Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13340 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 19/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13340

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23234/2006 proposto da:

B.A. (OMISSIS), C.G.

(OMISSIS), in proprio e nella qualità di eredi di C.

B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA NOMENTANA 7 6,

presso lo studio dell’avvocato SELVAGGI Marco, che li rappresenta e

difende, con procura speciale del dott. RENATO CARRAFFA, Notaio in

Bracciano, DEL 1 aprile 2011, rep. n. 73486;

– ricorrenti –

contro

D.R.C., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato

AMBROSIO Giuseppe, che lo rappresenta e difende, giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ASSITALIA SpA;

– intimato –

sul ricorso 28380/2006 proposto da:

ASSITALIA SpA, (OMISSIS), in persona del Procuratore Avv.

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PACUVIO

34, presso lo studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al

controricorso con ricorso incidentale;

– ricorrente –

contro

B.A., C.G., in proprio e nella qualità di

eredi di C.B., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

NOMENTANA 76, presso lo studio dell’avvocato SELVAGGI CARLO, che li

rappresenta e difende con procura speciale del Dott. Renato CARRAFFA,

Notaio in Bracciano, del 1 aprile 2011, rep. n. 73486;

– controricorrenti –

e contro

D.R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4113/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

Sezione Seconda, emessa il 23/06/2005, depositata il 29/09/2005;

R.G.N. 5954-108 96/2002.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

19/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato SELVAGGI MARCO;

udito l’Avvocato AMBROSIO GIUSEPPE;

udito l’Avvocato ROMANELLI GUIDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso principale e dell’incidentale.

La Corte:

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Tribunale di Roma ha respinto la domanda proposta dal C. e dalla B. contro il medico D.R. e l’Assitalia spa per il risarcimento dei danni derivati dalla morte della loro figlia minorenne, rilevando la mancata prova del nesso causale tra la (dedotta) omessa diagnosi di infezione batterica ed il decesso;

la Corte d’appello ha confermato la sentenza;

propongono ricorso per cassazione il C. e la B. attraverso tre motivi. Risponde con controricorso l’Assitalia, che propone ricorso incidentale attraverso un solo motivo.

Diritto

OSSERVA IN DIRITTO

che i ricorsi devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., siccome proposti contro la medesima sentenza; il primo motivo del ricorso principale – che censura la sentenza per avere assolto il medico senza acquisire il fascicolo di parte attrice di primo grado – è infondato, dovendosi innanzitutto rilevare che non è prevista a riguardo una specifica ipotesi di nullità ed, in secondo luogo, che la circostanza potrebbe semmai rilevare come difetto di motivazione, ma la parte non riporta compiutamente il contenuto dei documenti compresi in quel fascicolo e la loro decisività ai fini di una diversa conclusione della causa;

il secondo motivo (che sostiene che il professionista non ha assolto all’onere di provare altra e differente causa del decesso) ed il terzo motivo (che censura la sentenza laddove afferma che manca la prova certa che il decesso sia stato causato dall’insorgenza di una sepsi cerebrale e sia stato conseguenza dell’omessa prevenzione e mancato tempestivo controllo del fenomeno CID) del ricorso principale sono in parte inammissibili (laddove si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del fatto e degli elementi probatori emersi) ed in parte infondati (posto che la sentenza appare immune da vizi giuridici, nonchè logicamente e congruamente motivata);

il ricorso incidentale della compagnia (che sostiene l’inammissibilità dell’appello della controparte) è inammissibile per difetto d’interesse della ricorrente stessa; l’esito della controversia comporta la totale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corre, riuniti i ricorsi, rigetta il principale e dichiara inammissibile l’incidentale. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA