Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13341 del 17/06/2011
Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13341
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –
Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –
Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27450/2006 proposto da:
R.A. (OMISSIS), B.S.A.
(OMISSIS), B.F. (OMISSIS), B.
M. (OMISSIS), B.C. (OMISSIS),
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso
lo studio dell’avvocato RINALDI GALLICANI SIMONA, rappresentati e
difesi dall’avvocato GHIRALDI Francesco giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
AZIENDA OSPEDALIERA ISTUTI OSPITALIERI DI CREMONA, in persona del
legale rappresentante pro tempore muneris Dr. C.C.,
GESTIONE LIQUIDATORIA USSL/(OMISSIS) CREMONA (già USSL (OMISSIS)),
in persona
del legale rappresentante pro tempore muneris dr. M.
D. elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BISSOLATI 76, presso lo
studio dell’avvocato TOMMASO SPINELLI Giordano, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato GUARNERI ATTILIO giusta mandato a
margine del controricorso;
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL HOLDING S.P.A. (già ETHICON
SPA),
considerato domiciliato “ex lege”in ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI
CASSAZIONE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
VALIERI VITTORIO E QUATROCCHI PAOLO, con procura speciale del dott.
MARCO DE LUCA Notaio in Roma, del 14/11/2006, rep. n. 28428;
– controricorrenti –
e contro
ASS COM SERVIZI ZONA CREMONESE, ASL CREMONA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 845/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
Sezione Prima Civile, emessa il 23/03/2005, depositata il 27/09/2005;
R.G.N. 583/2002;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;
udito l’Avvocato FASOLA ENRICA (per delega dell’Avvocato SPINELLI
GIORDANO TOMMASO;
udito l’Avvocato DI PEIO FILIPPO (per delega dell’Avvocato
QUATTROCCHI PAOLO);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto.
La Corte:
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con ordinanza ex art. 186 quater c.p.c., il G.I. del Tribunale di Cremona emise nei confronti dell’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona e della Gestione Liquidatoria della USL (OMISSIS) ordine di pagamento di una somma di danaro in favore dei B. e della R., congiunti di B.F. deceduta presso il locale ospedale a seguito di intervento chirurgico; inoltre, il G.I. rimise in trattazione la causa per il prosieguo su altre voci di danno reclamate, in relazione alle quali si riservò di decidere con sentenza; successivamente la Gestione Liquidatoria, l’ASL e l’Azienda Ospedaliera notificarono atto di rinuncia alla sentenza, sicchè la menzionata ordinanza assunse efficacia di sentenza;
in parziale riforma del provvedimento, la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato l’ASL e l’Azienda Ospedaliera “Istituti Ospitalieri” di Cremona prive di legittimazione passiva ed ha condannato la Gestione liquidatoria anche al pagamento di altra somma di danaro in favore di B.C.; inoltre, ha stabilito la decorrenza degli interessi su tutte le somme liquidate dal 12 aprile 1994, quanto al danno biologico jure hereditatis, e dal 14 aprile 1994, sul restante importo;
i B. e la R. propongono ricorso per cassazione a mezzo di sei motivi;
rispondono con controricorso le menzionate Azienda Ospedaliera e Gestione Liquidatoria, nonchè separatamente la Johnson & Johnson Medicai Holding spa (già Ethicon spa).
Diritto
OSSERVA IN DIRITTO
che i primi due motivi (i quali lamentano che il giudice d’appello abbia omesso di liquidare il danno biologico jure hereditatis in favore di B.C. ed abbia, altresì, omesso di riconoscere la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore del medesimo a titolo di danno morale) sono infondati, in quanto la lettura complessiva della sentenza (cfr. soprattutto pag.
20 e segg.) consente di desumere: che il giudice stesso ha accertato (ed idoneamente motivato) che, sia quanto al danno da serenità familiare, sia quanto al danno biologico trasmissibile agli eredi, nell’ordinanza ex art. 186 quater, i componenti della famiglia sono stati presi in considerazione collettivamente ed unitariamente “senza alcuna discriminazione per le singole persone”;
quanto alla rivalutazione, essa deve essere ritenuta compresa nella somma liquidata;
inammissibili sono i motivi dal terzo al sesto (nei quali i ricorrenti lamentano l’omessa liquidazione dei danni da omissione di consenso all’intervento chirurgico, da omissione dei rischi da intervento chirurgico, da intervento chirurgico non riuscito, alla serenità familiare), in quanto la sentenza, spiega (pag. 23) che, poichè in ordine a questi capi della domanda v’è stata un’omissione di pronuncia “tra l’altro non denunciabile in questa sede perchè realizzatasi dopo il rilascio dell’ordinanza-sentenza qui impugnata, anche l’appello incidentale dei congiunti B. e R. si rivela sul punto inutilmente proposto”;
in conclusione, il ricorso deve essere respinto, con totale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011