Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13339 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. TIRELLI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.D.A., V.D. e V.

F., elettivamente domiciliati in Roma, via Tacito 41, presso

lo studio dell’avv. Patti, rappresentati e difesi per mandato in atti

– dall’avv. Mangiameli Stelio;

– ricorrenti –

contro

Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca e MIUR

– Direzione generale del personale della scuola;

– intimati –

per la cassazione della decisione n. 3593/08, depositata dal

Consiglio di Stato il 17/7/2008.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/5/2010 dal Relatore Cons. Dr. Francesco Tirelli;

Sentito l’avv. Mangiameli;

Udita la requisitoria del PG, nella persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

La Corte:

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con Decreto del 3 giugno 1996, il Ministero della Pubblica Istruzione ha rigettato l’istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità riportata dalla prof.ssa D.I.M. in conseguenza di una caduta all’interno dell’edificio scolastico dove insegnava;

che gli eredi V.D.A., V.D. e V.F. si sono rivolti al TAR del Lazio che ha, però, rigettato il ricorso con sentenza poi confermata dal Consiglio di Stato, il quale ha respinto l’appello perchè il provvedimento impugnato si era basato sul conforme parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie (CPPO), che in quanto “espressione di discrezionalità tecnica”, “sfugg(iva) al sindacato di merito del Giudice”;

che i V. hanno censurato l’anzidetta statuizione con un unico motivo con il quale hanno sostenuto che pronunciando come sopra, il Consiglio di Stato aveva sostanzialmente finito col denegare la propria giurisdizione in violazione del principio di effettività della tutela giudiziale;

che gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

che così riassunte le rispettive posizioni delle parti, giova rammentare che per i giudici amministrativi costituisce indirizzo consolidato quello secondo cui provenendo dall’organo che per la sua composizione e competenza è maggiormente in grado di cogliere l’esistenza o meno di un nesso eziologico fra l’insorgenza di una determinata infermità ed il tipo di lavoro svolto dal pubblico dipendente, il parere del CPPO rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi tecnici, rispetto ai quali si impone, sottraendosi anche al sindacato di legittimità ove non manifestamente irragionevole ovvero affetto da palese travisamento dei fatti o da omessa considerazione di circostanze capaci di condurre ad una diversa conclusione finale (v., fra le altre in tal senso, Cons. Stato 2001/3822, 2002/2483, 20037479, 2004/1341, 2005/4993 e 2006/5535);

che anche alla luce di tale giurisprudenza, deve escludersi che nella fattispecie in esame il Consiglio di Stato possa aver rinunciato ad esercitare la propria giurisdizione, in quanto non ha negato la riconducibilità della domanda nel novero di quelle devolute alla sua cognizione, ma l’ha esaminata e poi rigettata per via dell’esistenza di un contrario parere del CPPO e, dunque, sulla base di una considerazione che non può essere apprezzata come un aprioristico rifiuto di pronunciarsi, ma come un (sia pur sbrigativo) accenno al fatto che nel caso in questione non vi era spazio per discostarsi dal parere del CPPO, evidentemente perchè motivato in modo adeguato e, perciò, tale da sfuggire al sindacato del giudice;

che il ricorso va pertanto rigettato, senza necessita di alcun provvedimento sulle spese, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 18 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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