Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1334 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 1334 Anno 2018
Presidente: GRECO ANTONIO
Relatore: IANNELLO EMILIO

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28117/2010 R.G. proposto da
Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi,
n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente contro
Galeazzi Gabriella;
– intimata avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della
Liguria, n. 84/06/09 depositata il 9 ottobre 2009;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre
2017 dal Consigliere Emilio Iannello.

Data pubblicazione: 19/01/2018

Rilevato che l’Agenzia delle entrate ricorre, con cinque mezzi, nei
confronti di Gabriella Galeazzi (che non svolge difese nella presente
sede), avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Commissione
tributaria regionale della Lombardia ha rigettato l’appello dell’Ufficio,
ritenendo corretto l’annullamento, statuito dal giudice di primo grado,

della società «La Coccinella s.a.s.», per il recupero di ritenute alla
fonte da questa non operate, già oggetto di accertamento notificato
alla società e ai soci e divenuto definitivo per mancata impugnazione;
che i giudici d’appello hanno ritenuto viziata la notifica della cartella
di pagamento poiché destinata alla socia accomandante, responsabile
solo per l’importo relativo alla quota sottoscritta e che inoltre l’Ufficio
avrebbe dovuto prima procedere nei confronti della società, quale
debitore principale, e solo successivamente, in caso di esito negativo,
avrebbe potuto agire nei confronti del debitore in solido;
considerato che, con il primo motivo di ricorso, l’Agenzia delle
entrate deduce, ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod.
proc. civ., error in procedendo per avere la C.T.R. omesso di rilevare
il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio, essendo il ricorso
incentrato unicamente su pretese anomalie e/o irregolarità
dell’attività del concessionario (vizi della notifica della cartella di
pagamento);
che, con il secondo e terzo motivo, la ricorrente denuncia — ancora
ai sensi dell’art. 360, comma primo, num. 4, cod. proc. civ. —
omessa pronuncia sui motivi di gravame con i quali si censurava la
sentenza di primo grado per avere ritenuto impugnabile la cartella
esattoriale benché la stessa non contenesse vizi propri e benché il
presupposto avviso di accertamento fosse stato regolarmente
notificato (secondo motivo) e per avere ritenuto illegittima l’iscrizione
a ruolo a carico della predetta, benché la stessa fosse obbligata in
solido, quale sostituto d’imposta, in violazione dell’art. 35 d.P.R. 29
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della cartella esattoriale notificata alla predetta, socia accomandante

settembre 1973, n. 602 (terzo motivo);
che con il quarto motivo la ricorrente — per l’ipotesi che la
decisione impugnata sia da intendere fondata sul presupposto di fatto
che la notifica dell’atto impositivo fosse avvenuta solo nei confronti
della odierna intimata e non già nei confronti della società in

in relazione all’art. 360, comma primo, num. 5, cod. proc. civ.,
essendo detta circostanza smentita dagli atti di causa: rileva infatti
che la cartella di pagamento è stata notificata in data 3/12/2004
all’altro socio Riccardo Martinelli e in data 8/2/2005 alla s.a.s., come
da documentazione richiamata;
che con il quinto motivo, infine, la ricorrente deduce — ai sensi
dell’art. 360, comma primo, num. 3, cod. proc. civ. — violazione e
falsa applicazione dell’art. 2312 cod. civ., in combinato disposto con
l’art. 35 d.P.R. n. 602 del 1973: sostiene che, in relazione alla norma
codicistica citata, l’Ufficio avrebbe dovuto considerarsi legittimato a
esercitare la pretesa erariale nei confronti dell’odierna intimata, quale
ex socia, dopo la cancellazione della società dal registro delle
imprese, e, in relazione all’art. 35 d.P.R. cit., ugualmente legittimo
avrebbe dovuto ritenersi l’operato dell’Ufficio essendo il sostituito
d’imposta, in base a tale norma, tenuto in solido al pagamento delle
ritenute non versate dal sostituto;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è inammissibile;
che con lo stesso infatti si propone una eccezione (relativa alla
legittimazione passiva rispetto al ricorso introduttivo) che,
implicitamente rigettata dal giudice di primo grado, non risulta
riproposta in grado d’appello con specifico motivo di gravame ed è
pertanto da considerarsi preclusa dal giudicato interno formatosi sul
punto;
che può comunque incidentalmente rilevarsi anche l’infondatezza
dell’eccezione, posto che il vizio dedotto, alla stregua di quanto è
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accomandita semplice e degli altri soci — deduce vizio di motivazione,

ricavabile sia dalla sentenza impugnata sia dal ricorso per cassazione,
sembra afferire più propriamente al fondamento della pretesa
tributaria, oltre e più che al procedimento notificatorio della cartella,
derivandone che il contribuente può agire indifferentemente nei
confronti dell’ente impositore o dell’agente della riscossione, senza
ex multis

Cass. 28/04/2017, n. 10528);
ritenuto che sono invece fondati il secondo e il terzo motivo di
ricorso, con assorbimento dei rimanenti;
che la sentenza impugnata, infatti, non solo non dà conto delle
specifiche questioni richiamate dalla ricorrente ma, più radicalmente,
omette di illustrare in alcun modo il contenuto delle censure mosse
dall’amministrazione, ciò che non consente in alcuna misura di
comprendere quale fosse il tema devoluto al giudice d’appello e,
conseguentemente, di apprezzare la correttezza nonché, in radice, la
pertinenza delle considerazioni svolte a fondamento della decisione di
rigetto dell’appello;
che la sentenza va pertanto cassata, con rinvio al giudice a quo, al
quale va demandato il regolamento delle spese del presente giudizio
di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il secondo e il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo;
dichiara assorbiti i rimanenti; cassa la sentenza; rinvia alla
Commissione tributaria regionale della Liguria in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del
giudizio di legittimità.
Così deciso il 24/11/2017

che sia configurabile alcun litisconsorzio necessario (cfr.

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