Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13337 del 18/05/2021

Cassazione civile sez. trib., 18/05/2021, (ud. 11/12/2020, dep. 18/05/2021), n.13337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. ARMONE G.M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2508-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTOBOUTIQUE SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE IN LIQUIDAZIONE, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MAROCCO n. 18, presso lo studio

dell’avvocato STUDIO TRIVOLI & ASSOCIATI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPE CACCIATO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 89/2013 della COMM. TRIB. REG. LOMBARDIA,

depositata il 30/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2020 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MARIA ARMONE;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. CELESTE ALBERTO che ha chiesto

si conclude per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

1. l’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 89/29/13, depositata il 30 maggio 2013;

2. con tale pronuncia, la CTR ha rigettato gli appelli proposti sia dall’Agenzia sia dalla contribuente contro la sentenza di primo grado, che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della Autoboutique s.r.l., con cui era stata rettificata la dichiarazione IVA presentata dalla società in relazione all’anno d’imposta 2004 e disconosciuta la detrazione della somma di Euro 452.299,98, a titolo di IVA;

3. la detrazione era stata operata in relazione alle fatture emesse dalla società per operazioni passive concluse con due imprese individuali, che l’Amministrazione finanziaria aveva ritenuto fossero fittizie;

4. il ricorso è affidato a otto motivi;

5. la Autoboutique s.r.l. società personale in liquidazione resiste con controricorso;

6. il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

1. con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’art. 342 c.p.c., e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53;

2. con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, comma 2, n. 4, art. 61;

3. con il terzo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o apparente motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

4. i primi tre motivi censurano tutti, sia pure sotto diversi profili, la inammissibilità dell’appello dell’Agenzia pronunciata dalla CTR;

5. con i successivi motivi, invece, a essere censurata, sempre sotto diverse angolazioni, è la sentenza d’appello ove abbia inteso dichiarare infondato il gravame dell’Agenzia;

6. in particolare, con il quarto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 26, comma 2, n. 4, art. 61;

7. con il quinto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’art. 324 c.p.c., e art. 329 c.p.c., comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 e art. 54, comma 2;

8. con il sesto motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli artt. 2697,2727,2729,2909 c.c., art. 654 c.p.p., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, 21 e 54, della Dir. n. 77/388/CE, art. 17, e della Dir. n. 2006/112/CE, art. 167, come interpretati dalla giurisprudenza comunitaria;

9. con il settimo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa e/o insufficiente motivazione in relazione a un fatto controverso e decisivo per il giudizio;

10. con l’ottavo motivo di ricorso, parte ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nuovo testo, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;

11. i primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè legati da stretta connessione, sono inammissibili;

12. è vero che, dalla frase contenuta a pag. 4 della sentenza impugnata (“nel proprio atto di appello l’ufficio ha ripercorso tutto l’iter del contenzioso stesso, non concentrandosi ad un esame critico, puntuale e dettagliato della sentenza che voleva impugnare”) potrebbe desumersi che la CTR ha inteso dichiarare inammissibile l’appello dell’Agenzia per genericità;

13. tuttavia, tale frase è preceduta da una disamina del contenuto dei motivi d’appello, che, pur come si vedrà carente, induce a ritenere che la CTR abbia implicitamente risolto la questione dell’ammissibilità del gravame in senso positivo e cha la frase citata sopra non costituisca espressione della vera “ratio decidendi”;

14. il quarto motivo è infondato, poichè la sentenza impugnata non ha compiuto un totale rinvio alla sentenza di primo grado, ma, sia pure in termini talvolta ellittici, ha ribadito le ragioni che giustificavano l’accoglimento dell’originario ricorso, facendo riferimento alle fonti probatorie e mostrando di aver formato il proprio convincimento sulla base di una lettura autonoma degli atti processuali, ancorchè coincidente, nelle conclusioni, con quella data agli stessi atti dalla CTP;

15. in tal modo, la sentenza si sottrae alla censura che le è stata rivolta, in nome del principio più volte affermato per cui (v. Cass. 0508-2019, n. 20883), “la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame”;

16. il quinto motivo è inammissibile, perchè non coglie la reale “ratio decidendi” della sentenza;

17. il passaggio della motivazione in cui la CTR sembra ritenere insufficiente il richiamo ai p.v.c. operato dall’Amministrazione nell’avviso di accertamento non costituisce il fondamento del rigetto dell’appello; esso è stato respinto perchè la CTR ha ritenuto che quanto documentato nei verbali degli agenti verificatori fosse insufficiente a dimostrare la partecipazione alla frode della società contribuente; il che dimostra che la motivazione dell’avviso, per quanto scarna, non ha impedito alla CTR di decidere;

18. il settimo motivo è inammissibile, perchè la sentenza impugnata è stata depositata quando era già applicabile il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e dunque il vizio di insufficiente motivazione non poteva essere più fatto valere;

19. il sesto motivo e l’ottavo motivo sono invece fondati;

20. la contestazione mossa con l’avviso di accertamento riguardava la partecipazione a operazioni soggettivamente inesistenti; la Autoboutique s.r.l. avrebbe acquistato un cospicuo numero di autovetture da due ditte individuali, la CTC Car Trading di C.C. e la L.M. International di M.L., che si sarebbero poi rivelate due soggetti fittizi (cd. cartiere);

21. la CTR non nega tale ultima circostanza e neppure che le due ditte individuali abbiano commesso attività illecite; esclude tuttavia che per il solo fatto di aver acquistato beni da esse possa essere considerata coinvolta nella frode la Autoboutique;

22. ne sarebbero dimostrazione gli esiti dei procedimenti penali intrapresi nei confronti dei legali rappresentanti della odierna controricorrente ( P.C., legale rappresentante della Autoboutique s.r.l. unipersonale) e della dante causa di essa ( L.V.J., titolare della Auto Boutique di L.V.J.): l’archiviazione del procedimento nei confronti dell’uno e l’assoluzione dell’altro, dimostrerebbero che la società acquirente “non ha commesso atti illeciti; quindi non risponde della frode del suo fornitore”;

23. il ragionamento è evidentemente erroneo;

24. nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, in cui la cessione del bene avviene effettivamente, ma una delle due parti del contratto è un soggetto fittizio, l’altra parte è per definizione – dal punto di vista oggettivo – coinvolta nell’operazione fraudolenta, purchè sia dimostrato che vi ha partecipato consapevolmente o che versasse in una condizione di ignoranza colpevole in ordine alla fittizietà soggettiva;

25. certo, tale dimostrazione deve essere fornita dall’Amministrazione finanziaria, con esclusione di ogni automatismo probatorio a detrimento del cessionario/committente dei beni o servizi;

26. tuttavia, la consapevolezza del coinvolgimento nella frode può essere dimostrata dall’Amministrazione anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici: “se al destinatario non compete, di norma, conoscere la struttura e le condizioni di operatività del proprio fornitore, sorge, tuttavia, un obbligo di verifica, nei limiti dell’esigibile, in presenza di indici personali od operativi anomali dell’operazione commerciale ovvero delle scelte dallo stesso effettuate ovvero tali da evidenziare irregolarità e ingenerare dubbi di una potenziale evasione, la cui rilevanza è tanto più significativa atteso il carattere strutturale e professionale della presenza dell’imprenditore nel settore di mercato in cui opera e l’aspettativa, fisiologica ed ordinaria, che i rapporti commerciali con gli altri operatori siano proficui e suscettibili di reiterazione nel tempo” (v. Cass. 20/4/2018, n. 9851, p. 6.11);

27. nella specie, tale aspetto non è stato per nulla esplorato dalla CTR, la quale è sembrata accontentarsi, per escludere il coinvolgimento della società acquirente nella frode, del fatto che il legale rappresentante e socio unico fosse stato prosciolto dal giudice penale per mancanza di dolo;

28. in tal modo, la CTR non ha considerato che il processo penale è autonomo rispetto al giudizio tributario, atteso che in quest’ultimo la prova può essere fornita con mezzi diversi da quelli previsti nel processo penale e, più in generale, che l’illecito tributario può sussistere anche quando quello penale sia escluso per carenza dell’elemento soggettivo del dolo (giurisprudenza costante, tra cui v. Cass. 28/06/2017, n. 16262, Cass. 23/05/2012, n. 8129);

29. proprio questo è avvenuto nella specie, alla luce dei provvedimenti del giudice penale riprodotti dalla ricorrente, e aver trascurato tale circostanza costituisce al tempo stesso una violazione di legge e l’omissione di un fatto decisivo per il giudizio;

30. ne consegue l’accoglimento del sesto e dell’ottavo motivo di ricorso, l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso in relazione al sesto e all’ottavo motivo; dichiara inammissibili il primo, il secondo, il terzo, il quinto e il settimo motivo; rigetta il quarto motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2021

 

 

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