Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13338 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 18/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13338

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ELEFANTE Antonino – Primo Presidente f.f. –

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente di sezione –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

REGIONE CALABRIA ((OMISSIS)), in persona del Presidente della

Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. NICOTERA 29 SC. 9, presso lo studio dell’avvocato ALDO

CASALINUOVO, rappresentata e difesa dall’avvocato CALOGERO MARIANO,

per delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

LIROSI AUTOSERVIZI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUATTRO FONTANE 20,

presso lo studio dell’avvocato LIROSI ANTONIO, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MIRIGLIANI FORTUNATO FRANCESCO, per

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 429/2009 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/05/2010 dal Consigliere Dott. LUIGI MACIOCE;

uditi gli avvocati Mariano CALOGERO, Antonio LIROSI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per l’A.G.O., rigetto del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La soc. LIROSI Autoservizi a r.l. – esercente l’autotrasporto in concessione nella Regione Calabria – con ricorso del 25.11.1997, sull’assunto di aver maturato, per gli anni dal 1987 al 1991, un credito di L. 50.575.602.511 nei confronti dell’Ente Regione per saldo contributi ed accessori alla stessa spettanti alla stregua del disposto della L.R. n. 7 del 1982 e della Legge Modificante n. 22 del 1983 e sulla base delle delibere della G.R. n. 4973/88, n. 5540/92, n. 1698/93, chiese al Presidente del Tribunale di Catanzaro l’emissione di decreto ingiuntivo per il suddetto importo.

Il Presidente adito con decreto 19.12.1997 emise la chiesta ingiunzione alla quale si oppose la ingiunta Regione Calabria con atto del 10.3.1998 nel quale eccepì in limine la carenza di giurisdizione del G.O., non essendo stato adottato dalla Regione alcun atto deliberativo che fondasse il riconoscimento del diritto al contributo, ma solo essendo stati erogati acconti sulla base del criterio legale del costo standard complessivo, e pertanto la pretesa della società riducendosi a mero interesse pretensivo, vieppiù considerando che la sopravvenuta L.R. n. 12 del 1997, aveva autorizzato la contribuzione, nei limiti di bilancio, per la sola copertura dei disavanzi effettivi delle società negli anni dal 1987 al 1996.

Si costituì la soc. Lirosi affermando di contro la giurisdizione del G.O. e la spettanza della chiesta contribuzione ed il Tribunale di Catanzaro, con sentenza non definitiva del 29.6.2005, affermata la propria giurisdizione in ragione della inesistenza di margini di discrezionalità residuata in capo alla Regione dopo l’adozione degli atti deliberativi di cui alla L.R., artt. 5 ed 8, che avevano approvato gli acconti erogandi alla singola impresa, dispose per l’ulteriore corso con separata ordinanza istruttoria.

La Corte di Appello di Catanzaro, pronunziando sull’appello della Regione Calabria, con sentenza 30.5.2009 rigettò il gravame disattendendo le censure dell’appellante sviluppate con riguardo alla affermata giurisdizione del giudice ordinario, affermando in motivazione che:

– risultava in fatto che la soc. Lirosi nella Delib. n. 919 del 2000, risultava aver registrato negli anni in oggetto un disavanzo di L. 29.310.255.000 ed aver percepito acconti sui contributi pari a L. 21.982.691.000 e che la Delib. n. 23 del 2003, aveva quindi disposto un ulteriore acconto sino a pervenire al 93% del disavanzo, sempre nell’ambito di un piano di riparto provvisorio;

– le dette delibere, contrariamente alla opinione della Regione, lungi dal rivestire un solo ruolo endoprocedimentale, integravano l’atto conclusivo di individuazione del beneficiario del contributo e di determinazione dello stesso, sia pure come acconto, sì che, alla stregua del recente insegnamento della Corte di Cassazione in materia, non sussisteva nè residuava alcun margine di discrezionalità dell’Ente Regione ad escludere che sussistesse diritto soggettivo della società a percepire il contributo nel suo saldo;

– era del resto significativo che con successive Delib. n. 919 del 2000 e Delib. n. 23 del 2003, la Regione Calabria avesse disposto la elevazione degli acconti già disposti per gli anni in questione sino, rispettivamente, al 75% ed al 93% del disavanzo di esercizio emergente dal piano di riparto provvisorio, sì che, alla stregua di quanto rilevato in premessa e del rilievo assorbente per il quale la reiterazione di piani di ripartizione provvisori aveva escluso la stessa adozione di un piano di riparto definitivo, doveva ritenersi insorto il diritto della soc. Lirosi a percepire tanto gli acconti quanto l’eventuale differenza non corrisposta tra questi ed il saldo;

– nè a diverse conclusioni poteva condurre la sopravvenienza della L. n. 12 del 1997 – che aveva eliminato il criterio di ragguaglio ai costi standard di esercizio a beneficio del criterio dei costi di esercizio effettivi – posto che tale legge era sopravvenuta quando le delibere regionali avevano riconosciuto il beneficiario e l’ammontare del beneficio spettante.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 2.7.2009, la Regione Puglia ha proposto ricorso con atto notificato alla soc. Lirosi il 17.10.2009 articolato su quattro motivi al quale si è opposta la soc. Lirosi Autotrasporti a r.l. con controricorso del 26.11.2009 (nel quale si è eccepita preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per tardività e per la ragione di cui all’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Entrambi i difensori hanno depositato memorie finali e discusso oralmente la controversia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio, disattesi in limine i rilievi di inammissibilità del ricorso sollevati dalla controricorrente, che, dall’esame dei quattro motivi di censura, discenda, da un canto, la infondatezza delle doglianze esposte nei primi due motivi a contestare la affermata giurisdizione del giudice ordinario, se pur la affermazione della Corte di merito al proposito debba essere sottoposta a radicale correzione in diritto, e, dall’altro canto ma conseguentemente, la piena fondatezza delle censure di cui al terzo e quarto motivo del ricorso, dirette a contestare l’accertamento dell’an debeatur della pretesa della società Lirosi Autoservizi a r.l..

Giova subito rilevare che i rilievi di inammissibilità sollevati dalla Lirosi nei confronti della impugnazione della Regione Calabria sono privi di fondamento.

Quanto al rilievo di tardività, esso è destituito di fondamento posto che la richiesta di notifica a mezzo posta del ricorso venne depositata presso l’Ufficio Unico U.G. della Corte di Catanzaro il 16.10.2009 alle ore 11 e quindi certamente in tempo utile rispetto al decorso dei sessanta giorni dalla notifica del 2.7.2009 (ex multis Cass. n. 21409 del 2004 e n. 13216 del 2009). Che, poi, la consegna dell’atto si sia tradotta in un mero “deposito” presso l’ufficiale giudiziario alle ore il del 16 Ottobre 2009 e che l’atto sia stato “caricato” sul registro dell’Ufficiale giudiziario solo il giorno successivo e che in tal giorno 17 Ottobre 2009 sia stata eseguita la notificazione, è dato imputabile alla organizzazione dell’Ufficio (come attestato dalla certificazione 9.12.2009, ritualmente prodotta e notificata ex art. 372 c.p.c.), organizzazione che esclude la ricezione delle richieste urgenti ai fini della loro evasione se pervenute dopo le ore 10, ma che è del tutto indifferente ai fini della tempestività della consegna per la notifica, la quale è indiscutibile ove detta consegna sia avvenuta nel rispetto del termine di apertura dell’ufficio al servizio anche se non in quello di registrazione per l’immediata esecuzione della richiesta.

Quanto al rilievo di inammissibilità ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, esso è privo di consistenza, posto che il ricorso avverso una sentenza pubblicata il 12.5.2009 doveva essere munito del requisito di cui all’art. 366 bis c.p.c., ma non di quello introdotto dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, essendo detta disposizione applicabile ai soli ricorsi avverso sentenze pubblicate dal 4.7.2009 come disposto dalla L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5.

Si può quindi venire all’esame dei motivi del ricorso.

Con il primo motivo la Regione denunzia violazione delle norme sulla giurisdizione commessa dalla Corte di Catanzaro avendo essa ignorato che, in materia di diritto del concessionario dell’autotrasporto regionale al contributo pubblico, tal diritto insorge soltanto quando le delibere abbiano individuato il beneficiario, i costi di esercizio standardizzati e la percorrenza effettiva e determinato, in relazione alle risorse finanziarie disponibili, l’ammontare esatto dei contributi spettanti e non il solo acconto erogabile; in particolare, secondo la prospettazione offerta dalla ricorrente Regione:

1. nella specie le Delib. n. 4973 del 1988 e Delib. n. 5540 del 1992, nonchè quella integrativa 1698/93 sarebbero meri atti endoprocedimentali che avevano individuato il disavanzo standardizzato dell’impresa, gli acconti erogati e la differenza tra il primo ed i secondi, senza che in dette delibere o in alcun altro atto successivo vi fosse stata traccia del piano di riparto, redatto sulla base delle disponibilità di bilancio e costituente momento originante dell’eventuale diritto, alla stregua di quanto previsto dalla L. n. 7 del 1982, come modificata dalla L. n. 22 del 1983, posto che detto contributo non era ex se coincidente con il disavanzo ma era solo pari al rapporto tra quell’ammontare e la risorsa disponibile; a tanto andava aggiunto che le ultime due delibere erano state revocate ed in parte sostituite da quella Delib. n. 2276 del 1993, significativamente dichiaratesi “atto interno”;

2. sarebbe stato poi travisato il significato delle Delib. n. 919 del 2000 e Delib. n. 23 del 2003, che avevano portato la quota di acconto, rispettivamente, al 75% ed al 93% del disavanzo provvisorio maturato nelle annualità dal 1987 al 1996, in una diversa ottica, quella di sostituire il criterio del disavanzo standardizzato con quello effettivo (come imposto dalla L.R. n. 12 del 1997, art. 5, comma 6 e dalla L.R. n. 14 del 2000, art. 7 bis, comma 4) correlando il contributo, alla stregua del piano di riparto da approvare sulla base delle disponibilità di bilancio, al secondo e non più al primo.

Ritiene il Collegio erronea la premessa ed erronea la conclusione rassegnate in punto di giurisdizione, non potendosi certamente affermare che la giurisdizione del G.O. sussiste solo nel momento in cui insorge il diritto al contributo senza essersi prima fatti carico di accertare se il procedimento determinativo delle condizioni della sua insorgenza sia discrezionale o vincolato.

Ed al proposito non si può che prendere le mosse dal principio posto, in piena continuità con i precedenti pronunziati (in particolare n. 15216 del 2006, n. 12372 del 2008 e n. 3685 del 2009), dalla sentenza n. 27618 del 2008 delle S.U. di questa Corte, che ha individuato il presupposto della insorgenza della giurisdizione nella inesistenza di una discrezionalità amministrativa nella determinazione della entità del credito controverso alla stregua dei criteri tecnici posti dalle successivi L.R. Calabria n. 7 del 1982, L.R. Calabria n. 22 del 1983, L.R. Calabria n. 12 del 1997 e L.R. Calabria n. 14 del 2000.

Ad avviso del Collegio, che in tal modo ritiene di completare il testè richiamato recente arresto di queste Sezioni Unite e di radicalmente correggere la motivazione della sentenza impugnata, il procedimento legale determinativo del contributo spettante a ciascuna impresa esercente l’autotrasporto in concessione nella Regione Calabria, vuoi regolato dalle norme individuatrici del contributo sulla base di criteri “forfetari” e predeterminati per tutte le imprese vuoi rimodulato alla stregua del criterio dello scrutinio dei costi e ricavi effettivi per ciascun beneficiario, non comporta alcuna valutazione degli interessi in gioco sì che solo con la sua conclusione possa predicarsi la sostituzione dell’interesse pretensivo con il diritto soggettivo. Sia le vecchie sia le nuove norme, infatti, regolano condizioni oggettive e momenti di mero accertamento conclusi dalla individuazione del contributo all’esito di un confronto finale tra risorse in bilancio e disavanzo di ciascun beneficiario. Nè la soluzione da attingere in punto di giurisdizione sui contributi da erogare, con riguardo alla vicenda normativa sottoposta, presenta alcun profilo di originalità nella giurisprudenza di queste Sezioni Unite, sol che si rammenti la soluzione data, in tema di contributo di cui al D.L. n. 367 del 1990, art. 2, comma 2, conv. in L. n. 31 del 1991, tra le altre da S.U. n. 12727 del 2005.

Altro è, infatti, che il diritto soggettivo possa insorgere all’esito di un procedimento di accertamento delle condizioni legali di sua insorgenza (il disavanzo standardizzato di cui alla L.R. n. 7 del 1982, art. 5, abrogata a far data da 1.1.2000 dalla L.R. n. 14 del 2000, art. 7 bis, comma 6, od il disavanzo effettivo, come previsto dal L.R. n. 12 del 1997, art. 5, comma 6, in una con la quota del piano di riparto destinabile ad esso), tanto essendo sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice ordinario le volte in cui non siano ravvisabili nel procedimento di accertamento momenti di ponderazione comparativa degli interessi privati e pubblici in gioco.

Altro è che il diritto sia in concreto sorto, per la realizzazione effettiva di quelle condizioni (e che ben possono essere accertate, ove contestate, dal giudice ordinario): ma questo fonda non la giurisdizione ma, nel merito, il credito.

Ditalchè, e sotto tal primo profilo, la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda della Lirosi appare – contrariamente a quanto opinato dalla Regione nel primo motivo – indiscutibile.

Con il secondo motivo la Regione denunzia violazione della L.R. n. 12 del 1997, art. 5, comma 6 e L.R. n. 14 del 2000, art. 7 bis, comma 7 per avere la Corte di merito dimenticato che le norme delle LL.RR. del 1982 e del 1983, che avrebbero potuto fondare una ipotesi di insorgenza del diritto con la sola delibera di accertamento del disavanzo standardizzato, erano state del tutto superate dal criterio di ragguaglio del contributo al disavanzo effettivo registrato annualmente dalla Impresa per tutto il periodo di riferimento rilevante in causa (anni dal 1987 al 1996), criterio applicabile retroattivamente con la conseguente inapplicabilità delle Delib. n. 4973 del 1988, Delib. n. 5540 del 1992 e Delib. n. 1698 del 1993, che erano state adottate alla stregua delle norme L.R. n. 7 del 1982, sub art. 5 (definitivamente abrogata dalla L.R. n. 14 del 2000, art. 7 bis, comma 6, con effetto da 1.1.2000) e che ex adverso erano state invocate a fondamento del diritto soggettivo al contributo e quindi della giurisdizione del G.O..

La censura, che pur ricostruisce rettamente le norme, come appresso si preciserà con riguardo ai due successivi motivi, è frutto anch’essa di evidente equivoco.

Infatti non può essere affatto affermato che sussiste in materia la giurisdizione ordinaria le sole volte in cui in giudizio venga azionato un diritto insorto con la delibera che ne ha verificato compiutamente i presupposti (affermare questo vuoi dire supporre che sia lecito identificare la giurisdizione con … la fondatezza della domanda) ma deve essere affermato che sussiste la giurisdizione perchè gli atti della Regione sono ricognitivi dei presupposti della erogazione, e non mai discrezionali, e che il loro segno ricognitivo non è mutato affatto con il passaggio dal criterio del ragguaglio al disavanzo standardizzato al criterio del confronto con il disavanzo effettivo, trattandosi “… in ogni caso di criteri tecnici che nulla lasciano alla discrezionalità amministrativa ai fini della determinazione dell’entità del credito controverso” (S.U. n. 27618 del 2008 cit.).

Se dunque la sostituzione del criterio ex Lege n. 12 del 1997, in una con la caducazione delle delibere sopra indicate non incide affatto sulla giurisdizione del G.O. ma, semmai, rileva sulla insorgenza e consistenza del diritto, ne deriva che non ha fondamento anche tale secondo versante di critica alla affermazione della potestas judicandi fatta dalla Corte territoriale, se pur la motivazione data deve essere, come sopra esposto, radicalmente corretta.

Con il terzo motivo, dispiegato per il caso di rigetto delle censure alla affermata giurisdizione, la Regione Calabria, preso atto che il Tribunale aveva accertato l’an debeatur e che la Corte di Appello, adita per le questioni afferenti la giurisdizione come per quelle relative al merito, aveva rigettato l’appello, e non solo affermata la giurisdizione del G.O., censura il fatto che si sia affermata l’insorgenza del diritto al contributo con la sola adozione delle delibere ricognitive dei disavanzi di esercizio standardizzati senza considerare che quelle delibere – e quelle successive 919/00 e 23/03 – avevano solo individuato e poi ampliato l’ammontare degli acconti da erogare, che esse erano state poi, prima della domanda in giudizio, sostituite con il nuovo criterio legale del disavanzo effettivo, che comunque nessuna delibera nè alcun atto aveva individuato la disponibilità di bilancio che, sola, consentiva la erogazione di un saldo rispetto agli acconti erogati in base ad un piano di riparto (L.R. n. 12 del 1997, art. 5, comma 6) che, solo, poteva determinare an e quantum del credito al saldo.

Con il quarto motivo, anch’esso subordinato, si denunzia la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato applicazione alla specie delle sopravvenute norme della L.R. n. 12 del 1997 (art. 5, comma 6) e L.R. n. 14 del 2000 (art. 7 bis, comma 7) ed ha ignorato come esse regolavano i rapporti afferenti anche gli esercizi dal 1987 al 1991 sostituendo imperativamente, trattandosi di rapporti ancora non definiti, il criterio del ragguaglio del contributo al disavanzo standardizzato con quello del confronto con il disavanzo effettivo e ribadendo che il singolo contributo da liquidare a ciascuna impresa doveva, alla luce della norma applicabile, ulteriormente rapportarsi alla quota spettante alla stregua del piano di riparto.

Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente perchè connessi, sono certamente fondati avendo la Corte di Catanzaro, come fatto palese dal passaggio a pag. 15 della pronunzia, negato applicazione alla specie della norma di cui alla Legge del 1997, innovativa del criterio di accertamento dei presupposti del diritto, sull’errato assunto del suo sopravvenire in un quadro nel quale il diritto era stato, nell’an, riconosciuto (rectius: attribuito) dalle delibere regionali.

L’errato assunto della Corte di merito appare singolarmente correlato alla ragione (errata, ed in questa sede ut supra corretta) per la quale è stata ravvisata la giurisdizione del giudice ordinario:

affermare la adozione di delibere costitutive del diritto ha voluto dire in primo luogo erroneamente fondare la potestas judicandi anzichè sulla natura solo accertativa dell’intero procedimento sulla asserita idoneità dell’atto deliberativo della Giunta a concludere un procedimento implicante attività discrezionale; ma da tanto è discesa anche la errata conseguenza per la quale con lo stesso atto sarebbe altresì stata attuata una sorta di ricognizione di debito, insensibile allo jus superveniens.

Ad avviso del Collegio deve invece procedersi alle seguenti affermazioni:

1) E’ in primo luogo palese la natura innovativa, e sostitutiva ex tunc delle norme previgenti, delle disposizioni contenute prima nella L. 12 del 1997, art. 5, comma 6 e poi nella L. n. 14 del 2000, art. 7 bis (il cui comma 6, ebbe ad abrogare da 1.1.2000 la L.R. n. 7 del 1982): la scelta innovativa, di contribuire al risanamento delle imprese esercenti l’autotrasporto regionale, si esprime mediante il ragguaglio dei contributi da erogare per gli esercizi del passato (tra 1.1.1987 e 31.12.1996), a dati effettivi, e cioè, da un canto, al tetto di disponibilità finanziaria assegnata alla Regione Calabria dalla Legge Quadro Statale n. 151 del 1981 ed eventualmente integrato dal bilancio regionale in aumento di detta quota, e, dall’altro canto, al disavanzo effettivo di esercizio (superando quindi il raffronto tra costi standardizzati e ricavi presunti sul cui differenziale poteva ragguagliarsi, nei limiti delle disponibilità di bilancio, il contributo alla stregua della Legge del 1982, artt. 5 e 6). Mero completamento della previsione è quindi il disposto della L.R. n. 14 del 2000, art. 7 bis, comma 7, sulla possibilità per la Regione, all’esito del ricalcolo imposto dal nuovo criterio, di procedere al recupero di somme corrisposte in sede di acconto ed eccedenti il dovuto.

2) Del pari evidente è la immediata applicazione della nuova regola a rapporti in atto: l’intento chiaro del legislatore regionale di regolare i rapporti pregressi ancora in contestazione (nella specie essendo la norma intervenuta ben prima della presentazione della richiesta in via monitoria) non impinge contro alcun principio di legge ordinaria o costituzionale, non ostandovi alcuna immodificabile convenzione nè alcun atto definitivo, ma solo essendo regolate ex tunc le condizioni per la determinazione del contributo di esercizio sulla base dei presupposti reali da accertare (per l’applicazione di tale principio si rammenta Cass. n. 18955 del 2005).

3) Nè, si badi, farebbe ostacolo a tale immediata applicazione delle norme sopravvenute alcun atto di ricognizione di debito: la natura delle delibere succedutesi tra il 1988 ed il 1993 è quella di pervenire ad un accertamento del contributo erogabile come differenziale astratto tra dati astratti (disavanzo standardizzato – ricavi presunti), in ossequio al disposto della L.R. n. 7 del 1982, art. 5, comma 6 e sulla cui base erogare gli acconti nelle percentuali nel tempo variate, ma non per questo pervenendosi alla individuazione del contributo concretamente spettante posto che il primo dato era certamente suscettibile di falcidia proporzionale in relazione alla disponibilità di bilancio ed in base al piano di riparto sub art. 6 della citata legge (e come ribadito in unica eloquente disposizione dalla sopravvenuta L.R. n. 12 del 1997, art. 5, comma 6, che individua l’opera di risanamento nei limiti delle disponibilità finanziarie e secondo il criterio del piano di riparto).

4) In tal quadro e sulle premesse di cui sopra non ha alcun senso ipotizzare che sia individuabile un valore additivo od integrativo della Legge del 1997, posto che la linea guida dell’intervento del 1997 sui bilanci degli autotrasportatori nell’arco temporale richiamato mirava al risultato economico del ripianamento compatibile con le risorse stanziate dalla Regione e tendeva ad assicurarlo attraverso un sistema radicalmente nuovo, sostitutivo del precedente e non certo incomprensibilmente additivo.

Alla stregua delle esposte considerazioni, pertanto, accolti i motivi terzo e quarto e cassata la sentenza impugnata devesi disporre rinvio alla stessa Corte, in diversa composizione, perchè proceda al riesame dell’appello proposto dalla Regione con riguardo alla statuizione di primo grado afferente l’an debeatur.

Incomberà quindi al giudice del rinvio fare applicazione del principio di diritto per il quale, con riguardo alla pretesa della società esercente autotrasporto in concessione nella Regione Calabria al saldo di contributi di esercizio per gli anni dal 1987 al 1991, il saldo stesso per ciascun esercizio, al netto degli acconti percepiti, può ritenersi maturato solo all’esito del confronto tra disavanzo di esercizio effettivo accertato e quota spettante alla società richiedente sulla base della ripartizione tra beneficiari delle risorse esistenti alla stregua delle autorizzate disponibilità finanziarie.

Spetterà al giudice del rinvio regolare, conclusivamente, anche le spese del giudizio di legittimità.

PQM

LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il primo ed il secondo motivo del ricorso della Regione Calabria e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della domanda proposta dalla soc. Lirosi Autoservizi;

accoglie il terzo ed il quarto motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso nella Camera di consiglio, il 6 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

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