Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13338 del 17/06/2011

Cassazione civile sez. III, 17/06/2011, (ud. 06/04/2011, dep. 17/06/2011), n.13338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Consigliere –

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13720/2006 proposto da:

B.D., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO 11, presso lo studio dell’avvocato

L’ABBATE AMINA, rappresentato e difeso dall’avvocato NOCITA Carlo

giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TANGORRA 12, presso lo studio dell’avvocato CATRICALA’

FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato MARASCO Lelio giusta

mandato in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 722/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

Sezione Seconda Civile, emessa il 09/04/2005, depositata il

26/09/2005; R.G.N. 1042/2004.

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

06/04/2011 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato NOCITA CARLO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il proprietario di fondo agricolo B. citò in giudizio l’affittuario C. perchè fosse dichiarato risolto il contratto per inadempimento del convenuto. Con altro ricorso il B. chiese che il contratto d’affitto e l’atto aggiuntivo fossero risolti perchè stipulati (dal C. e dall’usufruttuario, tal R.) in frode a sè, nudo proprietario, e contro il suo interesse.

Riunite le cause, il Tribunale di Catanzaro respinse le domande con sentenza poi confermata dalla Corte d’appello dello stesso capoluogo.

Il B. propone ricorso per cassazione attraverso due motivi. Si difende con controricorso il C.. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sotto un primo profilo, il primo motivo del ricorso sostiene che tra i diritti dell’usufruttuario rientra quello di concedere il bene in affitto, ma non di mutarne la destinazione economica senza il consenso del nudo proprietario. Siffatto profilo è inammissibile, siccome nel giudizio di merito il ricorrente ha sostenuto che il contratto tra usufruttuario ed affittuario, oltre i patti aggiunti, non erano stati stipulati nel suo interesse e che addirittura essi “si sostanziavano in un accordo in frode alle ragioni di esso B.” (cfr. la sentenza a p. 9), senza fare alcun riferimento ai poteri dell’usufruttuario ed all’eventuale violazione delle disposizioni normative a riguardo. In tal senso, dunque, motiva la sentenza, che con una serie di argomentazioni (rispetto alle quali le censure non sono pertinenti) esclude sia la frode, sia il pregiudizio in danno del proprietario.

Anche il secondo profilo, attinente alla nullità del patto aggiunto che consentiva miglioramenti, addizioni e trasformazioni, è inammissibile. Vi si censura il punto della sentenza in cui è dichiarata l’inammissibilità della domanda di nullità per essere stata proposta per la prima volta in appello. Il profilo, però, non è autosufficiente, in quanto il ricorrente non specifica i tempi ed i modi in cui siffatta domanda sarebbe stata proposta.

Per il resto, il motivo contiene considerazioni di fatto, tendenti ad una diversa valutazione del merito della controversia.

Per le stesse ragioni deve essere dichiarato inammissibile il secondo motivo che tende ad ottenere il concreto accertamento della nullità del menzionato patto, attraverso la sua trascrizione e proposta di interpretazione. In conclusione, il ricorso deve essere respinto, con condanna del ricorrente a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA