Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13342 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA SICCIARA ALLEVAMENTI ((OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GQRIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MAURIZIO BONANNO, rappresentata e difesa dagli avvocati BELLANCA

SALVATORE, GIUSEPPE SALVATO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato PURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO

REGIONALE DELL’INDUSTRIA, ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

su ricorso 23919-2009 proposto da:

COOPERATIVA LIQUID DISCO BOWLING ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAURIZIO

BONANNO, rappresentata e difesa dagli avvocati BELLANCA SALVATORE,

GIUSEPPE SALVATO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato PURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENSASENE LIONTI SALVATORE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO

REGIONALE DELL’INDUSTRIA, ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

sul ricorso 23924-2009 proposto da:

SOCIETA’ COOPERATIVA ELIOTRON S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MAURIZIO

BONANNO, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE BELLANCA,

GIUSEPPE SALVATO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO

REGIONALE DELL’INDUSTRIA, ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

sul ricorso 23925-2009 proposto da:

COOPERATIVA SICILIANA MANUFATTI IN LEGNO ((OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

MAURIZIO BONANNO, rappresentata e difesa dagli avvocati BELLANCA

SALVATORE, GIUSEPPE SALVATO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENSASENE LIONTI SALVATORE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO

REGIONALE DELL’INDUSTRIA, ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

sul ricorso 23932-2009 proposto da:

COOPERATIVA MEDITERRANEA TURISM ((OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato BONANNO GIUSEPPE

MAURIZIO, rappresentata e difesa dagli avvocati BELLANCA SALVATORE,

GIUSEPPE SALVATO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENSASENE LIONTI SALVATORE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO

REGIONALE DELL’INDUSTRIA, ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

sul ricorso 23935-2009 proposto da:

COOPERATIVA AGAVE S.R.L. ((OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

GORIZIA 52, presso lo studio dell’avvocato BONANNO GIUSEPPE MAURIZIO,

rappresentata e difesa dagli avvocati BELLANCA SALVATORE, GIUSEPPE

SALVATO, per delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

I.R.C.A.C. – ISTITUTO REGIONALE PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE

((OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro-tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO MARCELLO, rappresentato e difeso

dall’avvocato PENSABENE LIONTI SALVATORE, per delega a margine del

controricorso;

– controricorrente –

e contro

PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO DIPARTIMENTO

REGIONALE DELL’INDUSTRIA, ASSESSORATO ALL’INDUSTRIA DELLA REGIONE

SICILIANA;

– intimati –

avverso le decisioni nn. 743/2008 (r.g. n. 23916/09), n. 751/2008

(r.g. n. 23919/2009), n. 745/2008 (r.g. n. 23924/2009), n. 746/2008

(r.g. n. 23925/2009), n. 749/2008 (r.g. n. 23932/2009), n. 748/2008

(r.g. n. 23935/2009), tutte del CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA – PALERMO, depositate il 16/09/2008;

udito l’avvocato Salvatore PENSABENE LIONTI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO

Il Collegio che il relatore designato ai sensi degli artt. 377 e 380 bis c.p.c., ha depositato, in data 16.3.2010, nei procedimenti recanti i nn. R.G. 23916-23919-23924-23925-23932-23935 dell’anno 2009, introdotti con i ricorsi delle società (rispettivamente) Cooperativa Sicciara Allevamenti, Cooperativa Liquid Disco Bowling, Cooperativa Eliotron, Cooperativa Siciliana Manufatti in Legno, Cooperativa Mediterranea Turism, Cooperativa Agave srl le sei relazioni il cui contenuto si riporta:

RILEVA:

CHE l’Istituto Regionale per il Credito alla Cooperazione – IRCAC ebbe ad impugnare innanzi al TAR pala Sicilia – sede di Palermo il provvedimento della Regione con il quale era stato concesso alla società (omissis) un contributo che, ad avviso dell’impugnante, non trovava fondamento e giustificazione nelle norme regionali invocate;

l’adito TAR, costituitisi la Regione e l’impresa beneficiarla dei contributi, dichiarò inammissibile il ricorso sul rilievo della assenza in capo ad IRCAC di alcuna posizione soggettiva autonoma; CHE la sentenza venne impugnata dall’IRCAC, che ribadiva la propria legittimazione e la illegittimità de contributo, e si costituirono la Regione e l’Impresa, quest’ultima ribadendo la correttezza della concessione del finanziamento: il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana con sentenza 16.9.2008 accolse appello e ricorso iniziale di IRCAC, affermando che l’Istituto era Ente ausiliare della Regione del tutto legittimato a contestare un atto regionale per le sue ricadute sui propri impegni di spesa e che nel merito la censura di IRCAC all’indebita utilizzazione del fondo unico L.R.S. n. 6 del 1997, ex art. 63, in difetto di idonee risorse disponibili, era fondata; CHE per la cassazione di tale decisione la Società Cooperativa ha proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1, in data 29.10.2009 notificato ad IRCAC ed alla Regione Siciliana (assessorato e Presidenza), al quale si è opposto IRCAC con controricorso del 5.12.2009: nel ricorso è stata prospettata, con il primo motivo, la violazione del limite esterno della giurisdizione perpetrata dal G.A. conoscendo di materia (contributi spettanti in via automatica) riservata al G.O. e deducendo, con il secondo motivo, la violazione di legge commessa attribuendo ad IRCAC una legittimazione non spettante; il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità di entrambi i motivi del ricorso;

OSSERVA:

CHE appare evidente la inammissibilità del ricorso e dei suoi due motivi; CHE il ricorso difetta chiaramente della articolazione di quesiti di diritto, necessari per proporre censure avverso le decisioni dei giudici speciali emesse, come nella specie, tra il 2.3.2006 ed il 3.7.2009, il quesito dovendo essere un chiaro e consapevole interpello sull’errore commesso dal giudice speciale e denunziato nella specie (vd. S.U. n. 1630 del 2010, n. 27347 del 2008 e n. 2658 del 2008); CHE il primo motivo del ricorso denunziante l’indebito superamento de limite esterno della giurisdizione del G.A. in tema di contribuzione pubblica appare inammissibile, la relativa questione non essendo stata proposta con appello incidentale avverso la sentenza del TAR nè essendo stata esaminata (pur indebitamente) d’ufficio dal CGARS (S.U. n. 24883 del 2008 e da ultimo S.U. n. 3200 del 2010 e n. 26806 del 2009); CHE il secondo motivo del ricorso denunziante l’errore commesso nell’avere attribuito contra legem ad IRCAC una non spettante autonoma legittimazione ad causam – è inammissibile: ove, come avvenuto nella specie (alla stregua delle premesse dianzi rassegnate), si denunzi soltanto la commissione di errores in procedendo o in indicando da parte del giudice speciale in sede d’appello e cioè violazioni che, pur se attingenti principi fondamentali e di rilievo costituzionale (come attestato dall’art. 360 bis c.p.c., n. 2), non possono essere hi alcun modo incluse nella rigorosa previsione di cui all’art. 362 c.p.c., comma 1, come dalle S.U. di questa Corte più volle rammentato (tra le ultime, vd. n. 3202 del 2010, n. 26806 del 2009, n. 29348 del 2008), la conseguenza è la ineluttabile inammissibilità del ricorso.

CHE, ove si condividano i formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio e dichiarato inammissibile.

Osserva ancora il Collegio che il giorno innanzi a quello della fissata udienza in c.d.c. del 18 Maggio 2010, il difensore delle società ricorrenti ha depositato identici atti di rinunzia ai ricorsi nei quali si trae ragione dalla sopravvenuta approvazione, in data 1.5.2010, di una imprecisata legge regionale, per affermare il difetto di interesse della società istante a coltivare la lite e ad ottenere decisione sul proposto ricorso ex art. 362 c.p.c., comma 1.

Osserva il Collegio, riuniti i ricorsi perchè proposti avverso identiche, contestuali, sentenze del CGARS tutte afferenti la identica questione e nel contraddittorio delle stesse parti, che in data 17.5.2010 è stata dalla ricorrente depositata in cancelleria anche la copia della richiesta di notificazione della rinunzia al costituito IRCAC, senza che però alla udienza del 18.5.2010 sia stata prodotto l’avviso di ricevimento relativo ai pieghi raccomandati spediti e senza che il pur comparso difensore dell’IRCAC abbia, alla udienza stessa, dato atto di alcun ricevimento delle rinunzie o argomentato per la loro accettazione.

Su tali premesse, appare opportuno disporre rinvio del ricorso a nuovo ruolo al fine di acquisire dalla parte ricorrente la copia dell’avviso di ricevimento da parte di IRCAC nel domicilio eletto delle predette dichiarazioni di rinunzia agli atti.

P.Q.M.

Riuniti al presente ricorso quelli recanti i nn. di R.G. 23919, 23924, 23925, 23932, 23935 dell’anno 2009, rinvia il procedimento a nuovo ruolo per acquisire agli atti gli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le rinunzie agli atti depositate.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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