Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13337 del 29/05/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 13337 Anno 2013
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO
ORDINANZA
sul ricorso 13134-2011 proposto da:
BELSITO SRL 00188200448, in persona della liquidatrice,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CASALETTO, 527,
presso rIng. AVIO RAIA, rappresentata e difesa dall’avvocato
GAETANI GAETANO giusta procura speciale in calce al ricorso;
-.ricorrente contro
LUCIANI FILIPPO;
– intimato t.
avverso la sentenza n. 225/2011 della CORTE D’APPELLO di
ANCONA del 19/10/2010, depositata il 02/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.
/
1g
Data pubblicazione: 29/05/2013
PREMESSO
che nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si legge quanto
segue:
<<1. — La Belsito s.r.l. fu dichiarata fallita dal Tribunale di
Ascoli Piceno con sentenza del 26 luglio 1991. Curatore fu nominato il incompetenza di quel Tribunale, fu dichiarato dal Tribunale di Fermo
un nuovo fallimento, nel quale il rag. Ludani insinuò il suo credito del
compenso per l'attività svolta come curatore del precedente fallimento.
Il Giudice delegato non ammise il credito e l'interessato propose
quindi opposizione. Nel giudizio intervenne l'avv. Gaetano Gaetani,
creditore concorrente, che resistette all'opposizione e chiese, in via
riconvenzionale e in surroga del curatore fallimentare inerte, revocarsi
il pagamento dell'acconto sul compenso percepito dal rag. Luciani. Il
Tribunale accolse l'opposizione e dichiarò inammissibile la domanda
riconvenzionale dell'avv. Gaetani.
Quest'ultimo propose appello insistendo per il rigetto
dell'opposizione e l'accoglimento della sua domanda. Nel giudizio di
gravame si costituirono il rag. Luciani nonché, dopo essere ritornata in bonis a seguito delle chiusura del fallimento per riparto, la Belsito s.r.l.
La Corte d'appello ha dichiarato improcedibile il giudizio sul
rilievo, appunto, che nelle more della fase di gravame era sopraggiunta
la chiusura del fallimento e non aveva ragion d'essere un giudizio di
opposizione allo stato passivo di un fallimento chiuso; e lo stesso
poteva dirsi quanto all'azione revocatoria dell'avv. Gaetani.
La Belsito s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione articolando
un solo motivo di censura, con il quale sostiene l'illegittimità della
statuizione d'improcedibilità quanto al giudizio di opposizione a stato
passivo, anche perché nella specie il Tribunale di Fermo aveva
Ric. 2011 n. 13134 sez. M1 - ud. 05-02-2013
-2- rag. Filippo Luciani. Revocato successivamente il fallimento per disposto l'accantonamento della somma destinata al soddisfacimento
del credito del Luciani sino all'esito del giudizio di opposizione.
2. — Va preliminarmente rilevata la mancanza in atti
(quantomeno nel fascicolo regolamentare) degli avvisi di ricevimento
delle raccomandate con cui sono state eseguite la notifiche del ricorso il ricorso andrebbe dichiarato inammissibile (Cass. Sez. Un. 627/2008).
3. — Nel merito il ricorso è fondato anche a prescindere
dall'accantonamento richiamato dalla ricorrente.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, infatti, il
riacquisto della capacità processuale del fallito, conseguente alla
chiusura (o alla revoca) del fallimento, determina soltanto
l'interruzione del processo nel quale sia parte il curatore fallimentare,
onde il giudizio di opposizione allo stato passivo può essere riassunto
nei confronti del (o proseguito dal) fallito tornato in bonis, al ftne di
giungere all'accertamento giudiziale sull'esistenza o meno del credito di
cui si era chiesta l'ammissione al passivo (ex multis, Cass. 15934/2007,
1514/1998, 8331/1994, 3052/1983, 3478/1969). Né va sopravvalutata
la circostanza — valorizzata invece dalla Corte d'appello — che le
conclusioni della parte che prosegue il giudizio continuino, come nella
specie, ad essere formulate in termini di ammissione al passivo
fallimentare e non di condanna al pagamento del credito a carico della
parte fallita ritornata in bonis. Invero la domanda d'insinuazione al
passivo s'inserisce in un processo esecutivo concorsuale e tende
all'accertamento del credito in funzione esecutiva mediante la sua
collocazione sul ricavato dell'attivo fallimentare, sicché include
qualcosa di più, e non di meno, della mera condanna al pagamento
richiesta nel giudizio ordinario (Cass. 15934/2007, cit.), la quale è
dunque contenuta in essa come nel più è contenuto il meno.>>;
Ric. 2011 n. 13134 sez. M1 – ud. 05-02-2013
-3-
agli intimati. Ove non fosse posto tempestivo rimedio a tale mancanza,
CONSIDERATO
che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e
notificata all’avvocato della parte ricorrente, i quali non hanno
presentato conclusioni o memorie;
che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra
ricevimento nella stessa menzionati;
che pertanto il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va
cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al
principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del
giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Ancona in diversa
composizione.
Così deciso in Roma il 5 febbraio 201
Presidente
trascritta, dando peraltro atto della produzione degli avvisi di