Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13343 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 2466/11 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, via Banco di

Santo Spirito n. 48, presso lo Studio dell’Avv. Augusto D’Ottavi,

rappresentata e difesa dall’Avv. Mauro Ferrando, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 123/35/10 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 19 novembre 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, per la ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 123/35/10 depositata il 19 novembre 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 30/42/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso promosso da A.C. contro l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale erano stati revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, n. 4, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicabile ratione temporis, relativamente a immobili “da adibire a propria abitazione principale” e comprati “entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici”.

La CTR, accertato in fatto che il 25 novembre 2004 la contribuente aveva ceduto un appartamento in (OMISSIS) in precedenza acquistato “usufruendo delle agevolazioni prima casa”, che in seguito ne aveva acquistato un altro sempre in (OMISSIS) per il quale aveva chiesto i benefici cosiddetti prima casa, riteneva che la ridetta contribuente avesse in effetti diritto a questi ultimi benefici osservando che tra le condizioni richieste non c’era quella di realmente “adibire il nuovo immobile ad abitazione principale”.

Contro la sentenza della CTR l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico motivo, cui la contribuente resisteva con controricorso eccependo in limine l’inammissibilità dell’avversaria impugnazione e altresì avvalendosi della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Come ricordato in narrativa del presente la contribuente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ex adverso per difetto di autosufficienza, nella sostanza per non aver l’Ufficio “esposto le specifiche circostanze e ragioni di merito che avrebbero potuto portare all’accoglimento dell’appello”.

L’eccezione è però infondata atteso che l’Ufficio ha in modo chiaro dato conto della concreta fattispecie e a mezzo dell’unico motivo ha specificatamente contestato l’interpretazione delle disposizioni che ha condotto la CTR a confermare la prima decisione (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006; Cass. sez. 3 n. 15478 del 2014).

2. Con l’unico motivo di ricorso rubricato “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 1 della Tariffa – parte prima – TUR D.P.R. n. 131 del 1986”, l’Ufficio deduceva che la CTR era incorsa in errore stabilendo che nella fattispecie all’esame la contribuente potesse godere dell’agevolazione anche se l’abitazione non costituiva la sua abitazione principale.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha di recente avuto occasione di esaminare pressochè identiche fattispecie, facilmente rilevando la differenza delle condizioni stabilite dall’art. 1, Nota 2 bis, n. 1, Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. rispetto a quelle stabilite cui all’art. 1, Nota 2 bis, n. 4, Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. che espressamente subordina il riconoscimento del beneficio cosiddetto “prima casa” all’acquisto di un immobile “da adibire a propria abitazione principale”. Previsione, quest’ultima, che letteralmente dispone nel senso che l’acquirente debba risiedere “anagraficamente” nella abitazione acquistata entro l’anno dalla vendita della precedente “prima casa”. La differenza delle condizioni cui la legge subordina il riconoscimento del beneficio cosiddetto “prima casa”, perchè in effetti con riferimento al primo acquisto l’art. 1, Nota 2 bis, n. 1, Parte 1, Tabella allegata al D.P.R. n. 131 cit. prevede soltanto che il contribuente debba dichiarare di “voler stabilire la propria residenza nel comune ove è ubicato l’immobile acquistato”, è stata spiegata in modo condivisibile con l’intenzione del legislatore di evitare che l’agevolazione vada a favorire non l’acquisto di un bene primario costituzionalmente così elevato dall’art. 47 Cost., comma 2 e bensì vada a favorire intenzioni speculative (Cass. sez. 6 n. 8847 del 2015; Cass. sez. trib. n. 8345 del 2016).

3. Alla cassazione della sentenza deve quindi seguire il giudizio di rinvio per gli ulteriori accertamenti.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza, rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che in altra composizione dovrà decidere la controversia uniformandosi ai superiori principi e regolare altresì le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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