Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1334 del 19/01/2017


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Cassazione civile, sez. I, 19/01/2017, (ud. 18/10/2016, dep.19/01/2017),  n. 1334

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4208/2011 proposto da:

EDILCOM S.R.L., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

TEMBIEN 41, presso l’avvocato RITA PASSANNANTE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALDO MELCHIONDA, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L., (c.f. (OMISSIS)), in persona del

Curatore fallimentare Dott. D.B.A., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO RICCI CURBASTRO 56, presso

l’avvocato DA POTO ASSUNTA, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO D’ECCLESIIS, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 232/2010 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 01/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/10/2016 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato ALDO MELCHIONDA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per controricorrente, l’Avvocato MARIO D’ECCLESIIS che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi

di ricorso e per l’accoglimento del quarto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 maggio 2004 il fallimento (OMISSIS) s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale di Potenza l’Edilcom s.r.l., per l’accertamento dell’inefficacia nei propri confronti, ex art. 2901 c.c. e L. Fall., art. 66, della compravendita di un capannone, con annessa casa di abitazione, verso il prezzo di Lire 1 miliardo, da corrispondere in dieci rate mensili: compravendita, lesiva della garanzia patrimoniale dei creditori e causa di pregiudizio noto all’acquirente.

Costituitasi ritualmente, l’Edilcom negava la sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, della fattispecie revocatoria.

Con sentenza 6 agosto 2007 il Tribunale di Potenza accoglieva la domanda e per l’effetto dichiarava l’inefficacia della compravendita, condannando la convenuta al rilascio dell’immobile ed alla rifusione delle spese di giudizio.

In parziale accoglimento del successivo gravame, la Corte d’appello di Potenza, con sentenza 1 ottobre 2010, dichiarava l’ultrapetizione in ordine al disposto rilascio del bene e confermava, nel resto, l’impugnata sentenza.

Motivava:

– che era infondata l’eccezione preliminare, di rito, di nullità della pronuncia, perchè emessa da giudice monocratico: dal momento che l’azione revocatoria non rientrava tra le materie devolute al tribunale in composizione collegiale, ai sensi degli artt. 50 bis e ter c.p.c.;

– che, nel merito, la società venditrice versava, all’epoca della stipulazione, in evidente situazione di tensione finanziaria, gravata com’era da ingenti debiti per milioni di Euro, senza disporre di alcun patrimonio consistente, al di fuori del complesso immobiliare venduto: come documentato dal verbale di inventario redatto in sede fallimentare dal cancelliere, che dava atto solo di mobili in pessime condizioni d’uso e di modesto valore economico;

– che l’esposizione verso il ceto bancario, l’erario e gli enti previdenziali risaliva sicuramente a data anteriore alla compravendita in questione: come dimostrato dalle relazioni al bilancio dell’organo di controllo e dalla corrispondenza intercorsa con gli istituti di credito;

– che dal testo contrattuale emergeva la consapevolezza, da parte dell’acquirente, dell’altrui riduzione della garanzia patrimoniale, tenuto conto del pagamento differito nel tempo nonostante ingenti debiti a breve scadenza della società venditrice e delle poco chiare condizioni di pagamento del prezzo di un miliardo di Lire, dato per saldato in quietanza, senza indicazione delle modalità solutorie.

Avverso la sentenza notificata il 3 dicembre 2010, l’Edilcom s.r.l. proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi e notificato il 31 gennaio 2011.

Deduceva:

1) la violazione degli artt. 50 bis e 50 ter c.p.c.;

2) la violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver omesso di pronunciarsi sui motivi di doglianza esposti ai numeri 2 e 3 dell’atto d’appello;

3) la violazione dell’art. 112 c.p.c., in ordine alla sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, della fattispecie revocatoria.

4) la violazione dell’art. 91 c.p.c., nella condanna alla rifusione delle spese di giudizio, nonostante la parziale soccombenza reciproca.

Resisteva con controricorso il fallimento (OMISSIS) s.r.l. All’udienza del 18 ottobre 2016 il P.G. e i difensori precisavano le rispettive conclusioni, come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è infondato.

Come correttamente statuito in sentenza, l’azione revocatoria non figura tra le ipotesi di competenza collegiale del tribunale, non essendo menzionata nell’art. 50 bis c.p.c.. Al riguardo, è appena il caso di chiarire che le cause di revocazione ivi indicate al n. 2, nonostante l’omonimia, sono riconducibili alle diverse fattispecie di cui alla L. Fall., art. 98, comma 4: e cioè rientrano tra le impugnazioni dello stato passivo (Cass., sez. 1, 18 maggio 2007 n. 11647; Cass. 13 ottobre 2005 n. 19892).

Il secondo motivo è inammissibile, contenendo una mera relatio al contenuto dell’atto d’appello, senza riproduzione delle censure che si assumono pretermesse dalla Corte d’appello di Potenza. Inoltre, si risolve in un’elencazione disordinata di doglianze promiscue, genericamente esposte, che concernono, per lo più, aspetti descrittivi e marginali della sentenza (composizione del tetto dell’immobile in Eternit, composizione del complesso immobiliare venduto, che si assume ricomprendere non solo uno stabilimento industriale, ma anche un fondo ed un appartamento destinato a civile abitazione, ecc.): senza che da tali dati sia possibile inferire la violazione di legge lamentata.

Anche il terzo motivo, relativo alla sussistenza dei presupposti, oggettivo e soggettivo, della fattispecie revocatoria è inammissibile, traducendosi in una difforme valutazione degli elementi di fatto apprezzati dalla corte, in funzione di un riesame nel merito che non può trovare ingresso in questa sede.

L’ultimo motivo, con cui si censura la violazione dell’art. 91 c.p.c., nella condanna alla rifusione delle spese di giudizio, è infondato, dal momento che la corte d’appello ha fatto puntuale riferimento alla sostanziale soccombenza, largamente prevalente, dell’Edilcom s.r.l., conseguente all’accoglimento della azione revocatoria ed all’irrilevanza dell’erronea statuizione sul rilascio dell’immobile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base del valore della causa e del numero e complessità delle questioni trattate.

PQM

– Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.200,00, di cui Euro 12.000,00 per compenso, oltre le spese forfettarie e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2017

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