Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13337 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13337 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 17824-2012 proposto da:
B.INVEST S.R.L. in persona del legale rappresentante
pro tempore ROBERTO BRUNO, domiciliata ex lege in
ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati GIORGIO
CONFORTI, EUGENIO CONFORTI giusta procura speciale a
2015

margine del ricorso;
– ricorrente –

924
contro

SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. in persona dei suoi legali
rappresentanti Dott. MARCO BEATRICE e Avv. STEFANO

Data pubblicazione: 30/06/2015

SORRENTI, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.L.
DA PALESTRINA 47, presso lo studio dell’avvocato
RINALDO GEREMIA, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato ALBERTO

VALERE’

giusta

procura speciale a margine del controricorso;

avverso la sentenza n. 782/2011 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 24/05/2011, R.G.N.
1809/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato RINALDO GEREMIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

GIANFRANCO

SERVELLO che ha concluso

per l’inammissibilità in subordine rigetto del
ricorso;

2

controri corrente –

R.G. 17824/12

Svolgimento del processo

La B. Invest srl citò in giudizio risarcitorio la Seat Pagine
Gialle, sostenendo di avere stipulato con la convenuta un con-

sa attrice aveva la gestione, pubblicità nella quale era stato
erroneamente trascritto il prefisso telefonico dell’albergo
stesso. La convenuta, costituitasi, chiese in riconvenzionale
il pagamento della somma dovuta per la pubblicità.
Il Tribunale di Torino accolse la domanda riconvenzionale e respinse la principale. La Corte di Torino respinse l’appello
della B. Invest, pur correggendo la motivazione della prima
sentenza, ritenendo che la Seat aveva violato il principio di
buona fede ma che, in base alla clausola n. 4 del contratto
(che, in ipotesi di errori od omissioni, limitava il diritto
risarcitorio dell’inserzionista alla gratuita ripetizione della
pubblicità nella successiva edizione nell’elenco), non era dovuto alcun risarcimento.
La sentenza d’appello fu cassata con rinvio, ritenendo questa
Corte che il giudice d’appello non aveva valutato l’esatto adempimento ex art. 1218 c.c. della Seat, così come non aveva
compiutamente valutato la portata vessatoria della menzionata
clausola n. 4 e la sua specifica approvazione per iscritto ai
sensi del secondo comma dell’art. 1341 c.c.

Cons.

ito est

3

tratto avente ad oggetto la pubblicità di un albergo di cui es-

R.G. 17824112

La Corte di Torino, quale giudice del rinvio, ha respinto
l’appello della B. Invest.
Propone ricorso per cassazione la B. Invest attraverso sei motivi. Risponde con controricorso la Seat, la quale ha anche de-

Motivi della decisione

Il primo motivo

(violazione di legge) censura l’errore in cui

sarebbe incorso il giudice d’appello nel ritenere che la Seat,
vittoriosa nel giudizio d’appello, non era tenuta a proporre
ricorso incidentale per cassazione in ordine al mancato adempimento del contratto da parte della stessa ai sensi dell’art.
1218 c.c., sul rilievo che il rigetto della domanda d’appello
originariamente proposta era stato determinato dalla validità
della clausola n. 4 delle condizioni generali del contratto.
Il secondo motivo (violazione di legge) sostiene che il giudice
del rinvio avrebbe dovuto verificare l’esatto adempimento ex
art. 1218 c.c. per disporre il dovuto risarcimento del danno
che la sentenza cassata aveva irragionevolmente escluso, pur
avendo accertato l’inadempimento delle obbligazioni contratte
da controparte.
Il terzo motivo sostiene la violazione ed erronea applicazione
degli artt. 1341 e 1342 c.c. per evidente vessatorietà della
clausola n. 4 del contratto e dell’art. 115 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione.

Cons. Spi

st.

4

positato memoria per l’udienza.

R.G. 17824/12

Il quarto motivo censural’erronea interpretazione sulla natura
ed efficacia dell’art. 4 delle condizioni generali di contratto.
Il quinto motivo censura il vizio della motivazione per non a-

friva il risarcimento forfettario di £ 5 milioni costituiva
un’ammissione di colpa.
Il sesto motivo sostiene che il giudice avrebbe reso un’erronea
condanna alle spese per insussistenza del presupposto della
soccombenza.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
tutti infondati.
La sentenza impugnata, infatti, con motivazione congrua e logica ed immune da errori giuridici, spiega che Seat avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione condizionato, siccome
l’accoglimento di quello principale rimetteva in gioco la pronuncia di secondo grado nella part in cui era stata ritenuta
valida la clausola n. 4 (che tuttavia presuppone
l’inadempimento al contratto) trattandosi di clausola che disciplina il risarcimento in caso di inesatta esecuzione della
prestazione.
Quanto al merito della controversia, la sentenza ha accertato
che le condizioni generali di vendita sono riportate sul retro
del modulo di commissione e sono sottoscritte con timbro e firma da parte della committente. La c ausola, poi, risulta nuova-

Cons. Sjitiio est.

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ver tenuto conto, il giudice, che la proposta con cui Seat of-

R.G. 17824/12

mente sottoscritta. Ha ritenuto, altresì, che l’indicazione numerica ed il richiamo al contenuto della clausola risultano
sufficienti a ritenere integrato l’elemento della specifica approvazione per iscritto previsto dall’art. 1341 c.c., in quanto

Si tratta – come s’è detto – di motivazione congrua e logica,
nonché immune da errori giuridici.
Quanto alle spese del giudizio, il giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza.
Il ricorso deve essere, pertanto, respinto, con condanna della
ricorrente società a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di legittimità.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in
complessivi E 5.200,00, di cui e 200,00 per spese, oltre spese
generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015

pEP0

vi è chiaro richiamo al contenuto della clausola stessa.

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