Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13340 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13340 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 22503-2011 proposto da:
SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA GEAGRI 00679360776
(già Geagri Basilicata Scarl) in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE GIOACCHINO BELLI 36,
presso lo studio dell’avvocato ZANACCHI LUCA, che la rappresenta
e difende unitamente agli avvocati PAOLA MAESTRI, FRANCINI
GIACOMO, PIGNATA CARLO, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente contro

FALLIMENTO FEBA FRUTTA SRL in persona del Curatore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTELLO 20,
presso lo studio dell’avvocato SIMONA BARBERIO, rappresentata e

Data pubblicazione: 29/05/2013

difesa dall’avvocato DOMANICO ANNA MARIA, giusta delega a
margine del controricorso;

– controricorrente avverso il decreto nel procedimento R.G. 422)(7/2010 del

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO.
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — Il Tribunale di Ferrara ha "respinto" l'opposizione allo stato passivo del Fallimento FE.BA . Frutta s.r.l. proposta dalla Società cooperativa agricola GEAGRI, la quale invocava il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 5, c.c. sul suo credito ammesso in chirografo. I giudici hanno accolto l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla curatela, in quanto nel verbale dell'udienza di formazione dello stato passivo si legge che il difensore della società creditrice "nulla oppone alle conclusioni del curatore", il quale aveva a sua volta negato la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio. Ciò andava interpretato, secondo il Tribunale, come rinuncia al pieno accoglimento della domanda. La società soccombente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi di censura. La curatela fallimentare si è difesa con controricorso. 2. — Sgomberato il campo dai primi due motivi di ricorso, riguardanti il profilo non decisivo dell'incongruo richiamo, nel decreto Ric. 2011 n. 22503 sez. M1 - ud. 05-02-2013 -2- TRIBUNALE di FERRARA del 22.6.2011, depositato il 27/06/2011; impugnato, all'istituto dell'acquiescenza, va ritenuto fondato il terzo motivo, con il quale si deduce che l'espressione indicata a verbale non andava interpretata quale manifestazione di volontà di rinunziare al privilegio invocato con la domanda di ammissione al passivo, bensì quale mera astensione dal replicare alle osservazioni del curatore, La più plausibile interpretazione delle parole del difensore della creditrice risultanti dal verbale (interpretazione cui questa Corte può procedere direttamente, vertendosi su questione processuale: cfr. Cass. Sez. Un. 8077/2012) è, invero, proprio quella proposta dalla ricorrente, mentre è una evidente forzatura intendere le parole di cui trattasi quale manifestazione di una volontà abdicativa, che necessiterebbe invece di espressioni ben più chiare ed univoche.>>;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata agli avvocati delle parti;
che l’avvocato della parte controricorrente ha presentato
memoria;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta, non superato dalle considerazioni svolte nella memoria di
parte controricorrente;
che pertanto il ricorso va accolto e il decreto impugnato va
cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, affinché esamini
nel merito l’opposizione della cooperativa ricorrente e provveda anche
sulle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia,
anche per le spese, al Tribunale di Ferrara in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio
Ric. 2011 n. 22503 sez. MI – ud. 05-02-2013

rimettendosi dunque alla decisione del giudice.

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