Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13343 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. II, 01/06/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 01/06/2010), n.13343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GOBBI VITTORIO;

– ricorrente –

e contro

COMUNE TORINO, UNIRISCOSSIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 11244/2003 del GIUDICE DI PACE di TORINO,

depositata il 22/12/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

C.P. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino dep. il 22 dicembre 2003 che aveva rigettato l’opposizione dal medesimo proposta avverso cartella esattoriale relativa a sanzioni irrogate per violazioni del codice della strada.

Nel respingere il ricorso con cui l’opponente aveva dedotto l’insussistenza del titolo per l’iscrizione a ruolo delle sanzioni in mancanza della notificazione dell’originale o di copia autentica dei verbali di accertamento delle infrazioni contestate, il Giudice di Pace rilevava che le contravvenzioni risultavano regolarmente notificate.

Non hanno svolto attività difensiva gli intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

Con l’opposizione il ricorrente ha contestato il diritto alla riscossione della sanzione amministrativa, invocando l’inesistenza del titolo per l’iscrizione a ruolo delle sanzioni in mancanza delle notificazione dei verbali di accertamento.

Orbene, occorre considerare che avverso la cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazioni del codice della strada, possono essere proposte sia l’opposizione alla sanzione, sia la opposizione all’esecuzione – a seconda che si contesti l’esistenza del credito o l’esistenza del titolo esecutivo – sia infine l’opposizione agli atti esecutivi, quando si deducano vizi formali della cartella: nell’ipotesi in cui il ricorrente deduca la nullità della notifica del verbale di contravvenzione o dell’ordinanza ingiunzione è ammesso il recupero delle ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa stradale attraverso il rimedio di cui alla L. n. 689 del 1981, costituendo la notifica della cartella esattoriale il primo atto in base al quale l’opponente è venuto a conoscenza della sanzione irrogata (Cass. 5871/2007;

9180/2006).

Peraltro, qualora l’opponente deduca, come nella specie, la mancanza del titolo per l’iscrizione a ruolo delle sanzioni, l’azione, essendo diretta a contestare la formazione del titolo esecutivo, deve essere qualificata come opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., non avendo finalità recuperatoria.

Pertanto, avverso la decisione impugnata il rimedio impugnatorio esperibile era, secondo la disciplina ratione temporis vigente, quello dell’appello e non del ricorso per Cassazione.

Non va adottata alcuna statuizione in ordine alla regolamentazione delle spese relative alla presente fase, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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