cassazione.
L’intimato non ha depositato difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- La Corte di appello ha ritenuto inammissibili le eccezioni di nullità del giudizio dei primo grado, perchè tardivamente proposte dall’appellante per la prima volta nel processo di appello, anzichè nel termine stabilito ai sensi dell’art. 180 cod. proc. civ., termine dal cui rispetto il contumace non può ritenersi esonerato.
2.- Con il primo e il secondo motivo – denunciando violazione degli art. 156, 157, 159, 161, 162, 307 e 345 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – il ricorrente assume che la tardiva costituzione dell’attore, nella contumacia del convenuto, avrebbe dovuto comportare la cancellazione della causa dal ruolo e che la mancata adozione del provvedimento è causa di nullità rilevabile di ufficio, che può essere eccepita per la prima volta nel processo di appello. L’atto di citazione è stato infatti notificato ai convenuti il 2.4.1998 e la causa è stata iscritta a ruolo solo in data 11.4.1998, anzichè entro il 7.4.1998, termine stabilito dall’art. 165 cod. proc. civ., per il caso in cui sia stata chiesta ed ottenuta l’anticipazione dell’udienza di prima comparizione, ai sensi dell’art. 163 bis cod. proc. civ.. Precisa altresì che nel caso di notificazione dell’atto di citazione a più convenuti il termine per la costituzione in giudizio decorre dalla prima notificazione e non dall’ultima.
2.1.- I motivi sono fondati.
L’attore in primo grado, avendo chiesto ed ottenuto l’abbreviazione dei termini di comparizione, avrebbe dovuto iscrivere a ruolo la causa in un termine dimezzato rispetto a quello ordinario, cioè entro i cinque giorni dalla notificazione dell’atto di citazione.
Essendo stato l’atto notificato a più convenuti, il termine deve farsi decorrere dalla data della prima notificazione – avvenuta nella specie il 2 aprile 1998 – come più volte chiarito dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sez. 2, 16 luglio 1997 n. 6481; Cass. civ. Sez. 1, 5 giugno 2007 n. 13163; Cass. civ. Sez. 3, 25 gennaio 2010 n. 1310, fra le tante).
Il Tribunale avrebbe quindi dovuto disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 171 e 307 cod. proc. civ..
3.- Il terzo motivo, con cui i ricorrenti denunciano il capo della sentenza impugnata che ha ritenuto inammissibili i documenti prodotti per la prima volta in appello, risulta assorbito.
4.- La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., u.c., ult. parte, trattandosi di un caso in cui il processo non avrebbe potuto essere proseguito.
5.- Considerato che l’indebita prosecuzione del giudizio è ascrivibile anche ad un errore del giudice, che non ha rilevato per tempo la tardività della costituzione in giudizio dell’attore, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti tutte le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011