Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13342 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10184/2009 proposto da:

STANHOME S.P.A. (OMISSIS) in persona dell’Amministratore Delegato

e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 7, presso lo studio dell’avvocato

TONUCCI Mario, che la rappresenta e difende giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

CAMICERIA NATALI S.A.S.;

– intimata _-

avverso la sentenza n. 462/2008 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

Sezione Seconda Civile, emessa il 13/3/2007, depositata il

06/03/2008, R.G.N. 976/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’AMICO;

udito l’Avvocato GIORGIO ALTIERI per delega dell’Avvocato MARIO

TONUCCI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto l’accoglimento.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Stanhome s.p.a. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Bologna in favore della Camiceria Natali s.a.s. per una partita di camicie fornita da quest’ultima alla ingiunta.

L’opponente negava di aver mai effettuato l’ordine d’acquisto eccependone l’invalidità e l’inopponibilità per il mancato rispetto della procedura interna; precisava inoltre che il proprio dirigente G.A. aveva effettuato l’ordine di sua iniziativa spendendo abusivamente il nome della società.

L’opposta si costituiva chiedendo il rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto.

Il Tribunale di Bologna rigettava l’opposizione e confermava il decreto opposto.

Proponeva appello la Stanhome chiedendo la riforma della sentenza.

La Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello e confermava la sentenza impugnata.

Propone ricorso per cassazione la Stanhome s.p.a., con quattro motivi, che presenta memoria.

Non svolgeva attività difensiva la camiceria Natali.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso la Stanhome denuncia “art. 360 c.p.c., n. 3: violazione e falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt. 214 e 216 c.p.c. e dell’art. 2702 c.c.”.

Secondo parte ricorrente erroneamente il Giudice del gravame ha ritenuto irrilevante il disconoscimento operato dalla Stanhome sul solo presupposto che esso sarebbe avvenuto in un momento successivo rispetto all’epoca in cui si sarebbe ingenerata l’apparenza ingannevole che avrebbe indotto la Camiceria Natali a dar credito alla (presunta) proposta proveniente dalla Stanhome.

Essendo il disconoscimento della scrittura privata un atto di natura processuale poichè concerne l’utilizzabilità del documento come mezzo di prova, non può che ritenersi esperibile solo dopo la sua produzione in giudizio e dunque in epoca successiva al verificarsi dei fatti che a quel giudizio hanno dato corso.

In conclusione, sostiene parte ricorrente che avendo la Stanhome disconosciuto i fax del 19 giugno 1997, 27 giugno 1997 e 9 ottobre 1997 e non avendo la Camiceria Natali richiesto la loro verificazione, la Corte d’Appello di Bologna non avrebbe dovuto tener conto di quei documenti, nè avrebbe potuto porli a fondamento della propria decisione.

Il motivo deve essere rigettato.

Il thema decidendum della controversia sta nell’accertare se l’affidamento della s.a.s. Camiceria Natali, all’epoca, sia stato colpevole o incolpevole.

Nel caso in esame, essendo stato effettuato l’ordine della merce dal dirigente della società Stanhome ed essendo stato confermato con due fax, si è avuto un affidamento incolpevole e la suddetta società deve rispondere dell’operato del preposto.

Il disconoscimento dei fax, da parte dell’opponente Stanhome è avvenuto in un momento successivo e, come tale, non può avere alcuna influenza sul giudizio dell’affidamento colpevole o incolpevole della Società Natali, che è stato antecedente.

Ritiene la Corte che dai documenti in atti risulta essersi creata, nella società Natali, una apparenza ingannevole e quindi incolpevole della società venditrice.

Con il secondo motivo si denuncia “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (affidamento incolpevole)”.

Sostiene parte ricorrente che i giudici del gravame hanno presunto l’affidamento incolpevole della Camiceria Natali, senza tuttavia offrire alcuna motivazione sul punto. Secondo parte ricorrente la Corte d’Appello, escludendo la proposta di commissione e i presunti fax di conferma, avrebbe dovuto analizzare la complessiva condotta tenuta dalle parti alla luce di altri ed ulteriori elementi, offerti da essa Stanhome nel corso del primo e del secondo grado, onde:

verificare, in ipotesi di contratto concluso dal c.d. falsus procurator, l’effettività dell’apparenza ingannevole e del conseguente affidamento incolpevole in capo al terzo contraente.

Secondo parte ricorrente nella fattispecie non ricorrevano i requisiti della rappresentanza apparente.

La Camiceria Natali non può chiedere l’adempimento al falsamente rappresentato quando non attenendosi ai dettami della legge ed a quelli della normale diligenza abbia trascurato di accertarsi della realtà facilmente controllabile e si sia affidata invece alla mera apparenza, incorrendo in errore. Il comportamento della camiceria Natali è dunque considerato negligente.

Nessun comportamento negligente è invece imputabile alla Stanhome nel creare l’apparenza.

Il motivo deve essere rigettato.

Il principio dell’apparenza del diritto, riconducibile a quello, più generale, della tutela dell’affidamento incolpevole, può essere invocato con riguardo alla rappresentanza allorchè, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante a norma dell’art. 1383 cod. civ., non solo sussista la buona fede del terzo che ha concluso atti con il falso rappresentante, ma ci si trovi in presenza di un comportamento colposo – non meramente omissivo – del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente. L’accertamento degli elementi obiettivi idonei a giustificare la ragionevole convinzione del terzo circa la corrispondenza della situazione apparente a quella reale – e, cioè, degli elementi richiesti perchè si possa attribuire rilevanza giuridica alla situazione apparente – è riservato istituzionalmente al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (Cass., 12 gennaio 2006, n. 408).

Nella specie quest’ultima è congrua e priva di vizi logici o giuridici.

Con il terzo motivo si denuncia “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (omesso esame di documenti)”.

Si denuncia un vizio di motivazione derivante dall’omesso esame di documenti che, se valutati, avrebbero determinato una decisione diversa da quella adottata. Parte ricorrente si riferisce in particolare “all’ordine di bonifico alterato del 29 ottobre 1997 (…) posto in relazione all’ordine di bonifico autentico dell’11 agosto 1997 (…)”.

Quell’ordine di bonifico, apparentemente proveniente dalla Stanhome, è stato nel corso del giudizio di merito utilizzato dalla Camiceria Natali proprio per dimostrare il presunto impegno assunto dalla Stanhome in relazione alla contestata proposta di commissione.

Avendo la Stanhome dato disposizione per il pagamento del corrispettivo della fornitura, non poteva non ritenersi provata l’accettazione da parte della medesima Stanhome della proposta di commissione inviata dalla camiceria Natali.

Dal confronto di tali documenti emerge, a detta della Stanhome, la evidente falsificazione dell’ordine di bonifico apparentemente effettuato in favore della camiceria Natali ma nella realtà eseguito in favore di altra società.

Il motivo deve essere rigettato, in primo luogo in quanto nuovo e comunque perchè non è decisivo ai fini della soluzione della controversia.

Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia “art. 360 c.p.c., n. 5: omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, in relazione alla sentenza penale”.

Lamenta parte ricorrente che la Corte di merito non ha tenuto nel minimo conto le risultanze cui si pervenne in sede penale, limitandosi ad asserirne la non valenza in sede civile, sull’erroneo ed affrettato presupposto che quelle statuizioni non attenessero all’oggetto di causa.

Il motivo non è autosufficiente perchè non è stato riprodotto il contenuto della invocata sentenza penale.

In conclusione, il ricorso deve essere rigettato mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

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