Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13343 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10753/2009 proposto da:

T.G.A. (OMISSIS), ONE COMM S.P.A.

(OMISSIS), G.E. (OMISSIS), ONEHOLD S.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi PICERNO Michele giusta delega n

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA NAZIONALE ATTRAZIONE INVESTIMENTI SVILUPPO IMPRESA S.P.A.

(OMISSIS) in persona dell’Amministratore delegato e legale

rappresentante pro tempore Dott. A.D., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LIMA 48, presso lo studio dell’avvocato

MAROTTA Nicola, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 424/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

Sezione Prima Civile, emessa il 5/3/2005, depositata il 08/03/2008,

R.G.N. 1244/2005;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato MICHELE MAROTTA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. One Comm, la S.A. Onehold, G.E. e T. G.A. convenivano dinanzi al Tribunale di Livorno la S.p.A. Sviluppo Italia (poi s.p.a. Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa), chiedendo che fosse accertata la responsabilità contrattuale; da inadempimento della società convenuta per condotta omissiva in relazione alla sua partecipazione al capitale della s.p.a. One Comm, assunta con lo scopo di finanziare un programma di investimenti da lei stessa proposti, con conseguente condanna al risarcimento dei danni, nella misura di L. 15.900.000.000, nonchè al versamento di L. 400.000.000, relative alle quote non erogate in ogni stato di avanzamento lavori, e infine per sentir dichiarare l’estinzione del contratto di fideiussione, con la conseguente liberazione dei garanti.

La S.p.A. Sviluppo Italia chiedeva il rigetto della domanda attrice sostenendo che non aveva potuto procedere al collaudo perchè la One Comm si era resa inadempiente all’obbligo di trasmettere tutti i documenti necessari. Proponeva pertanto domanda riconvenzionale per la condanna della stessa One Comm e dei fideiussori, in solido tra loro, alla restituzione del contributo di L. 3.300.000.000, oltre interessi, e la pronuncia di una sentenza di trasferimento agli attori di 7.400 azioni detenute, previo pagamento del prezzo di L. 7.400.000.000, oltre interessi. Tanto sulla base di accordi fra le parti.

La causa era istruita sulla base di prove orali e documentali.

Il Tribunale, con la sentenza n. 53 del 24 gennaio 2005, ha escluso inadempimenti della S.p.A. Sviluppo Italia e quindi ha rigettato la domanda attrice, ma ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale per difetto di potere di conferire la procura alle liti, non sanata dalla tardiva procura speciale rilasciata dal nuovo amministratore della società convenuta.

La S.p.A. One Comm. la S.A. Onehold, il G. e il T. hanno proposto appello avverso questa decisione. Resisteva e proponeva domanda riconvenzionale la s.p.a. Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa.

La Corte d’Appello di Firenze rigettava l’appello principale proposto dalla s.p.a. One Comm, dalla s.a. Onehold, da G.E. e da T.G.A. avverso la sentenza n. 53 del 24 gennaio 2005 del Tribunale di Livorno e, in accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla s.p.a. Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa condannava gli appellanti principali, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro 1.704.307,77, oltre interessi corrispettivi nella misura convenzionale del 5,35% l’anno dalla data delle singole erogazioni.

Dichiarava trasferite dalla suddetta Agenzia alla s.p.a. One Comm, alla s.a. Onehold, al G. ed al T., in solido fra loro, le 7.400 azioni della s.p.a. One Comm, previo pagamento immediato della somma di complessivi Euro 3.821.781,05, oltre interessi nella misura convenzionale.

Proponevano ricorso per cassazione la One Corniti s.p.a., la Onehold s.a., G.E. e T.G.A. con due motivi.

Resisteva con controricorso l’Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (già Sviluppo Italia s.p.a.) che presentava memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso parte ricorrente denuncia “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo per il giudizio”.

Sostengono i ricorrenti che il Giudice in appello ha errato nell’indicare che “il termine di scadenza della fideiussione non è mai decorso, sia perchè gli appellanti non hanno consentito l’accertamento finale della completa realizzazione degli investimenti e del funzionamento degli impianti, sia perchè il piano degli investimenti e del funzionamento dei macchinari probabilmente non è stato mai realizzato”.

Secondo parte ricorrente la Corte di merito si sarebbe poi rifugiata in giudizi di natura probabilistica non consentiti, senza rimettere la causa in istruttoria come sarebbe stato richiesto e senza concedere termini per il deposito dei documenti e articolazioni dei mezzi di prova.

Il motivo è inammissibile.

Esso non risponde infatti al precetto dell’art. 366, n. 3, con riferimento alla esposizione sommaria ma completa ed esaustiva dei fatti di causa. Essendo il contenuto del ricorso strettamente collegato alle caratteristiche del giudizio di legittimità, delimitato e vincolato dai relativi motivi, gli elementi che il ricorso deve contenere sono specificati nell’art. 366 c.p.c., il quale ne esige la presenza a pena di inammissibilità con conseguente rilevabilità d’ufficio. Tale disposizione risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato; tale prescrizione può pertanto ritenersi osservata quando nel ricorso sia stata integralmente riportata l’esposizione dei fatti di causa contenuta nella sentenza impugnata, particolarmente se mediante tale trascrizione si forniscano gli elementi indispensabili per una precisa cognizione della vicenda processuale (Cass., 10 gennaio 2006, n. 164).

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione di una norma di diritto”. Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello ha errato nell’interpretazione e nell’applicazione dell’art. 182 c.p.c., comma 2, ritenendo ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dall’Agenzia, in primo grado in quanto la ratifica intervenuta durante il processo di secondo grado non sana la domanda riconvenzionale.

Il motivo è inammissibile.

La sanzione di inammissibilità sancita dall’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, per l’ipotesi in cui nel ricorso per cassazione manchi la indicazione sommaria dei fatti di causa, deve essere applicata non solo quando la esposizione dei fatti manchi del tutto, ma anche quando sia insufficiente e richieda, perciò, per l’individuazione dell’oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e della posizione che vi hanno assunto le parti, l’utilizzazione di altre fonti (Cass., 21 maggio 199, n. 4916).

E’ altresì infondato perchè la rappresentanza processuale può validamente sopravvenire nel corso del giudizio, atteso che l’art. 182 cod. proc. civ., per l’ipotesi di domanda formulata da chi non abbia la rappresentanza di un soggetto, da al giudice la facoltà di ordinare la costituzione in giudizio del soggetto cui spetta la rappresentanza (Cass., 18 maggio 1996, n. 4600).

Si deve peraltro rilevare che nei due punti ora impugnati vi è corretta ed adeguata motivazione della Corte d’Appello.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna di parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 15.200,00 di cui Euro 15.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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