Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13341 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

((OMISSIS)), in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati

LANZETTA ELISABETTA, LUCIA POLICASTRO, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

D.F.D. ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE CORTINA D’AMPEZZO 269 PAL. B, presso lo studio

dell’avvocato DE SANTIS FRANCESCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato NARDI MANLIO, per delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.

24998/2009 del TRIBUNALE di NAPOLI;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Vincenzo GAMBARDELLA, il quale chiede che le sezioni unite della

Corte, in Camera di consiglio, vogliano dichiarare la giurisdizione

del giudice amministrativo.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

Con il ricorso notificato il 5 novembre 2009, l’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – domanda alle Sezioni unite della Corte di cassazione che sia preventivamente regolata la giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Napoli – giudice del lavoro (r.g. n. 24998/2009), promosso con ricorso del 25.5.2009 da D.F.D., già lavoratore dipendente dell’Istituto collocato a riposo in data 6.11.1986.

Il D.F. chiede al giudice ordinario adito di accertare l’illegittimità della liquidazione dell’anticipazione in conto capitale di una quota della pensione integrativa a carico del Fondo interno di previdenza e quiescenza per il personale a rapporto di impiego con l’Inps, operata il 18 maggio 1987 dall’amministrazione datrice di lavoro secondo coefficienti da ritenere erronei, e la conseguente illegittimità anche del calcolo dei ratei della pensione integrativa, come risultante dalla decurtazione delle somme dovute a titolo di restituzione del capitale anticipato; chiede l’emanazione delle consequenziali statuizioni di condanna.

Con l’istanza di regolamento, l’Inps domanda che sia dichiarata la giurisdizione amministrativa esclusiva sulla controversia, siccome avente ad oggetto l’adempimento di obbligazione di natura retributiva inerente a rapporto di lavoro pubblico, considerata l’epoca di cessazione del rapporto di lavoro e di emanazione del provvedimento di liquidazione dell’anticipazione richiesta dal D.F..

Resiste con controricorso D.F.D., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c., opponendo alle argomentazioni del ricorso il carattere permanente dell’inadempimento imputato all’Inps, protrattosi oltre la data del 30 giugno 1998, nonchè l’insorgenza della lite in coincidenza con la richiesta del tentativo di conciliazione (istanza del 9.9.2009);

in via subordinata sostiene che la giurisdizione ordinaria non potrebbe essere negata per i ratei di pensione maturati successivamente al 30 giugno 1998. Con le conclusioni scritte il Pubblico ministero chiede affermarsi la giurisdizione amministrativa sulla controversia.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

La giurisdizione va regolata dichiarando l’appartenenza al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva sulla controversia.

Non si dubita – e su ciò concorda lo stesso controricorrente – che la controversia avente per oggetto il trattamento integrativo erogato dall’Inps (ente pubblico non economico) ai propri dipendenti in quiescenza in aggiunta alla pensione obbligatoria, essendo relativa a prestazioni che ineriscono strettamente al pregresso rapporto di impiego, è devoluta al giudice munito di giurisdizione sulle liti inerenti al rapporto di lavoro (giurisprudenza consolidata: vedi tra le numerose decisioni Cass., S.u. 12 dicembre 2009, n. 26959; 12 ottobre 2009, n.. 21554; 23 aprile 2008, n. 10464).

Nel caso di specie, ai fini della determinazione del giudice competente, rileva esclusivamente l’epoca di cessazione del rapporto di impiego del F. (6 novembre 1986), restando prive di rilievo le argomentazioni delle parti fondate su fatti diversi.

Infatti, la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte ha già avuto modo di affermare ripetutamente (vedi, tra le altre, le decisioni 20 novembre 2003, n. 17633; 18 giugno 2008, n. 16530; 15 luglio 2008, n. 19342) il principio secondo il quale “qualsivoglia controversia avente ad oggetto obbligazioni nascenti da un rapporto di lavoro cessato anteriormente alla data del 30 giugno 1998 è esclusa dal novero di quelle conoscibili in sede di giurisdizione ordinaria, poichè – attesa l’imprescindibile relazione che il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 69, comma 7, istituisce, attraverso il requisito dell’attinenza, tra il suddetto “dato storico” ed un determinato “periodo del rapporto di lavoro” – il necessario presupposto di ogni collegamento della controversia con tale giurisdizione è la sussistenza di un segmento del rapporto stesso temporalmente collocabile dopo la menzionata data”. Recita infatti il citato art. 69, comma 7 che “Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 63 del presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998 …”.

Con riferimento al caso di specie, poi, si deve più radicalmente rilevare che un rapporto di impiego pubblico cessato anteriormente alla “contrattualizzazione” attuata con emanazione del D.Lgs. n. 29 del 1993, non può aver subito alcuna trasformazione della natura giuridica (presupposto della devoluzione delle controversie relative al giudice ordinario), ma è rimasto, evidentemente, rapporto di diritto pubblico originato da provvedimento amministrativo (vedi Cass. S.u., 21 febbraio 2002, n. 2511).

Per un simile rapporto pertanto si esula dall’ipotesi di “proroga” della giurisdizione amministrativa stabilita dall’art. 69, comma 7, cit., versandosi in quella di applicazione della regola sulla giurisdizione dettata in relazione ad una natura giuridica del rapporto conservata inalterata.

Nè la regola enunciata può subire eccezioni nei casi in cui, pur essendo cessato il rapporto di lavoro anteriormente alla vicenda della “contrattualizzazione”, residui tra le parti – come nella specie – sulla base dello stesso rapporto l’obbligazione concernente un trattamento pensionistico integrativo, perchè, anche in tali casi, il giudice avente giurisdizione non può che essere quello del rapporto di lavoro (vedi, in termini e su controversia analoga, Cass. S.u. 8 aprile 2010, n. 8316).

La dichiarazione dell’appartenenza della controversia alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo comporta la devoluzione della causa al Tribunale amministrativo regionale competente, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59.

Le persistenti oggettive difficoltà di individuare, nella materia, la regola sulla giurisdizione giustificano la compensazione per l’intero delle spese e gli onorari del regolamento preventivo di giurisdizione.

PQM

La Corte, a Sezioni unite, decidendo sull’istanza di regolamento, dichiara l’appartenenza della controversia alla giurisdizione amministrativa esclusiva e rimette le parti dinanzi al Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 59. Compensa per l’intero le spese e gli onorari del giudizio di regolamento preventivo della giurisdizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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