Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13339 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13067-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

I.V.B., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’Avvocato GIUSEPPE MINGIARDI con studio in CATANIA VIA

G. D’ANNUNZIO 39/A (avviso postale ex art. 135) giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/2011 della COMM.TRIB.REG. di PALERMO,

depositata il 01/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il controricorrente l’Avvocato MINGIARDI che ha chiesto

il rigetto, l’Avv. deposita n.1 cartolina verde;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per la cessata materia del

contendere.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale della Sicilia, con sentenza depositata il giorno 1.4.2011, rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso proposto da I.V. B. avverso l’avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle entrate aveva richiesto il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative al contratto di acquisto stipulato il giorno 25 luglio 2000 sul presupposto che la contribuente non aveva trasferito la residenza anagrafica nel comune ove era sito l’immobile entro il termine di un anno dall’acquisto. Rilevava la CTR che la contribuente aveva dimostrato di aver presentato la domanda di trasferimento entro i termini e di avere, comunque, ottenuto la certificazione anagrafica.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza formulando un unico motivo illustrato con memoria. Resiste con controricorso la contribuente, la quiale ha pure depositato memoria.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 2,, in relazione all’art. 1, nota II bis, della Tariffa parte prima allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 e alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 12. Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere che la contribuente avesse presentato la domanda di trasferimento della residenza nel comune ove era sito l’immobile entro il termine di un anno dalla data dell’acquisto.

Invero la stessa aveva inoltrato una prima domanda ma il procedimento non era andato a buon fine in quanto era risultata assente alla verifica effettuata dai Vigili Urbani.

Successivamente aveva presentato una nuova istanza che era stata accolta con decorrenza dal 18.1.2002 (data della seconda istanza).

Sosteneva, poi, la ricorrente che la norma di cui alla L. 23 dicembre 2000, n. 388, art. 33, comma 12, che aveva elevato a diciotto mesi il termine per trasferire la residenza, non aveva effetti retroattivi, data la sua natura sostanziale e non processuale.

4. Rileva preliminarmente la Corte che non può essere dichiarata l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere in conseguenza dell’avvenuto sgravio, da parte dell’Ufficio, della cartella esattoriale emessa nelle more del giudizio dato che manca la prova che lo sgravio stesso sia dipeso dalla rinuncia da parte dell’ente impositore alla pretesa fatta valere.

Si osserva, poi, che l’indicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 2, nel motivo proposto appare frutto di un mero refuso che non da luogo all’inammissibilità, posto che emerge chiaramente dall’intestazione e dal contenuto dell’atto che la doglianza involge il vizio di violazione di legge contemplata dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Il motivo è, tuttavia, infondato. Invero si intende dare continuità al principio già affermato dalla Corte di legittimità secondo cui, nel caso di acquisto di prima casa, l’estensione, L. 23 dicembre 2000, n. 388, ex art. 33, comma 12, da dodici a diciotto mesi, del termine per l’effettivo trasferimento della residenza nell’immobile ai fini dell’agevolazione fiscale di cui all’art. 1 della nota II bis della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, trova applicazione anche nel caso in cui il primo termine non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore (1 gennaio 2001) della legge di proroga, atteso che, in assenza di regime transitorio, una norma che prolunghi la durata di un termine decadenziale stabilito da una precedente disposizione – e che entri in vigore quando ancora il primo termine non sia decorso, cioè prima che si sia verificata la decadenza dal diritto – esplica la sua efficacia sul rapporto giuridico ancora pendente, sicchè, pur non essendo retroattiva, vale a prolungare il termine precedente per la nuova durata da essa stabilita (Sez. 5, Sentenza n. 1255 del 2014; Sez. 5 n. 924 del 2005;

Sez. 5 n. 20978 del 2004). Nel caso che occupa la norma che ha prorogato il termine a diciotto mesi è entrata in vigore quando ancora pendeva il termine di un anno previsto dalla norma anteriormente vigente.

Il ricorso va, perciò, rigettato. Le spese processuali dei giudizi di merito si compensano tra le parti per l’esito delle vicende processuali e quelle di questo giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese processuali relative ai giudizi di merito e condanna la ricorrente a rifondere alla contribuente le spese processuali di questo giudizio, spese che liquida in complessivi Euro 4.000,00, oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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