Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13344 del 01/07/2020
Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13344
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 36455-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
P.A.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2526/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LA
TORRE MARIA ENZA.
Fatto
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avviso di rettifica e liquidazione/ imposta di registro e ipotecaria, anno 2012, relativo all’atto di compravendita di un terreno registrato al n. (OMISSIS) serie 1T, notificato ad P.A. nella qualità di acquirente, ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Ufficio. La CTR ha rilevato che “l’appello è sottoscritto da funzionario di cui non si conoscono le funzioni e qualifica, non solo, ma la delega allegata agli atti processuali, manca di un preciso riferimento per la sottoscrizioni di atti processuali e nello stesso ordine di servizio non v’è alcuno riferimento alla persona del sottoscrittore ovvero non v’è alcuna possibilità di stabilire il suo potere di firma e, quindi, della validità e dell’ammissibilità dell’appello”.
P.A. è rimasto intimato.
Diritto
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10,11,12,18 e 53, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR confuso la delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento con la delega alla sottoscrizione dell’atto di appello.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha ripetutamente precisato (cfr. Cass. 2901/2019; Cass. n. 15470/2016; Cass. n. 6691/2014; Cass. 1949/2013; Cass. 874/2009), che “in tema di contenzioso tributario, al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 10 e art. 11, comma 2, riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all’ufficio locale dell’Agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicchè è validamente apposta la sottoscrizione dell’appello dell’ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza.” (cfr. Cass. 2901/2019; Cass. n. 15470/2016; Cass. n. 6691/2014; Cass. 1949/2013; Cass. 874/2009)
Nel caso di specie, la sentenza impugnata contrasta con i superiori principi, laddove ha ritenuto inammissibile l’appello a fronte della mancanza, nella delega versata in atti (peraltro, in-conferente, giacchè trattasi di delega di firma o di funzioni ai fini della validità dell’avviso di accertamento) dello specifico potere di sottoscrizione dell’atto di appello, poichè nel giudizio tributario, la qualità di parte processuale e la capacità di stare in giudizio spetta all’Agenzia delle Entrate, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale a sostituire il direttore nelle specifiche competenze, senza necessità di speciale procura. Nè risulta che sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio appellante o, comunque, l’usurpazione del potere d’impugnare la sentenza, “dovendosi altrimenti presumere che l’atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà” (Cass. sez.V, 30.10.2018, n. 27570).
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.
Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020