Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13344 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4111/12 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio

n. 107 int. 6, presso lo Studio dell’Avv. Alessandra Principe,

rappresentata e difesa dall’Avv. Raimondo Mascali, giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 180/63/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, depositata il 1

luglio 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Alessandra Principe, per la ricorrente;

udito l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 180/63/11 depositata il 1 luglio 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia, accolto l’appello dell’Ufficio, in riforma della decisione n. 158/12/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo, respingeva il ricorso promosso da A.M. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale venivano revocato il beneficio dell’aliquota ridotta IVA previsto per la cosiddetta prima casa dal n. 21, Parte 2, Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in presenza delle condizioni stabilite dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, l’agevolazione veniva cioè revocata per non aver trasferito entro i prescritti diciotto mesi la residenza nel Comune di Villa d’Almè in cui era ubicata l’abitazione acquistata.

Nella sostanza la CTR respingeva il ricorso ritenendo che la contribuente non avesse provato che il tempestivo cambiamento di residenza fosse stato impedito da una causa di forza maggiore. Ed anzi in contrario la CTR accertava che dalla “documentazione in atti risultava che al momento dell’acquisto, l’immobile era ultimato o meglio mancava solo di alcune finiture, di assai modesta entità, se era vero che avevano importato una riduzione di prezzo rispetto al preliminare di soli 3.000,00 Euro, tali quindi con ogni verosimiglianza da non ostare all’utilizzo abitativo dell’immobile medesimo”, apparendo quindi “plausibile l’assunto dell’Ufficio che i lavori successivi all’acquisto erano stati attinenti a delle varianti operate, che nulla pertanto avevano a che spartire con l’utilizzo abitativo ab initio dell’immobile medesimo”. Contro la sentenza della CTR la contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a un solo motivo, cui l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “Violazione, erronea, falsa applicazione della normativa che dispone l’aliquota IVA agevolata al 4% e specificatamente violazione del punto n. 21, Tabella A, Parte 2, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972”, la contribuente lamentava la violazione della disposizione in esponente affermando di non poter condividere l’accertamento della CTR per cui al momento del suo acquisto l’immobile era già “ultimato o mancasse solo di finiture”, Invero secondo la contribuente dalla “relazione allegata DIA” risultava invece il contrario, cioè la necessità di più importanti lavori costituenti una causa di forza maggiore che aveva impedito il tempestivo trasferimento di residenza nel Comune di Villa d’Almè.

Ti motivo è preliminarmente inammissibile perchè con lo stesso non si censura una violazione di legge, tanto è vero che la CTR in modo identico al contribuente ammette la possibilità di una causa di forza maggiore consistente nella necessità di completamento di lavori edilizi essenziali ed indifferibili, bensì si censura l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR della inesistenza della necessità di lavori edilizi essenziali ed indifferibili. Trattasi quindi di un accertamento che avrebbe potuto essere soltanto censurato per vizio motivazionale ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. lav. n. 7394 del 2010; Cass. sez. 1 n. 4178 del 2007).

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte respinge il ricorso; condanna la contribuente a rimborsare all’Ufficio le spese processuali, queste liquidate in Euro 3000,00 a titolo di compenso, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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