Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13337 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13337

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30226-2018 proposto da:

SANTA CATERINA SRL SOCIETA’ AGRICOLA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato STEFANO PERSICHELLI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

CAPOMACCHIA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 132/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del FRIULI VENEZIA GIULIA, depositata il 25/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La SANTA CATERINA s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR della Toscana del 23.7.2018 avente ad oggetto avviso di accertamento relativi ad IRES dell’anno 2011.

L’Agenzia con istanza del 22.10.2019 ha richiesto l’estinzione del giudizio, rilevando che il contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del DL 119/2018 e giusta comunicazione della Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Udine che ha controllato la regolarità degli adempimenti.

Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue la compensazione delle spese del processo, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 46, trattandosi di ipotesi di definizione delle pendenze tributarie prevista dalla legge come conseguenza automatica della definizione agevolata della controversia tributaria.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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