Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13339 del 29/05/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 13339 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 16438-2011 proposto da:
MARTELLI SANTINA MRTSTN54S324Z, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 169,
presso lo studio dell’avvocato MANNIAS ITALA (Studio Legale Di
Giovanni-Mannias), che la rappresenta e difende unitamente agli
avvocati DI GIOVANNI ETTORE, DI GIOVANNI UMBERTO,
DI GIOVANNI MATILDE, giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
UNICREDIT CREDIT MANAGMENT BANK SPA 0265994239
(già denominata UGC BANCA SPA) in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
FABIO MASSIMO 107, presso lo studio dell’avvocato TORINO

Data pubblicazione: 29/05/2013

GIANFRANCO, rappresentata e difesa dall’avvocato D’AGATA
GIAMPIERO, giusta procura alle liti in calce al controricorso;

– contro.ricorrente nonché

contro

SICILCASSA SPA IN LIQUIDAZIONE COATTA
AMMINISTRATIVA;
– intimate –

avverso la sentenza n. 412/2010 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA del 24.11.09, depositata il 30/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Umberto di Giovanni che si riporta
alla memoria.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
IMMACOLATA ZENO che nulla osserva rispetto alla relazione
scritta.
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — La sig.ra Santina Martelli propose opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Presidente del Tribunale di Siracusa su richiesta della Sicilcassa s.p.a. Dopo che il Tribunale ebbe dichiarato l'interruzione del processo per essere sopravvenuta la messa in liquidazione coatta amministrativa della convenuta, la opponente depositò tempestivamente ricorso per riassunzione, che poi notificò, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, al Banco di Sicilia s.p.a., cessionario di tutte le attività e passività della Sicilcassa. Ric. 2011 n. 16438 sez. M1 - ud. 05-02-2013 -2- BANCO DI SICILIA SPA, Il Banco di Sicilia si costituì eccependo fra l'altro, in limine, l'estinzione del processo per difetto di riassunzione nei confronti della Sicilcas sa. Il Tribunale respinse l'eccezione, revocò il decreto ingiuntivo nei confronti della opponente e respinse, altresì, la domanda della Sul gravame del Banco di Sicilia, che aveva rinnovato l'eccezione predetta, la Corte d'appello di Catania ha dichiarato l'estinzione del processo sul rilievo della mancata riassunzione del medesimo nei confronti della Sicilcassa con notifica al commissario della liquidazione coatta amministrativa. La sg.ra Martelli ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura. Il Banco di Sicilia si è difeso con controricorso. 2. — Con il primo motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si sostiene che si sarebbe dovuta disporre non l'estinzione del processo, ma semmai l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Sicilcassa in perona del commissario liquidatore. 3. — Il motivo è fondato. Come esattamente osservato dalla ricorrente, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, una volta eseguito tempestivamente il deposito in cancelleria del ricorso per riassunzione con la richiesta di fissazione di un'udienza, il rapporto processuale, quiescente per effetto dell'interruzione, è ripristinato con integrale perfezionamento della riassunzione, non rilevando l'eventuale errore sulla esatta identificazione della controparte contenuto nell'atto di riassunzione, che opera, in relazione al processo, in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire; sicché il termine di sei mesi, previsto dall'art. Ric. 2011 n. 16438 sez. MI - ud. 05-02-2013 -3- banca nei confronti della medesima. 305 c.p.c., non svolge alcun ruolo nella successiva notifica del ricorso e dell'unito decreto, che è volta unicamente ad assicurare il corretto ripristino del contraddittorio ed il rispetto delle regole proprie della vocali() in ius, e quindi il giudice, ove la notifica sia viziata o inesistente o, comunque, non sia stata correttamente compiuta in ragione di una deve ordinarne la rinnovazione, con fissazione di un nuovo termine, e non può dichiarare l'estinzione del processo (Cass. 7611/2008, 17679/2009, quest'ultima proprio in fattispecie di notifica dell'atto di riassunzione al solo cessionario del diritto controverso). 4. — Il secondo motivo di ricorso, con cui convergente censura viene articolata sotto il profilo del vizio di motivazione, resta assorbito.> > ;
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata agli avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato della parte ricorrente ha depositato
memoria;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
trascritta;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Catania in diversa
composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 febbraio
Ric. 2011 n. 16438 sez. M1 – ud. 05-02-2013

erronea od incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi,

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