Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13339 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13339 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

Rep.

sul ricorso 14551-2012 proposto da:
BIGGI

ADELIO

BGGDLA49M24H885S,

Ud. 15/04/2015

elettivamentePu

domiciliato in ROMA, VIA BENACO 5, presso lo studio
dell’avvocato

MARIA

CHIARA MORABITO,

che

lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIAMPIERO BERTI giusta procura 2peuld1e a margine dei
ricorso;
– ricorrente contro

MAFFIOLI TERESTO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA MONTE DELLE GIOIE 13,

1

presso lo studio

Data pubblicazione: 30/06/2015

dell’avvocato CAROLINA VALENSISE, che lo rappresenta
e difende unitamente agli avvocati ENZO TATEO, SIMONE
RESTELLI giusta procura speciale a margine del
controricorso;
– contrari corrente –

di MILANO, depositata il 27/04/2011, R.G.N. 1978/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. DANILO
SESTINI;
udito l’Avvocato SIMONE RESTELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso;

2

avverso la sentenza n. 975/2011 della CORTE D’APPELLO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Teresio Maffioli agì nei confronti di Adelio
Biggi per sentirlo condannare al pagamento di
un’indennità ex art. 1592 c.c. -o, in subordine,
di un indennizzo ex art. 2041 c.c.- per le
migliorie apportate ad un immobile che il Biggi
al ricorrente con essa convivente e da cui il
Maffìoli si era allontanato dopo poco più di un
anno, a seguito dell’interruzione della
convivenza.
Il Tribunale di Vigevano rigettò la domanda,
con sentenza sottopposta a gravame e riformata
dalla Corte di Appello di Milano, che ha accolto
la domanda subordinata proposta ex art. 2041 c.c.
e ha liquidato al Maffioli un indennizzo di
5.000,00 euro.
Ricorre per cassazione il Biffi, affidandosi a
tre motivi illustrati da memoria; resiste il
Maffioli a mezzo di controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

Dopo aver rilevato che le spese sostenute

dal Maffioli non risultavano indispensabili per la
fruizione dell’immobile, ma costituivano
“migliorie utili al miglior godimento dello stesso
da parte dei conviventi”, la Corte di Appello ha
escluso la possibilità di applicare per analogia
le norme sulla locazione (risultando pertanto
superflua ogni indagine sull’avvenuto consenso
agli interventi) e ha osservato che “la materia
3

aveva concesso in comodato alla propria figlia e

delle migliorie,

indubitabilmente diversa da

quella delle spese di ordinaria e straordinaria
manutenzione, _ non è regolamentata dalle norme
sul comodato”, cosicché “si versa _ nel caso di
specie in una materia per la quale non è data
azione specifica e per la quale può dunque farsi

2041”; ha inoltre ritenuto che le migliorie
avessero trovato “motivo e fondamento in una
prospettiva di matrimonio o quanto meno di
duratura convivenza con la figlia” del comodante e
ne ha tratto la conclusione che, “venuta meno in
breve tempo la condizione dell’utilità comune, a
causa della rottura della relazione sentimentale”

e

dell’allontanamento del Maffioli, era venuta

meno anche “la causa dell’elargizione economica e
quindi dell’impoverimento del Maffioli, nei limiti
dell’effettivo arricchimento del Biffi”.
2.

Col primo motivo (“violazione e falsa

applicazione degli artt. 1808 c.c., 2041 c.c. e
2042 c.c.”), il ricorrente si duole che, “anziché
respingere le pretese indennitarie avanzate dal
comodatario, prendendo atto che l’art. 1808 c.c.
esclude la possibilità, per quest’ultimo, di
chiedere un indennizzo per eventuali migliorie”,
la Corte abbia ritenuto che difettava un’azione
specifica volta a far valere la pretesa e che
risultava pertanto possibile il ricorso alla
tutela sussidiaria di cui all’art. 2041 c.c.:
ribadisce che, con la sola eccezione delle spese
4

ricorso a quella sussidiaria di cui all’art.

straordinarie, necessarie ed urgenti per la
conservazione della cosa, il comodatario non ha
diritto a ripetere le spese sostenute (quand’anche
abbiano comportato un miglioramento).
3.

Il

secondo

motivo

deduce

“difetto

riferimento all'”omesso esame

di

un

fatto

decisivo”, individuato nella circostanza che il
Maffioli non aveva dato prova dell’avvenuta
restituzione del bene al comodante anche da parte
dell’altra comodataria: da ciò il ricorrente fa
discendere l’improponibilità di pretese relative a
miglioramenti che “ben potrebbero non più esservi
nel momento in cui il bene venisse restituito
all’avente diritto”.
4.

Il terzo motivo prospetta “violazione e

falsa applicazione dell’art. 1226 c.c., nonché
dell’art. 112 C.P.C.” e censura la sentenza per
avere ritenuto di poter liquidare equitativamente
l’indennizzo benché non fosse stata formulata una
specifica domanda in tal senso e benché il
Maffioli non avesse fornito elementi idonei a
valutare il preteso aumento di valore acquisito
dall’immobile

a

seguito

degli

asseriti

miglioramenti.
5.

Il primo motivo è fondato.

La disposizione dell’art. 1808 c.c. esclude il
diritto del comodatario al rimborso delle spese
sostenute per servirsi della cosa (primo comma),
prevedendo un’unica eccezione per le spese
5

insanabile di motivazione della sentenza” con

straordinarie occorse per la conservazione della
cosa, sempreché le stesse siano state necessarie
ed urgenti (secondo comma).
A fronte del chiaro tenore della norma, risulta
implicitamente -ma chiaramente- esclusa la
possibilità che possa spettare un qualche rimborso

dell’indennizzo) per esborsi che, ancorché abbiano
determinato un miglioramento, non siano risultati
necessari per far fronte ad improcrastinabili
esigenze di conservazione della cosa.
In

tal

senso

è

si

già

espressa

la

giurisprudenza di questa Corte, allorché ha
affermato che “il comodatario che, al fine di
utilizzare la cosa, debba affrontare spese di
manutenzione può liberamente scegliere se
provvedervi o meno, ma, se decide di affrontarle,
lo fa nel suo esclusivo interesse e non può,
conseguentemente, pretenderne il rimborso dal
comodante. Ne consegue che, se un genitore concede
un immobile in comodato per l’abitazione della
costituenda famiglia, egli non è obbligato al
rimborso delle spese, non necessarie né urgenti,
sostenute da uno dei coniugi comodatari durante la
convivenza familiare per la migliore sistemazione
dell’abitazione coniugale” (Cass. n. 1216/2012;
cfr. anche Cass. n. 15543/2002).
La medesima giurisprudenza ha,
precisato che

“il

comodatario che,

peraltro,
avendo

sostenuto delle spese ordinarie, si sia vista
6

(neppure nella forma dell’indennità o

rigettata l’azione di rimborso avanzata ai sensi
dell’art. 1808 cod. civ., non può esperire quella
di illecito arricchimento, atteso che il requisito
di sussidiarietà evocato dall’art. 2041 cod. civ.
non consente che la relativa azione possa essere
utilizzata in alternativa subordinata a quella
ove quest’ultima, sebbene astrattamente
configurabile, non consenta in concreto il
recupero dell’utilità trasferita all’altra parte”
(ancora Cass. n. 1216/2012); erra -dunque- la
Corte di merito quando fa discendere dalla
mancanza di specifiche previsioni in tema di
miglioramenti apportati dal comodatario la
possibilità di agire in via sussidiaria, con
l’azione di arricchimento senza causa.
6.

L’accoglimento del primo motivo comporta

l’assorbimento dei restanti due e la cassazione
della sentenza; non essendo necessari ulteriori
accertamenti di fatto, la causa può essere decisa
nel merito, con integrale rigetto della domanda
del Maffioli.
7.

L’esito opposto dei due giudizi di merito

giustifica la compensazione delle relative spese
di lite; quanto al presente giudizio, invece, le
spese seguono la soccombenza.
p.q.m.
la Corte accoglie il primo motivo, dichiarando
assorbiti gli altri, cassa la sentenza e,
decidendo nel merito, rigetta la domanda del
7

contrattuale per eluderne gli esiti sfavorevoli,

Maffioli; compensate le spese dei gradi di merito,
condanna il medesimo Maffioli a rifondere al
ricorrente le spese del presente giudizio,
liquidate in euro 2.200,00 (di cui euro 200,00 per
esborsi), oltre rimborso spese forfettarie e
accessori di legge.

Roma, 15.4.2015

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