Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13340 del 01/06/2010
Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13340
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –
Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –
Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –
Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
G.M., G.E., R.G.M.,
I.A., D.B.G., R.R.,
Q.A., P.U., L.R.,
N.M., T.F., D.M., C.
L., P.G. e S.M., elettivamente
domiciliati in Roma, via Nazionale 204, presso lo studio dell’avv.
BOZZA Alessandro, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
– ricorrenti –
contro
Ministero della Difesa, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12,
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e
difende;
– controricorrente –
Col. Amm. comm. P.M.;
– intimato –
per la cassazione della decisione n. 3525/08, depositata dal
Consiglio di Stato il 15/7/2008.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18/5/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;
Sentiti gli avv. Bozza Venturi e Rago;
Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha concluso per la
dichiarazione d’inammissibilità del ricorso o, in subordine per il
suo rigetto.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che con nota n. 5/900/868, il Ministero della Difesa ha disposto la riduzione in misura del 20% della diaria giornaliera percepita da numerosi militari in servizio all’estero, fra i quali anche G.M., G.E., R.G.M., I.A., D.B.G., R.R., Q.A., P.U., L.R., N.M., T.F., D.M., C. L., P.G. e S.M.;
che quest’ultimi si sono rivolti al TAR del Lazio che, però, ha rigettato il ricorso, ritenendo che la predetta riduzione, disposta dal D.L. n. 223 del 2006, art. 28, convertito nella L. n. 248 del 2006, fosse applicabile anche al cosiddetto “assegno di lungo servizio all’estero” (ALSE) corrisposto agli istanti;
che costoro hanno interposto appello al Consiglio di Stato, che ha tuttavia respinto il gravame perchè nel prevedere che l’ALSE per il personale militare fosse pagato in misura mensile ragguagliata a 30 diarie intere, la L. n. 642 del 1961, art. 1, aveva “stabilito un collegamento permanente fra il detto assegno e le menzionate diarie, con conseguente automatico ricalcolo del primo in relazione alle modifiche” delle seconde;
che G.M., G.E., R.G.M., I.A., D.B.G., R.R., Q.A., P.U., L.R., N.M., T.F., D.M., C. L., P.G. e S.M. hanno impugnato l’anzidetta statuizione, deducendo con il primo motivo la “violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del cd. decreto Bersani D.L. 223 del 4 luglio 2006 conv. in L. del 248 del 2006. Art. 360 c.p.c., n. 3”;
che con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la “violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del cd. Decreto Bersani D.L. 4 luglio 2006, n. 223 conv. in L. n. 248 del 2006. Art. 360 c.p.c., n. 3”;
che con il terzo motivo i ricorrenti hanno dedotto la “violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del cd. Decreto Bersani al calcolo dell’ALSE – Assegno di Lungo Servizio all’estero, assegno previsto e regolato dalla L. n. 642 del 1961, art. 1, lett. b). Art. 360 c.p.c., n. 3”;
che con il quarto motivo i ricorrenti hanno dedotto la “violazione e mancata applicazione dei principi dell’affidamento e della buona fede contrattual-lavoristica, nel considerare inapplicabili tali principi ai trasferimenti all’estero L. n. 642 del 1961, ex art. 1, lett. b).
Art. 360 c.p.c., n. 3”;
che con il quinto motivo i ricorrenti hanno dedotto la “violazione dell’art. 3 Cost., da parte del D.L. n. 223 del 2006, art. 28, conv.
in L. n. 248 del 2006, lì dove, nell’estensione della decurtazione del 20% delle diarie relative alle missioni di breve durata all’estero anche ai trasferimenti di cui alla L. n. 642 del 1961, art. 1, lett. b), consentirebbe all’Amministrazione di parificare formalmente e trattare in maniera perfino deteriore i dipendenti trasferiti all’estero rispetto a quelli in missione breve. Art. 360 c.p.c., n. 3”;
che con il sesto motivo i ricorrenti hanno infine dedotto la “violazione e falsa applicazione dell’art. 70 Cost., per il travalicamelo del potere esecutivo e giudiziario rispetto a quello legislativo nell’aver avallato l’operato estensivo dell’Amministrazione nell’applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 28, convertito in L. n. 248 del 2006. Contraddittorietà della gravata sentenza art. 360 c.p.c., n. 3 e n. 5”;
che il Ministero della Difesa ha depositato controricorso con il quale ha concluso per la dichiarazione d’inammissibilità o, comunque, d’infondatezza del ricorso; che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, osserva il Collegio che i motivi diretti a censurare per violazione di legge la decisione impugnata sono inammissibili perchè in base all’art. 111 Cost., le pronunce del Consiglio di Stato possono essere impugnate soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, ovverosia nel caso in cui i giudici amministrativi non abbiano esercitato la potestas iudicandi loro spettante ovvero abbiano statuito in materie riservate ad altro giudice oppure abbiano invaso il campo riservato all’Amministrazione o al Legislatore;
che il motivo con il quale viene genericamente denunciato proprio un travalicamento del tipo da ultimo indicato è invece manifestamente infondato, in quanto il Consiglio di Stato non ha usurpato alcuna funzione legislativa, ma si è limitato ad interpretare le disposizioni vigenti sulla base di una lettura del testo normativo che anche ove sbagliata, non potrebbe essere sindacata da questa Corte perchè relativa al corretto esercizio e non all’esistenza stessa della giurisdizione del giudice a quo;
che in considerazione di quanto sopra e rilevato, altresì, che ogni valutazione sulla possibile incostituzionalità di una legge spetta unicamente al giudice chiamato ad applicarla e non a quello destinato soltanto a controllare che il primo non abbia debordato dai limiti della sua giurisdizione, il ricorso di cui si discute va rigettato;
che in considerazione della natura degli interessi in conflitto e di tutte le altre particolarità della fattispecie concreta, stimasi equo compensare integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo, rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese del presente giudizio fra le parti.
Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010