Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1334 del 20/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2011, (ud. 25/11/2010, dep. 20/01/2011), n.1334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

F.LLI BANDINI SOCIETA’ AGRICOLA S.S. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DI VILLA GRAZIOLI 20, presso lo studio dell’avvocato G.

BRANCADORO, rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZI ANTONIO,

giusta mandato a margine del ricorso per regolamento di competenza;

– ricorrente –

contro

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA DARDANELLI 21, presso lo studio dell’avvocato VAGLIO MAURO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBONETTI

SERENA, giusta delega a margine della scrittura difensiva;

– resistente –

e contro

L.E.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 273/2009 del TRIBUNALE di RAVENNA – Sezione

Distaccata di FAENZA del 9.12.09, depositata il 15/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA VIVALDI;

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PASQUALE

PAOLO MARIA CICCOLO.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1. – La ss. F.lli Bandini Societa’ Agricola ha proposto regolamento di competenza avverso la sentenza emessa dal tribunale di Ravenna – sezione distaccata di Faenza il 9.12.2 009 e depositata il 15.12.2009 con la quale e’ stata rigettata l’eccezione d’incompetenza proposta dalla F.lli Bandini Societa’ Agricola ss disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio in corso. L’odierna ricorrente sostiene la competenza della sezione specializzata agraria ai sensi della L. n. 29 del 1990, art. 9 trattandosi di controversia in materia di contratti agrari, costituendo nella specie l’esistenza di un contratto di affitto agrario elemento qualificante della domanda giudiziale, posto che si e’ chiesto al giudice un accertamento sulla validita’ o meno di tale negozio. La tesi della ricorrente non puo’ essere seguita. Nel caso in esame, infatti, non e’ in contestazione l’esistenza o meno di un rapporto agrario ed i suoi effetti, ma la legittimita’ della convenuta a porlo in essere;

cioe’ la titolarita’ di un potere, da parte della convenuta L. E.M., a concedere in affitto a terzi (nella specie la ss. F.lli Bandini societa’ agricola) legittimamente il fondo agricolo in oggetto.

I poteri che consentono a quest’ultima di concedere in affitto alla F.lli Bandini il terreno in questione sono contestati – sulla base delle disposizioni testamentarie oggetto del giudizio promosso e pendente avanti il giudice ordinario – da L.A. la quale, a tal fine ha convenuto, appunto in giudizio L.E. M.. In particolare, l’attrice ha chiesto: accertare e dichiarare che oggetto del legato in favore di L.E. M., costituito con testamento olografo del defunto avv. L.G.T. consiste in un diritto di abitazione sulla sola villa Stradella ….. e con esclusione altresi’ di tutto il fondo agricolo circostante….. – fra cui i terreni dati in affitto alla F.lli Bandini; inoltre, la declaratoria di nullita’ del contratto di affitto agrario fra la F.lli Bandini e L.E. M., avente ad oggetto parte del fondo in contestazione, non avendo alcun titolo quest’ultima per concederlo in affitto; con il conseguente ordine di rilascio da parte della societa’ affittuaria.

Ora, vero e’ che in materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprieta’ della persona del concedente, ma e’ pur vero che quest’ultima deve provare di avere la disponibilita’ del bene, cosi’ da essere in grado di trasferirne all’affittuario la detenzione e il godimento (fra le tante Cass. 14.3.2006 n. 5482; cass. 26.5.2003 n. 8327).

Ed una tale prova deve necessariamente passare attraverso l’accertamento delle questioni testamentarie pendenti fra le parti.

Ne consegue che nessun autonomo rilievo, a tal fine, puo’ riconoscersi alla supposta natura agraria della controversia, potendo l’accertamento indicato essere legato a qualsiasi altro tipo di rapporto giuridico privatistico.

Da ultimo, deve anche sottolinearsi che se anche la F.lli Bandini avesse prospettato la competenza della sezione specializzata agraria sotto il profilo che si tratti di un giudizio per ottenere il rilascio del fondo rustico, in quanto detenuto senza titolo, nel quale essa societa’ dichiari di possedere il fondo in virtu’ di un rapporto di affitto, non per questo la competenza potrebbe essere quella invocata, perche’, comunque, sotto tale aspetto, si tratterebbe di rapporto intercorrente non gia’ tra l’affittuario e l’attrice, bensi’ con una terza persona.

In questo caso, infatti, la controversia non apparterrebbe alla competenza della sezione specializzata agraria, bensi’ alla competenza del Tribunale in composizione ordinaria, in quanto, in mancanza di un collegamento tra la parte che richieda il rilascio ed il terzo preteso affittante, e’ irrilevante, ai fini della decisione, l’eventuale sussistenza del rapporto agrario (Cass. 29.9.2005 n. 19137; cass. 27.7.1993 n. 8383).

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale ordinario”.

La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti.

Non sono state presentate conclusioni scritte, ne’ alcuna delle parti e’ stata ascoltata in camera di consiglio.

La ricorrente ha presentato memoria.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, il Collegio – esaminati i rilievi contenuti nella memoria – ha condiviso i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione.

Le osservazioni contenute nella memoria presentata dalla ricorrente, infatti, non possono essere condivise.

Nella specie, come rilevato nella relazione, cio’ che e’ contestato, non e’ l’esistenza o meno di un rapporto agrario ed i suoi effetti, ma la legittimita’ della convenuta a porlo in essere; cioe’ la titolarita’ di un potere, da parte della convenuta, tale da potere concedere in affitto a terzi (nella specie la ss. F.lli Bandini societa’ agricola) legittimamente il fondo agricolo in oggetto.

Poiche’ l’accertamento di un tale potere e’ contestato proprio sulla base delle disposizioni testamentarie oggetto del giudizio promosso e pendente avanti il giudice ordinario, e’ di tutta evidenza che il rilascio richiesto e’ soltanto consequenziale al primo accertamento, indipendentemente dalla volonta’ della parte che, in questo caso, va interpretata dal giudicante alla luce dei principii sostanziali e processuali applicabili.

Vanno, pertanto, ribadite le conclusioni cui e’ pervenuta la relazione.

Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale ordinario.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara la competenza del tribunale ordinario. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in complessivi Euro 1.800,00, di cui Euro 1.600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Sesta Civile – 3 della Corte suprema di cassazione, il 25 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2011

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