Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13342 del 28/06/2016

Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 18450/11 proposto da:

F.R. e G.G., elettivamente domiciliati in

Roma, Via Pò n. 9, presso lo Studio dell’Avv. Francesco

Napolitano, che li rappresenta e difende, giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 38/33/11 della Commissione Tributaria

Regionale della Lombardia, depositata il 22 marzo 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

giugno 2016 dal Consigliere Dott. Ernestino Bruschetta;

udito l’Avv. Pierluigi Muccari, per delega, per i ricorrenti;

udito l’Avv. dello Stato Roberta Guizzi, per la controricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l’impugnata sentenza n. 38/33/11 depositata il 22 marzo 2011 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, in riforma della decisione n. 27/01/09 della Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, respingeva il ricorso promosso da F.R. e G.G. avverso l’avviso di liquidazione n. (OMISSIS) con il quale venivano revocati i benefici cosiddetti prima casa previsti dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 applicabile ratione temporis, per non aver trasferito entro i prescritti diciotto mesi la residenza nel (OMISSIS) in cui era l’abitazione acquistata.

In sintesi la CTR rigettava l’eccezione di decadenza triennale formulata dai contribuenti ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76, comma 2 perchè riteneva che la proroga biennale dei termini per l’accertamento stabilita dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, potesse applicarsi anche in caso di violazione relative all’applicazione delle agevolazioni in materia di registro, atteso che anche quest’ultime erano “condonabili”, L. n. 289 cit., ex art. 11, comma 1 bis e che la proroga serviva appunto “per consentire agli Uffici, impegnati nella normale attività di controllo, di esaminare con il necessario tempo tutti gli atti assoggettati al controllo”.

Contro la sentenza della CTR i contribuenti proponevano ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva l’Ufficio con controricorso. I contribuenti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.

Diritto

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Violazione e/o falsa applicazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1 e 1 bis”, i contribuenti sostenevano che la CTR avesse errato nel ritenere applicabile la proroga biennale, sotto un duplice profilo:

1.1. In primo luogo i contribuenti deducevano che la L. n. 289 cit., art. 11, comma 1 bis, il quale prevedeva la possibilità di “condonare” anche le violazioni relative all’applicazione delle agevolazioni in materia di registro, differentemente da quanto invece stabiliva la L. n. 289 cit., art. 11, comma 1, non conteneva la regola della proroga biennale.

Il motivo è sotto tale aspetto infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui “La proroga di due anni, di cui L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, è applicabile, pur in assenza di un espresso richiamo, nel successivo comma 1 bis, anche ai termini di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte conseguenti alla decadenza delle agevolazioni (nella specie, per l’acquisto della prima casa), in ragione della piena assimilazione, da parte del legislatore, tra le violazioni delle disposizioni agevolative e di quelle relative all’enunciazione del valore degli immobili, sicchè non si giustificherebbe un diverso trattamento” (Cass. sez. trib. n. 23222 del 2015; Cass. sez. 6 n. 24683 del 2014).

1.2. In secondo luogo i contribuenti deducevano l’inapplicabilità della proroga biennale perchè i termini entro cui poter “usufruire del condono” erano scaduti prima dello scadere del termine di diciotto mesi entro cui avrebbero dovuto trasferire la residenza nel Comune di (OMISSIS), con la conseguenza che non potevano ritenersi in alcun modo prorogabili termini di accertamento già scaduti senza che i ridetti contribuenti fossero incorsi nella violazione.

Il motivo – pur ammissibile perchè introduce una questione di diritto che non comporta accertamenti di fatto, questione di diritto che non costituisce violazione del divieto di motivi aggiunti di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 34perchè si tratta appunto sempre e solo di accertare l’applicabilità o meno della regola della proroga biennale dei termini di accertamento (Cass. sez. un. n. 10531 del 2013; Cass. sez. 3 n. 25127 del 2010; Cass sez lav. n. 10437 del 2006) – è comunque infondato alla luce della prevalente giurisprudenza di questa Corte, cui si ritiene di dare continuità, secondo cui “In tema di perdita dell’agevolazione fiscale sul pagamento dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, conseguente all’omesso trasferimento della residenza nel comune in cui è sito l’immobile, il termine per la rettifica, la liquidazione della maggiore imposta e l’irrogazione delle relative sanzioni è soggetto alla sospensione prevista dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, comma 1, ed è, conseguentemente, prorogato di due anni, dovendosi ritenere irrilevante che il termine per la presentazione dell’istanza di definizione in via breve scada in data anteriore a quello fissato per il trasferimento della residenza, in quanto, ai fini dell’astratta definibilità del rapporto d’imposta, è essenziale unicamente l’intervenuta o omessa registrazione entro il 30 settembre 2003, mentre è del tutto ininfluente la non ancora maturata perdita del beneficio fiscale” (Cass. sez. 6 n. 24683 del 2014; Cass. sez. 6 n. 279 del 2013; diff. Cass sez 6 n. 24118 del 2015). 06 che peraltro si pone In linea di continuità con la giurisprudenza di questa Corte formatasi sull’analoga disposizione contenuta nella L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2, giurisprudenza secondo cui “In materia tributaria, la sospensione fino al 31 dicembre 1993, prevista dalla parte seconda della L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 57, comma 2 dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti tanto la riscossione, che l’accertamento delle imposte indicate nella stessa L. n. 413 del 1991, art. 53 (nella specie, imposte di registro, ipotecarie e catastali), non è subordinata alla possibilità di presentazione della dichiarazione integrativa” (Cass. sez. trib. n. 5568 del 2011: Cass. sez, trib. n. 2461 del 2007: Cass. sez. trib., 20/04/2007, n. 9396; Cass. sez. trib. n. 1551 del 2007).

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo per il giudizio”, i contribuenti lamentavano che la CTR avesse omesso di motivare in ordine all’eccezione di non essere decaduta dall’agevolazione per non aver potuto trasferire tempestivamente la residenza nel Comune di (OMISSIS) per causa di forza maggiore consistente “nel prolungamento dei tempi dei lavori di ristrutturazione”.

Il motivo è inammissibile perchè la CTR non tanto ha omesso di motivare, quanto invece ha omesso di pronunciare, cosicchè i contribuenti avrebbero dovuto censurare la sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. sez. lav. n. 22759 del 2014; Cass. civ. sez. 3 n. 1196 del 2007).

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato “Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – Omessa motivazione della sentenza impugnata su un fatto controverso e decisivo”, i contribuenti eccepivano di non essere decaduti, deducendo a riguardo la natura ordinatoria del termine di diciotto mesi entro cui è prescritto il trasferimento di residenza.

Il motivo, anche in questo caso ammissibile perchè nella sostanza si tratta soltanto di applicare la legge, è comunque infondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha sempre considerato “perentorio” il termine in questione, perchè in effetti il tempestivo trasferimento di residenza è un elemento costitutivo del diritto all’agevolazione espressamente così previsto dall’art. 1, Parte Prima, Nota 2 bis, Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 subordina il riconoscimento del diritto all’agevolazione (Cass. sez. trib. n. 13177 del 2014; Cass. sez. 6 n. 4800 del 2015).

4. Nell’attuale consolidamento del richiamato prevalente orientamento in tema di proroga biennale dei termini di accertamento, quando i termini per il condono siano scaduti prima di perdere l’agevolazione, debbono farsi consistere le ragioni che Inducono la Corte a compensare le spese di ogni fase e grado.

PQM

La Corte respinge il ricorso; compensa le spese di ogni fase e grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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