Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13342 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13342 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

Rep.

SENTENZA
ud. 15/04/2015

sul ricorso 17363-2012 proposto da:
PU

SERRAPICA MARIA IMMACOLATA PATRIZIA, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso
lo studio dell’avvocato GIANLORENZO MARINUCCI, che la
rappresenta e difende giusta procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro

CASACCIO

ITALO,

BELFIORE

ELDA,

elettivamente

domiciliati in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo studio
dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, rappresentati e difesi

1

Data pubblicazione: 30/06/2015

dall’avvocato TOMASINO RUSSU giusta procura speciale
a margine del controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

CASACCIO GIANLUCA ANTONINO;

avverso la sentenza n. 178/2012 della CORTE D’APPELLO
DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI, depositata
il 29/06/2012, R.G.N. 93/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato GIANLORENZO MARINUCCI;
udito l’Avvocato LORENZO ROMANELLI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per raccoglimento del ricorso;

2

– intimato –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Italo Casaccio ed Elda Belfiore agirono avanti
al Tribunale di Tempio, Sezione Distaccata di La
Maddalena, per ottenere il rilascio di un immobile
che avevano concesso in comodato al figlio
Gianluca Antonino e alla moglie Maria Immacolata
dedussero che l’immobile

avrebbe dovuto essere restituito non appena
coniugi avessero reperito altro alloggio adeguato
alle loro esigenze e, in ogni casso, entro il
termine massimo di un anno.
Si costituì in giudizio la sola Serrapica
affermando che l’accordo con i comodanti prevedeva
che l’immobile sarebbe stato restituito quando i
coniugi comodatari fossero stati in grado di far
fronte all’acquisto o alla locazione di un altro
immobile; rilevò, altresì, che i comodanti si
erano determinati a richiedere il rilascio solo
dopo che erano venuti a conoscenza della decisione
dei coniugi di addivenire alla loro separazione
personale.
Il Tribunale individuò il termine di scadenza
del comodato nel reperimento, da parte dei coniugi
Casaccio/Serrapica, di un alloggio adeguato alle
loro esigenze o nel conseguimento della
possibilità di far fronte all’acquisto o alla
locazione di altro immobile; ciò premesso,
respinse la domanda in quanto nessuna di tali
condizioni risultava essersi avverata.
3

Patrizia Serrapica;

La Corte di Appello di Cagliari, Sezione
Distaccata di Sassari ha riformato la sentenza,
dichiarando cessato il contratto e ordinando
l’immediato rilascio dell’immobile.
Ricorre

per

cassazione

la

Serrapica,

affidandosi a due motivi; resistono gli intimati a
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La Corte di Appello ha osservato che

l’affermazione del primo giudice in merito
all’individuazione della scadenza del contratto di
comodato costituiva cosa giudicata -in quanto non
era stata contestata dalla appellata a mezzo di
impugnazione incidentale- e ha rilevato che, nel
corso del giudizio di secondo grado, la Serrapica
aveva proceduto all’acquisto di due appartamenti
contigui in La Maddalena, da ciò traendo la
conclusione che che si era “venuta a determinare
la condizione risolutiva del rapporto di comodato
individuata dal primo giudice”. Ha aggiunto che la
Serrapica non aveva dato prova dell’assunto
secondo cui le due unità immobiliari non erano
immediatamente abitabili ed ha rilevato che
risultava integrata anche la possibilità di far
fronte alla locazione di un alloggio (giacché la
Serrapica era proprietaria di un appartamento in
Sassari, dal quale avrebbe potuto ricavare redditi
tali da consentirle di condurre in locazione un
appartamento in La Maddalena). Ha infine rilevato
4

mezzo di unico controricorso.

che sulle vicende del contratto di comodato non
potevano interferire i provvedimenti di
assegnazione della casa coniugale pronunciati in
sede di separazione personale dei coniugi.
2.

Col primo motivo (“violazione e falsa

applicazione degli artt. 324 e 346 C.P.C.” e ogni

censura la sentenza per avere affermato la
“necessità _ che la parte vittoriosa in primo
grado proponga appello incidentale per far valere
le eccezioni e deduzioni non accolte nella
sentenza di prime cure”: afferma che, essendo
risultata vittoriosa, non era tenuta a proporre
impugnazione incidentale “per consentire al
giudice di secondo grado di esaminare quelle
deduzioni svolte dinanzi al Tribunale e non
accolte ovvero ignorate dal giudice di prime
cure”; esclude pertanto che possa essersi formato
il giudicato individuato dalla Corte e rileva che,
“nel costituirsi in appello, aveva criticato la
decisione di prime cure nella parte in cui aveva
affermato che il comodato doveva ritenersi
sottoposto al termine individuato nel momento in
cui i coniugi _ avessero reperito un alloggio
idoneo alle esigenze del proprio nucleo
familiare”.
Col secondo motivo (che deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1803, 1809, 1810 e
2697 c.c., oltre ad ogni possibile vizio di
motivazione), la Serrapica si duole che la Corte
5

possibile vizio di motivazione), la ricorrente

non abbia “in alcun modo spiegato come sia giunta
a determinare il termine di efficacia del comodato
ovvero … sulla base di quali valutazioni e
considerazioni abbia ritenuto il contratto
sottoposto ad una condizione risolutiva”;
contesta, inoltre, l’affermazione che dovesse
dell’immobile acquistato a soddisfare le esigenze
abitative della propria famiglia; rileva, altresì,
che la circostanza che fosse proprietaria di un
alloggio in Sassari non poteva costituire
condizione di cessazione del contratto, in quanto
tale proprietà risaliva -pacificamente- a data
anteriore alla costituzione del rapporto di
comodato; contesta -infine- l’affermazione secondo
cui il provvedimento di assegnazione adottato dal
giudice della separazione non sarebbe idoneo ad
interferire sulle vicende del contratto dfí
comodato.
3.

I motivi -che si esaminano congiuntamente-

vanno entrambi disattesi.
Per quanto sia errata l’affermazione della
Corte di merito circa la formazione del giudicato
sull’individuazione della scadenza compiuta dal
primo giudice (in quanto, quale parte vittoriosa,
la Serrapica non era tenuta a proporre appello
incidentale sul punto, essendo sufficiente che
riproponesse le proprie contestazioni con la
costituzione nel giudizio di secondo grado), deve
rilevarsi che la questione del giudicato è -a ben
6

essere la ricorrente a dimostrare l’inidoneità

vedere- irrilevante, in quanto la Corte di merito
si è basata -evidentemente- anche sulle ammissioni
compiute dalla Serrapica in primo grado (la
sentenza impugnata dà, infatti, atto che la
convenuta si era costituita affermando che
“l’accordo era che avrebbero restituito
far fronte all’acquisto o alla locazione di un
altro immobile”) ed ha conseguentemente ritenuto
che risultasse integrata la condizione che
determinava la scadenza del contratto per il fatto
che la Serrapica si era resa acquirente dei due
immobili ad uso abitativo.
Né la ricorrente ha contestato di avere
compiuto tali ammissioni nel corso del giudizio di
primo grado, essendosi limitata a dedurre di avere
sottoposto a critica le affermazioni del primo
giudice e a trascrivere in ricorso stralci della
comparsa di costituzione in appello (che
concernono, però, il diverso profilo della durata
annuale del contratto indicata dai comodanti).
Neppure la Serrapica ha dedotto di avere
prospettato, già in primo grado, che la durata del
comodato dovesse intendersi prevista in relazione
all’intero periodo di persistenza delle necessità
abitative del nucleo familiare: non appare,
dunque, conferente il richiamo all’art. 346
C.P.C., che postula l’avvenuta proposizione di
domande ed eccezioni in primo grado (e non lo
sviluppo di nuove deduzioni difensive in appello).
7

l’appartamento quando fossero stati in grado di

E’ infondata anche la censura relativa all’art.
2697 c.c. in quanto, provato l’acquisto della
casa, era la Serrapica ad essere onerata (per il
principio della vicinanza alla prova) della
dimostrazione della inidoneità dell’immobile ad
essere abitato.
relative alla incidenza dei provvedimenti di
assegnazione della casa coniugale sulla durata del
contratto di comodato, dato che -per quanto emerge
dalla stessa Cass. n. 13603/2004 richiamata dalla
ricorrente- tali provvedimenti lasciano invariata
la natura (e la durata) del titolo di godimento
rispetto al terzo e si limitano a concentrare il
rapporto sul soggetto assegnatario.
Non può sottacersi -da ultimo- che questa Corte
ha recentemente sottolineato (cfr. Cass., S.U. n.
20448/2014) che la “sentenza del 2004 … non
intendeva affermare che, ogniqualvolta un immobile
venga concesso in comodato con destinazione
abitativa, si debba immancabilmente riconoscergli
durata pari alle esigenze della famiglia del
comodatario, ancorché disgregata” e che ben può
darsi l’ipotesi che le parti “abbiano stabilito un
termine finale di godimento del bene, come può
accadere sia quando venga fissata una data
scadenza , sia, … esemplificativamente, qualora il
comodante abbia ceduto l’alloggio ad un
comodatario (p. es. un figlio) stabilendo che
8

Sono infondate -infine- anche le censure

possa abitarvi … fino all’acquisto di un immobile
analogo”.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la
ricorrente a rifondere alla parte controricorrente

cui euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese
forfettarie e accessori di legge.
Roma, 15.4.2015

le spese di lite, liquidate in euro 5.200,00 (di

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