Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1334 del 22/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1334 Anno 2014
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: BUCCIANTE ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 1061-2012 proposto da:
SACCARDI RENZO ZCCRNZ33R09F789P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA 76, presso lo studio
dell’avvocato SELVAGGI MARCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato BALLARINI SERGIO, giusta procura speciale in calce
al ricorso;

– ricorrente contro
PANCIERA ANDREA,
FRANCESCA VALORZI in qualità di amministratore pro-tempore
del CONDOMINIO DON SALVI;

intimati

avverso il provvedimento R.G. 623/2010 del TRIBUNALE di
VERONA del 4.8.2011, depositato il 09/08/2011;

Data pubblicazione: 22/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ETTORE BUCCIANTE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Ric. 2012 n. 01061 sez. M2 – ud. 26-11-2013
-2-

La Corte
ritenuto che:
– si è proceduto nelle forme di cui all’art.

– la relazione depositata in cancelleria è
del seguente tenore:
«Con decreto dell’Il febbraio 2011 il Tribunale di Verona ha liquidato i compensi e i rimborsi dovuti all’ing. Andrea Panciera per l’opera
prestata quale consulente tecnico di ufficio
nella causa pendente tra Renzo Saccardi e il
condominio “Don Salvi”.
Impugnato da Renzo Saccardi, il provvedimento
è stato parzialmente riformato dal Presidente
f.f. del Tribunale di Verona, che con ordinanza
del 9 agosto 2011 ha rideterminato in misura
minore l’importo dei compensi e ha mantenuto
fermo quello del rimborsi.
Renzo Saccardi ha proposto ricorso per cassazione, in base a tre motivi. Andrea Panciera e il
condominio “Don Salvi” non hanno svolto attività
difensive nel giudizio di legittimità.

Con i tre motivi di ricorso Renzo Saccardi
lamenta, rispettivamente, che con il provvedimen-

1061/2012

380-bis c.p.c;

to impugnato: – si è mancato di provvedere sulle
spese del procedimento di opposizione; – non è
stata esaminata la censura relativa al rimborso

ufficio per l’opera che era stata svolta da un
suo ausiliario; – ha erroneamente quantificato
tale rimborso aggiungendo all’onorario fisso un
compenso calcolato con il sistema delle vacazioni.
Si ritiene possibile definire il giudizio ai
sensi dell’art. 375, n. 5, prima ipotesi, c.p.c.,
in quanto il giudice a quo è effettivamente
incorso nell’omissione di pronuncia denunciata
con il secondo motivo di ricorso, il cui accoglimento comporta l’assorbimento del primo e del
terzo»;
– le parti non si sono avvalse delle facoltà
di cui al secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c.;
– il collegio concorda con le argomentazioni
svolte nella relazione e le fa proprie;
– accolto pertanto il secondo motivo di ricorso e dichiarati assorbiti il primo e il terzo,
l’ordinanza impugnata deve essere cassata con
rinvio al Presidente del Tribunale di Verona, in
persona di diverso magistrato, cui viene anche
1061/2012

2

di spese accordato al consulente tecnico di

rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di
legittimità;
P.Q.M.

assorbiti il primo e il terzo; cassa l’ordinanza
impugnata; rinvia la causa al Presidente del
Tribunale di Verona, in persona di diverso magistrato, cui rimette anche la pronuncia sulle
spese del giudizio di legittimità.
Roma, 26 novembre 2013
Il Presidente
(Umberto Gol oni)

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‘udiziario

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara

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