Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13342 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7227-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

ENEL GREEN POWER SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 14,

presso STUDIO LEGALE TRIBUTARIO DI TANNO E ASSOCIATI, rappresentata

e difesa dagli avvocati ENRICO PAULETTI, ROSAMARIA NICASTRO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 546/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 23/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- La Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR del Molise depositata il 23 luglio 2018, non notificata, che ha accolto il ricorso di Enel Green s.p.a. in materia di determinazione della rendita catastale. L’Agenzia deduce di avere notificato, per svista, il ricorso per cassazione in data 25.2.2019 all’indirizzo che il procuratore domiciliatario aveva nel giudizio di primo grado, come risultante dalla sentenza della CTP, mentre già nell’atto di appello era stato indicato il nuovo indirizzo; poichè la prima notifica ha avuto esito negativo, l’Agenzia ha eseguito una seconda notifica al nuovo indirizzo, spedita in data 29 marzo 2019 con atto denominato “di rinnovazione della notifica del ricorso n. 7227/2019”, invocando il principio della ripresa del procedimento notificatorio.

2. La società si è costituita con controricorso, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso, posto che il trasferimento della sede dello studio del procuratore è stato indicato nell’atto di appello e pertanto la seconda notifica, a termini ex art. 327 c.p.c. scaduti, deve considerarsi un autonomo ricorso e non già una ripresa del procedimento notificatorio.

3.- Il ricorso è inammissibile, in quanto notificato in data 29 marzo 2019, oltre i termini di cui all’art. 327 c.p.c. nella sua attuale formulazione, applicabile ratione temporis al processo de quo (iniziato in primo grado nell’anno 2013).

Nella fattispecie non può invocarsi il principio ò della. ripresa del procedimento notificatorio, che si ha quando la prima notifica non sia andata a buon fine per circostanze non imputabili al richiedente e sempre che la ripresa sia attivata in un tempo pari alla metà dei termini di cui all’art. 325 c.p.c. (Cass. 5974/2017, Cass. 19059/2017; Cass. 12946/2015 e altre). Se invece la prima notifica non è andata a buon fine per cause imputabili al richiedente si tratta di due autonomi procedimenti notificatori. L’Agenzia dichiara che il primo ricorso è stato notificato per “svista”, presso il domicilio risultante dalla sentenza della CTP e cioè la “vecchia” sede dello studio. Ma, come è pacifico tra le parti, nell’atto di appello la parte aveva indicato il nuovo domicilio e pertanto l’errore non è giustificabile. Il ricorso notificato in data 29 marzo 2019, e cioè oltre un mese dopo la prima notifica, è da considerarsi un ricorso autonomo dal primo e quindi tardivo, atteso che la sentenza è stata pubblicata il 23 luglio 2018.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza in rito dell’Agenzia e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alle spese che liquida in Euro 3.000,00, oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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