Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13338 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 18/05/2021), n.13338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. VENEGONI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6258-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 105/2012 della COMM. TRIB. REG. CAMPANIA SEZ.

DIST. di SALERNO, depositata il 29/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. ANDREA VENEGONI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre a questa Corte contro la sentenza della CTR della Campania che ha rigettato l’appello proposto contro la sentenza della CTP di Avellino che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso nei confronti della contribuente S.A. per l’anno 2002 ai fini irpef.

L’accertamento era avvenuto con metodo sintetico, sulla base del riscontro di spese incrementative negli anni 1998-2003, ma la CTP lo aveva annullato alla luce delle giustificazioni fornite dalla contribuente. La CTR, a sua volta, aveva rigettato l’appello dell’Agenzia ritenendo che la stessa non avesse fornito alcun elemento nuovo.

Il ricorso si articola in due motivi.

La contribuente non si è costituita.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo l’ufficio deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, nonchè dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

L’ufficio aveva individuato gli indicatori di capacità contributiva, mentre la prova contraria fornita dalla contribuente consisteva in mere autocertificazioni, cui la CTR ha dato un valore probatorio non giustificato.

Con il secondo motivo l’ufficio deduce difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5. Omessa motivazione.

La motivazione della CTR sarebbe carente, non avendo illustrato il procedimento logico che la ha portata alla conclusione.

I motivi possono essere trattati congiuntamente, e sono fondati.

Va premesso che la sentenza è stata depositata nel febbraio 2012, per cui il vizio di difetto di motivazione dedotto è valutabile ai sensi della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, prima della riforma del 2012.

La sentenza, in sostanza, afferma che la contribuente ha provato da dove venivano le somme che l’ufficio le ha attribuito come maggiori redditi, trattandosi di regali del padre, risparmi, un prestito e altri atti di liberalità dei due coniugi della contribuente.

Gli oneri processuali delle parti in materia di accertamento sintetico nel quadro normativo degli anni di imposta cui si riferisce la presente controversia emergono in maniera chiara da alcune sentenze (sez. V n. 1510 del 2017 e sez. V 16637 del 2020) in cui questa Corte ha chiarito che:

la norma di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, legittima la presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla base di elementi indiziari dotati dei caratteri della gravità, precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 c.c., e, in particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione della “spesa per incrementi patrimoniali”, la quale si presume sostenuta “salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti” (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, nel testo applicabile alla fattispecie ratione temporis). In presenza, dunque, di tale presupposto la norma non impone altro onere all’amministrazione ma piuttosto faculta (e onera) il contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente riferita, nel successivo comma 6, al fatto che “il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte”, con la espressa precisazione che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”. L’oggetto della prova contraria da parte del contribuente riguarda non solo, dunque, la disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte) ma anche “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso”. Come questa Corte ha avuto modo di chiarire (Cass. Civ., Sez. 5, 18 aprile 2014, n. 8995, richiamata dalle successive Cass. 26 novembre 2014, n. 25104, 16 luglio 2015, n. 14885), pur non prevedendosi esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, si chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da “idonea documentazione”) della “entità” di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico. Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la “durata” del possesso dei redditi in esame, quindi non il loro semplice “transito” nella disponibilità del contribuente. Tanto premesso, la regula iuris applicata al caso concreto dal giudice a quo appare pienamente rispettosa del quadro normativo così ricostruito, dovendosi in particolare escludere che, nell’aver affermato la piena legittimità dell’accertamento in quanto fondato sulla presunzione di maggior reddito derivante dalla descritta spesa per incremento patrimoniale, esso sia incorso in violazione delle citate norme e dei criteri di riparto dell’onere probatorio. Rettamente in particolare la C.T.R. ha ritenuto insufficiente la sola prova del godimento da parte del nucleo familiare della contribuente di redditi conseguiti dalla di lei suocera, apparendo tale sola circostanza generica e distante dal più pregnante obiettivo dimostrativo richiesto dalla norma. Quanto poi alla valutazione di inidoneità degli elementi offerti dalla ricorrente al fine di superare la presunzione predetta, è appena il caso di rilevare che sul punto la sentenza offre specifica motivazione e che le censure al riguardo mosse si appalesano inidonee a consentire alcun sindacato riguardante la congruità di tale valutazione e della sua motivazione, in quanto esclusivamente dedotte a fondamento di assenta vizio di violazione di legge (come detto in realtà insussistente), non essendo invece specificamente dedotto a fondamento del motivo anche un vizio di motivazione (quantomeno nei limiti e secondo i requisiti richiesti dall’art. 360 c.p.c., comma 1 n. 5, nel testo applicabile ratione temporis).

Sulla base di questi principi, dunque, la prova contraria che il contribuente è onerato di fornire per superare la presunzione a favore dell’ufficio deve essere analitica e precisa, ed il giudice deve soffermarsi a motivare specificamente le ragioni per cui ritiene che essa possa portare ad annullare l’accertamento. In difetto, la sentenza potrebbe essere viziata dal punto di vista motivazionale, sempre che il vizio medesimo sia stato dedotto.

Nel caso di specie, il vizio di motivazione è stato dedotto, ed in effetti la CTR doveva illustrare più approfonditamente in che termini le fonti economiche che ha indicato, in particolare con riferimento alla loro entità e alla durata del possesso, erano idonei a superare la presunzione a favore dell’ufficio derivante dalle spese incrementative (che non sono contestate). La CTR invece si è limitata a sostenere che l’ufficio in appello non aveva effettuato una critica specifica della sentenza della CTP e che quindi rimanevano validi gli elementi addotti dalla contribuente. Ma su questo era necessario un maggior dettaglio e profondità di analisi, in particolare sulla ragione per cui, in concreto, gli elementi addotti dal contribuente e valorizzati dalla CTR (prestiti, regali, risparmi) erano idonei a superare la presunzione a favore dell’ufficio.

In mancanza, si può ritenere sussistente il vizio motivazionale dedotto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa alla CTR della Campania anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR della Campania anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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