Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13344 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 12296/2009 proposto da:

A.L. (OMISSIS), considerata domiciliata “ex

lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentanta e defesa dall’avvocato DI BRINA Leonardo giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 514/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

Sezione Quarta Civile, emessa il 5/12/2007, depositata il 01/04/2008,

R.G.N. 778/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per difetto di

motivazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.F. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia A.L. ed C.E. per sentirle condannare al risarcimento dei danni che asseriva di aver subito al proprio immobile, durante i lavori di ristrutturazione effettuati in un edificio adiacente.

Le convenute si costituivano contestando il nesso di causalità tra i lamentati danni ed i suddetti lavori.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza dell’8 dicembre 2002, condannava le convenute al pagamento, in favore dell’attore, della somma di Euro 731,65, oltre accessori.

Avverso tale decisione proponeva appello B.F..

Si costituivano le appellate resistendo al gravame e proponendo appello incidentale.

La Corte d’Appello di Venezia accoglieva l’appello principale, respingeva quello incidentale e, in parziale riforma della decisione impugnata, condannava in solido l’ A. e la C. al pagamento in favore di B.F. della somma di Euro 4.389,88, annualmente rivalutata secondo gli indici Istat.

Propone ricorso per cassazione A.L. con quattro motivi.

Parte intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 832, 2043 e 2697 c.c. e art. 51 c.p. in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3”.

Sostiene la ricorrente che B.F. non ha fornito la prova, il cui onere gravava su di lui, dell’esistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 2043 c.c., ivi compresi il danno ingiusto e la condotta colpevole dell’agente e che non ha fornito la prova della violazione da parte di A. e C. delle regole di prudenza, diligenza e perizia nell’esecuzione dell’intervento di ristrutturazione.

Il motivo deve essere rigettato.

Parte ricorrente lungi dal dimostrare una erronea interpretazione ed applicazione delle suddette disposizioni si sofferma infatti su profili di merito ed in specie sulla valutazione della prova che il giudice di legittimità non ha il potere di effettuare.

Con il secondo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p. e artt. 2697 e 1223 c.c. e art. 1227 c.c., comma 2, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3”.

Sostiene parte ricorrente che il danno lamentato si pone come conseguenza del tutto eccezionale ed atipica dell’intervento stesso, che decade al rango di mera occasione per il manifestarsi di un danno la cui causa efficiente va, invece, individuata nell’accertata condizione di precarietà statica dell’edificio. In questo quadro, prosegue l’ A., le accertate condizioni di degrado dell’immobile del B. sarebbero da attribuire al fatto colposo del proprietario, secondo la disposizione dell’art. 1227 c.c., comma 2.

Il motivo è infondato.

In tema di illecito aquiliano, l’accertamento del nesso causale tra la condotta e l’evento dannoso rappresenta un’indagine di fatto devoluta al giudice del merito ed è soggetto ad un sindacato limitato da parte del giudice di legittimità, il quale può solo controllare, nei limiti di cui all’art. 360 cod. proc. civ., l’idoneità delle ragioni poste a fondamento della decisione di merito, verificando la congruenza logica e la sufficienza delle argomentazioni relative alla potenzialità dannosa del comportamento illecito e l’effettiva attuazione in concreto di tale potenzialità (Cass., 16 maggio 2003, n. 7637).

Con il terzo motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5”.

Secondo parte ricorrente la motivazione adottata dal giudice è insufficiente nella parte in cui dispone la condanna delle ricorrenti sulla sola base del ritenuto nesso di causa fra condotta ed evento, senza specificare le ragioni per cui non ha ritenuto di procedere all’accertamento degli altri elementi costitutivi della responsabilità aquiliana.

Il motivo è inammissibile perchè parte ricorrente denuncia un vizio di motivazione su un fatto controverso sostenendo che, pur essendo l’intervento eseguito a regola d’arte, la condizione dello stabile del vicino era alquanto precaria. Tale argomento non configura un vizio di motivazione ma impinge in una quaestio facti.

Con il quarto motivo si denuncia “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5”.

Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello non ha fornito alcuna motivazione, non avendo provveduto minimamente a specificare le ragioni per cui essa ha ritenuto di non attribuire rilevanza causale agli altri elementi che il C.t.u. aveva valorizzato.

Il motivo è inammissibile. In quanto si tratta di un error in iudicando denunciato come vizio di motivazione.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. In mancanza di attività difensiva di parte intimata non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Non v’è luogo a disporre sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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