Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13338 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30756-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO SPATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 824/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- C.D. ha fatto istanza di rettifica in autotutela del provvedimento di classamento di un immobile di sua proprietà, evidenziando che esso non è rispondente all’effettivo valore del bene e chiede il passaggio dalla classe 5 alla classe 3. L’ufficio ha opposto diniego, evidenziando che il classamento attribuito all’immobile nell’anno 2006 non è stato impugnato dal contribuente. Avverso il suddetto provvedimento il contribuente ha proposto ricorso, che è stato parzialmente accolto in primo grado, attribuendo all’immobile la classe 4. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello e la CTR della Puglia, con sentenza depositata in data 13 marzo 2018, ha confermato la sentenza impugnata ritenendo che il contribuente può richiedere in ogni tempo la rettifica della rendita catastale e che nella fattispecie la classe originariamente attribuita si rilevava eccessiva rispetto alla redditività dell’immobile.

2.- Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia affidandosi a due motivi. Non si è costituito il contribuente. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue:

Diritto

RITENUTO

CHE:

3.- Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.M. n. 701 del 1994, art. 1 e del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21 e della L. n. 448 del 2001m, art. 12, comma 2.

L’Agenzia deduce che il contribuente non ha impugnato nei termini di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, l’atto con il quale è stata attribuita, nel 2006, la classe e la rendita dell’immobile e pertanto esso è divenuto definitivo. Rileva inoltre che il ricorso in autotutela non può essere utilizzato alla parte per contestare un classamento ormai divenuto definitivo e che il diniego di autotutela può essere impugnato solo per vizi di legittimità della procedura.

I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.

Questa Corte ha già affermato il principio, cui il Collegio intende dare continuità, che il ricorso avverso il diniego di autotutela è ammissibile, ma il sindacato può esercitarsi, nelle forme ammesse sugli atti discrezionali, soltanto sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria; pertanto, il contribuente non può limitarsi a dedurre eventuali vizi dell’atto medesimo, la cui deduzione deve ritenersi definitivamente preclusa a seguito della sua intervenuta definitività, ma deve prospettare l’esistenza di un interesse di rilevanza generale dell’Amministrazione alla rimozione dell’atto: ciò in quanto non è dato al giudice tributario di invadere la sfera discrezionale esercitata dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del potere di annullamento dell’atto amministrativo in autotutela, pena il superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima (Cass. n. 7616/2018Cass. 21146/2018). La CTR non ha fatto buon governo di questo principio, entrando nel merito del classamento, senza la individuazione di alcun interesse di carattere generale alla eliminazione o modificazione dell’atto, ormai definitivo.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata; e non essendo necessari accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente.

Le spese del doppio grado di merito si compensano tra le parti e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza dell’intimato e si liquidano come da dispositivo

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese del doppio grado di merito e condanna l’intimato alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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