Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1334 del 25/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 25/01/2010, (ud. 22/10/2009, dep. 25/01/2010), n.1334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

T.G.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Lombardia, sez. 35^, depositata il 4 aprile 2007.

Letta la relazione scritta redatta dal relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la contribuente propose ricorso avverso avviso di accertamento Irpef relativo all’anno 1999;

– che l’adita commissione provinciale dichiarò il ricorso inammissibile, perchè intempestivamente promosso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello della contribuente, dalla commissione regionale, che ritenne l’impugnativa ammissibile e fondata;

rilevato:

– che, avverso la decisione di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso in cassazione, in due motivi;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

– che, con il primo motivo di ricorso – con il quale l’Agenzia ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per radicale mancanza di motivazione ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 132 – è manifestamente fondato;

– che deve, invero, osservarsi che, descritta analiticamente la pregressa vicenda processuale, la decisione impugnata dichiara in dispositivo, senza frapporre alcuna giustificazione delle assunte conclusioni, l’ammissibilità del ricorso e, con riguardo al merito della controversia, la necessità di procedere ad una rideterminazione dell’imposta accertata “in misura proporzionale alla cessione del ramo di azienda come intervenuta”;

che, non offrendo alcun possibilità di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, la decisione si rivela totalmente priva di motivazione;

ritenuto:

– che, pertanto, il ricorso va accolto, nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

– che la sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2010

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