Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13342 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13342 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 24600-2011 proposto da:
FALLIMENTO VINCIGUERRA ENZO LEGNAMI SAS DI
VINCIGUERRA GIUSEPPE & C. IN LIQUIDAZIONE E
PERSONALE DEI SOCI VINCIGUERRA GIUSEPPE,
VINCIGUERRA DOMENICO E AUTERI LORENZO
03733980878 in persona del Curatore pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE n. 3, presso lo studio
dell’avvocato SASSANI BRUNO NICOLA, rappresentato e difeso
dall’avvocato SANTANGELI FABIO, giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA 09339391006 – Società
soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP

Data pubblicazione: 29/05/2013

Paribas – Parigi in persona del Direttore della Direzione Rischi legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VAL
GARDENA 3, presso lo studio dell’avvocato DE ANGELIS LUCIO,
che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BALESTRAZZI
VITTORIO, giusta procura speciale per atto notaio Luigi La Gioia di

– controricorrente e ricorrente incidentale – ricorrenti incidentali avverso il decreto nel procedimento R.G. 6980/2010 del
TRIBUNALE di CATANIA del 23.6.2011, depositato il 18/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato Lucio
De Angelis che ha chiesto il rigetto del ricorso e l’assorbimento
dell’incidentale e deposita inoltre note aggiuntive.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che ha concluso per la trattazione del ricorso
in pubblica udienza.
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Il Tribunale di Catania, in accoglimento dell'opposizione allo stato passivo del Fallimento Vinciguerra Enzo Legnami s.a.s. di Vinciguerra Giuseppe & C. proposta dalla Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., ha ammesso al passivo il credito della opponente si € 301.756,07, fondato su diciotto effetti cambiari, escluso dal Giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo per mancanza di di data certa dei titoli anteriore alla dichiarazione del fallimento. Il Tribunale ha Ric. 2011 n. 24600 sez. M1 - ud. 05-02-2013 -2- Roma, in data 16.11.2011, n. rep. 85.682, che viene allegata in atti; invece dato rilievo alla circostanza che "la complessiva indicazione dei diciotto effetti, la specificazione del loro ammontare e delle scadenze" erano contenute nell'istanza di fallimento presentata dalla medesima banca. Il curatore fallimentare ha proposto ricorso per cassazione controricorso contenente anche ricorso incidentale per un solo motivo. 2. — Con il primo motivo del ricorso principale, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2704 c.c., si contesta la sufficienza della circostanza valorizzata dal Tribunale ad attribuire certezza alla data della scrittura ai sensi della norma invocata. 2.1. — Il motivo è fondato in base alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il fatto di essere indicato in un atto di citazione non vale a conferire a un documento, depositato solo successivamente, data anteriore alla notifica della citazione stessa con il grado di certezza richiesto dall'art. 2704 c.c., non rientrando il caso in alcuna delle ipotesi specifiche previste da tale disposizione né integrando le altre situazioni che, in base allo stesso articolo, stabiliscono in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento (Cass. 11824/1995), e neppure la stessa riproduzione del documento nell'atto di citazione raggiunge il livello di certezza richiesto dalla norma in questione (Cass. 24414/2009). Analoga conclusione deve trarsi, ovviamente, con riguardo alla menzione o riproduzione in un ricorso — come nella specie — rispetto alla data di deposito del medesimo in cancelleria. 3. — Restano in ciò assorbiti i restanti motivi del ricorso principale. 4. — Il motivo di ricorso incidentale è invece inammissibile, censurandosi con esso la mancata considerazione, da parte del Ric. 2011 n. 24600 sez. M1 - ud. 05-02-2013 -3- articolando cinque motivi di censura. La banca intimata si è difesa con Tribunale, di ulteriori circostanze dedotte dall'opponente attributive della certezza della data. L'inammissibilità deriva dal fatto che il Tribunale, valorizzando la circostanza di cui si è detto, ha ritenuto implicitamente assorbite quelle ulteriori. L'esame delle quali, peraltro, resta aperto nel giudizio di rinvio se il decreto impugnato verrà CONSIDERATO che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti, i quali ultimi hanno presentato memorie; che la banca controricorrente ha anche replicato per iscritto alle conclusioni orali del PM; che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta, non superato dalle considerazioni svolte dalla nella memoria e nella replica scritta della controricorrente; che invero quest'ultima sottolinea, in particolare, come il Tribunale abbia accertato, a suo avviso, la corrispondenza dei titoli in questione con quelli prodotti in sede di istruttoria prefallimentare, e tuttavia non considera che il medesimo Tribunale ha anche accertato la mancanza dell'indice dei documenti prodotti con l'istanza di fallimento debitamente sottoscritto dal cancelliere: aspetto, questo, sottolineato nella memoria di controparte, che giustamente ne ricava la conclusione che in realtà il Tribunale ha escluso che vi fosse la prova dell'avvenuta produzione dei titoli con l'istanza di fallimento; che pertanto il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto enunciato al § 2.1 della relazione sopra trascritta e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. Ric. 2011 n. 24600 sez. M1 - ud. 05-02-2013 -4- cassato.>>;

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara
assorbiti gli altri motivi e dichiara inammissibile il ricorso incidentale;
cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di
Catania in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio

2013.

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