Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13338 del 30/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13338 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SESTINI DANILO

SENTENZA

sul ricorso 13001-2012 proposto da:
ANNECCHINO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA GIOVANNI BARRACCO 2, presso lo studio
dell’avvocato ANGELA SOCCIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato GIANFRANCO DI MATTIA giusta procura
speciale a margine del ricorso;
– ricorrente contro

ANNECCHINO LUIGI, elettivamente domiciliato in
ROMA,

VIA

PALESTRO

78,

presso

dell’avvocato ANDREA RANIERI,

lo

studio

rappresentato e

Data pubblicazione: 30/06/2015

difeso dall’avvocato FERNANDO NINO TRIGGIANI giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 436/2011 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 12/05/2011, R.G.N.

udita la

relazione

della causa svolta nella

pubblica udienza del 15/04/2015 dal Consigliere
Dott. DANILO SESTINI;
udito l’Avvocato FERNANDO TRIGGIANI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per l’inammissibilità in subordine per il rigetto
del ricorso;

1317/06;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giuseppe Annecchino agì nei confronti del
fratello Luigi per ottenere il rilascio di un
fabbricato che assumeva di avergli concesso in
comodato precario per l’esercizio dell’attività di
fabbro.
che il ricorrente non era proprietario del bene e
richiedendo -in via riconvenzionale- che venisse
accertato il suo possesso ultraventennale,
pacifico e non interrotto.
Il Tribunale di Foggia accolse la domanda del
ricorrente e condannò il resistente al rilascio
dell’immobile.
La sentenza è stata riformata dalla Corte di
Appello di Bari, che ha rigettato la domanda di
Giuseppe Annecchino ritenendo non provata la
stipulazione del contratto di comodato.
Ricorre

per

cassazione

il

soccombente,

affidandosi a quattro motivi illustrati da
memoria; resiste l’intimato a mezzo di
controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.

La Corte di Appello ha affermato che

dall’istruttoria svolta in primo grado non erano
“emerse risultanze univoche”, anche se poteva
desumersi che “dalla morte del padre il locale era
stato utilizzato in misura congiunta o disgiunta,
più intensa per alcuni e meno intensa per altri,
dai vari fratelli, realizzandosi così una
3

Il convenuto resistette alla domanda deducendo

condizione di compossesso o codetenzione, e
comunque una condizione non sorretta da specifico
accordo di concessione in godimento da parte
dell’uno in favore dell’altro”; ha ritenuto,
pertanto, che non fosse risultata provata la
conclusione di un contratto di comodato e che non
basata su “presupposti specifici, costituiti dalla
avvenuta consegna del bene in base al contratto e
dal rifiuto opposto dal comodatario di
riconsegnarlo a seguito della richiesta”; ha
osservato -altresì- che l’eventuale “titolarità
del bene” da parte di Giuseppe Annecchino,
“comunque qualificata”, avrebbe potuto assumere
“rilievo decisivo solo in riferimento alla azione
di rilascio dell’immobile in quanto occupato senza
titolo”, ossia in relazione ad un’azione “diversa
da quella proposta”.
2.

Col primo motivo (violazione e falsa

applicazione degli artt. 164, 291 e 435 C.P.C.),
il ricorrente censura la sentenza per avere
disatteso l’eccezione di improcedibilità
dell’appello, in relazione alla tardiva notifica
del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione
dell’udienza.
Al riguardo, la Corte territoriale ha osservato
che il termine di dieci giorni previsto dall’art.
435, 2 ° co. C.P.C. non ha carattere perentorio e
la sua inosservanza non determina improcedibilità,
4

potesse essere accolta la domanda di rilascio

sempre che sia rispettato il termine di cui al 30
comma.
2.1. La censura è infondata, in quanto la
sentenza ha fatto corretta applicazione del
consolidato orientamento di legittimità (cfr.
Cass. n. 26489/2010 e Cass. n. 23426/13) secondo

entro il quale l’appellante deve notificare
all’appellato il ricorso -unitamente al decreto di
fissazione dell’udienza di discussione- non
produce alcuna conseguenza pregiudizievole per la
parte, perché non incide su alcun interesse di
ordine pubblico processuale o su interessi
dell’appellato, sempre che sia rispettato il
termine che -in forza dell’art. 435, terzo comma,
cod. proc. civ.- deve intercorrere tra il giorno
della notifica e quello dell’udienza di
discussione (a differenza di quanto avviene nella
diversa ipotesi -considerata da Cass., S.U. n.
20604/08- in cui l’appellante, dopo avere
depositato il ricorso nel termine previsto, abbia
del tutto omesso di procedere alla notificazione
del ricorso e del decreto presidenziale).
3.

Il secondo motivo prospetta la violazione

e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 C.P.C.,
oltre ad ogni possibile vizio motivazionale, e
censura la sentenza per avere effettuato “una
rilettura delle prove testimoniali con un loro
diverso apprezzamento, in netto contrasto con
l’apprezzamento e la valutazione delle stesse
5

cui la violazione del termine di dieci giorni

prove da parte del giudice di primo grado”, senza
considerare che “la documentazione prodotta dal
ricorrente rende verosimile la circostanza che …
Annecchino Giuseppe, dopo la morte del padre,
abbia posseduto in via esclusiva l’immobile
oggetto di causa, tanto da attivarsi per il
3.1. A prescindere dagli evidenti profili di
genericità delle censure, il motivo appare del
tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi
adottata dalla Corte: la circostanza che il
ricorrente possa vantare un qualche titolo
esclusivo sull’immobile non rileva al fine di
accertare l’esistenza del contratto di comodato
che è stato posto a fondamento della domanda e che
è stato motivatamente ritenuto non provato dal
giudice di appello.
4.

Il

terzo motivo

(che prospetta la

violazione dell’art. 116 C.P.C. e ogni possibile
vizio di motivazione) censura la sentenza in
relazione alla valutazione della attendibilità dei
testi, assumendosi che non era stato considerato
che, mentre i testi indotti dal ricorrente erano
“del tutto estranei alle parti in causa”, quelli
indotti dal resistente erano interessati, a vario
titolo, all’esito del giudizio.
Il quarto motivo reitera le medesime censure,
ma con specifico riferimento alla valutazione
delle dichiarazioni del teste Osvaldo Dello
Mastro.
6

riconoscimento giuridico di tale proprietà”.

4.1. Entrambi i motivi sono inammissibili in
quanto il giudizio sull’attendibilità dei testi e
sulla credibilità di alcuni invece che di altri,
come -più in generale- la valutazione delle prove
e la scelta, tra le varie risultanze probatorie,
di quelle ritenute più idonee a sorreggere la

riservati al giudice di merito, “il quale non
incontra altro limite che quello di indicare le
ragioni del proprio convincimento” (Cass. n.
17097/2010), sì che “il controllo di legittimità
da parte della Corte di cassazione non può
riguardare il convincimento del giudice di merito
sulla rilevanza probatoria degli elementi
considerati, ma solo la sua congruenza dal punto
di vista dei principi di diritto che regolano la
prova” (Cass. n. 9667/2001 e Cass. n. 12747/2003).
5.

Le spese di lite seguono la soccombenza.
p.q.m.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il
ricorrente a rifondere al controricorrente le
spese di lite, liquidate in euro 3.200,00 (di cui
euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso spese
forfettarie e accessori di legge.
Roma, 15.4.2015

motivazione, involgono apprezzamenti di fatto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA