Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13343 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10865-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.R..

– intimate –

avverso la sentenza n. 3219/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CALABRIA SEZIONE DISTACCATA di REGGIO CALABRIA,

depositata il 09/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE

1.- S.R., già dipendente di Trenitalia s.p.a., in data 30.12.2001 ha subito delle ritenute fiscali sulle somma percepita a titolo di incentivo all’esodo volontario, senza fruire della riduzione prevista dal D.lgs. n. 344 del 2003, art. 19, comma 4 bis, non avendo egli compiuto, all’epoca, l’età di 55 anni. In data 18.12.2009 ha presentato istanza di rimborso alla quale è stato opposto provvedimento di diniego, per la ragione che l’istanza è stata presentata oltre il termine di decadenza previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38. Il contribuente ha impugnato il provvedimento diniego, osservando che il presupposto del rimborso è sorto a seguito di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea (CG UE, sentenza del 21.7.2005 e ordinanza del 18.1.2008) che hanno dichiarato illegittimo perchè discriminatorio il diverso regime fiscale della indennità di esodo previsto dalla legislazione italiana, che richiedeva, per godere della riduzione del prelievo fiscale sulla predetta indennità, l’età di 55 anni per l’uomo e di 50 per le donne. Il ricorso del contribuente è stato accolto in primo grado. Ha proposto appello l’agenzia e la CTR della Calabria, con sentenza del 9 ottobre 2018, ha confermato la sentenza impugnata osservando che soltanto in esito alle predette decisioni della CGUE la parte poteva formulare istanza di rimborso.

2. Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a un motivo. Non si è costituito) il contribuente. Assegnato) il procedimento alla sezione sesta, su proposta del relatore è stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. notificando la proposta e il decreto alle parti.

Diritto

RITENUTO

CHE

3.- Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Deduce che il termine di decadenza previsto dall’art. 38 citato si applica anche alla fattispecie e che le decisioni della c.c. UE non possono avere effetto sui rapporti tributari esauriti.

Il motivo è fondato.

3.1- L’art. 17 TUIR, comma 4 bis, comma introdotto dal D.Lgs. n. 314 del 1997 e poi riprodotto nel D.Lgs. n. 344 del 2003, art. 19, comma 4 bis, prevedeva che “per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori che abbiano superato l’età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all’art. 16 (poi art. 17), comma 1, lett. a), l’imposta si applica con l’aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento dune rapporto e delle altre indennità e somme indicate al richiamato art. 16, comma 1, lett. a)”. La Corte di giustizia dell’Unione Europea, con la sentenza emessa il 21.7.2005 nella causa C-207/04, Vergani, ha affermato che tale disposizione si pone in contrasto con la direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, 76/207/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini le donne per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro.

D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito in L. n. 248 del 2006, ha abrogato l’art. 19 TUIR, comma 4 bis, citato, disponendo che tale disciplina “continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

L’amministrazione finanziaria, con la risoluzione n. 112/E del 13.10.2006, si è quindi espressa nel senso che le istanze di rimborso proposte in base alla detta sentenza non possono essere accolte, argomentando che non necessariamente l’adeguamento della legislazione nazionale alla statuizione della Corte Europea si sarebbe dovuto risolvere nell’applicazione agli uomini del più favorevole limite di età di accesso al beneficio previsto per le donne giacchè, almeno in linea teorica, tale adeguamento si sarebbe potuto realizzare anche applicando alle donne il più sfavorevole limite di età di accesso al beneficio previsto per gli uomini.

La Corte di giustizia, nuovamente investita della questione, con ordinanza del 16.1.2008, nelle cause riunite da C-128/07 a C- 131/07, Molinari e altri, ha statuito che “qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finchè non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell’altra categoria”.

4.- Ciò premesso, sul punto specifico dei rapporti esauriti, e quindi della decadenza dal diritto al rimborso, questa Corte si è pronunciata a sezioni unite, affermando che l’efficacia retroattiva delle pronunce della CGUE incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche. Pertanto se un’imposta è pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione Europea, i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di overruling non sono invocabili per giustificare la decorrenza del termine decadenziale del diritto al rimborso dalla data della pronuncia della Corte di giustizia, piuttosto che da quella in cui venne effettuato il versamento o venne operata la ritenuta, termine fissato per le imposte sui redditi dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38, dovendosi ritenere prevalente una esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto più cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti. (Cass. s.u. 13676/2014; Cass. 14548/2019)

4.2- Ciò non è in contrasto con il diritto unionale atteso che la stessa Corte di giustizia UE ha espressamente affermato che “il diritto comunitario non vieta ad uno Stato membro di opporre un termine nazionale di decadenza alle azioni di rimborso di tributi percepiti in violazione di disposizioni comunitarie, anche se questo Stato membro non ha ancora modificato la propria normativa interna per renderla compatibile con tali disposizioni” (sentenza 17 novembre 1998, causa C228/96 Fallimento Aprile s.r.l. c/ Amm. Finanz., pt. 45). Tale regola, in particolare, si riconnette alla superiore esigenza di garantire la stabilità e la certezza del bilancio dello Stato, sul versante delle entrate (Cass. n. 25678/2016).

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito, può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Considerando il progressivo consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale e che l’intervento delle sezioni unite è successivo all’originario ricorso del contribuente le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità si compensano tra le parti.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di merito e del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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