Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13336 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13336 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 17658-2012 proposto da:
FIAT GESTIONE PARTECIPAZIONI SPA (già IVECO SPA) in
persona del procuratore speciale Dott. DIEGO SALUZZO,
IVECO SPA (già NUOVE INIZIATIVE FINANZIARE 5 SPA) in
persona del procuratore speciale Dottor DIEGO
SALUZZO, elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI LAZZARA, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SABRINA GIANI giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –

Data pubblicazione: 30/06/2015

contro

VARAP SRL IN LIQUIDAZIONE ;
– intimata –

Nonché da:
VARAP SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore

MAJELLO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato ALFREDO
DOTT. PLACIDI, rappresentata e difesa dall’avvocato
MAURIZIO MARCANTONIO giusta procura speciale a
margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrente incidentale contro

FIAT GESTIONE PARTECIPAZIONI SPA (già IVECO SPA) in
persona del procuratore speciale Dott. DIEGO SALUZZO,
IVECO SPA (già NUOVE INIZIATIVE FINANZIARE 5 SPA) in
persona del procuratore speciale Dottor DIEGO
SALUZZO, elettivamente domiciliate in ROMA, V.LE
BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato
GIOVANNI LAZZARA, che le rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SABRINA GIANI giusta procura
speciale in calce al ricorso principale;
– controricorrenti all’incidentale –

avverso la sentenza n. 818/2011 della CORTE D’APPELLO
di BARI, depositata il 20/09/2011, R.G.N. 1330/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

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e legale rappresentante pro tempore dr. GIOVANNI

udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato GIOVANNI LAZZARA;
udito l’Avvocato MARIO ANZISI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

per il rigetto di entrambi i ricorsi;

3

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso

R.G. 17658/12

Svolgimento del processo

La IVECO ottenne decreto ingiuntivo nei confronti della VARAP a fronte di fatture per forniture di ricambi per veicoli industriali rimaste insolute. L’opposizione della VARAP

fermata dalla Corte d’appello della stessa città, la quale
ha anche respinto l’appello incidentale della VARAP.
Propone ricorso per cassazione l’IVECO attraverso quattro
motivi. Risponde con controricorso la VARAP, la quale propone anche ricorso incidentale condizionato. La IVECO risponde con controricorso al ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione
Il primo motivo

(violazione di legge) impugna la sentenza

nel punto in cui afferma che la ricorrenza delle condizioni
di inoperatività della clausola contrattuale avente ad oggetto l’obbligo dell’IVECO di ritirare merci invendute avrebbe dovuto essere da questa dimostrata. Sostiene, invece, la ricorrente di avere dimostrato in giudizio il proprio credito verso la VARAP, sicché doveva essere questa a
dimostrare l’esistenza di fatti idonei a paralizzare la
pretesa. Aggiunge pure la ricorrente che il giudice avrebbe
erroneamente valutato la prova testimoniale e documentale
tendente a dimostrare che il ritiro delle merci invendute
non era per sé stessa un obbligo, bensì una mera facoltà.

Cons. Spi4flo est.

4

è stata accolta dal Tribunale di Bari con sentenza poi con-

R.G. 17658/12

Elenca, dunque, i documenti depositati in proposito e menziona le testimonianze dichiarate inattendibili in sentenza.
Il secondo motivo censura, sotto il profilo del vizio della

nattendibili alcune deposizioni testimoniali.
Il terzo motivo censura per violazione di legge il punto
della sentenza in cui sono ritenute ininfluenti le missive
in date 21.7.1997 e 22.6.1998.
Il quarto motivo pone la stessa questione del precedente
sotto il profilo del vizio della motivazione in ordine al
mancato riconoscimento del carattere confessano delle dichiarazioni della VARAP.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
in parte inammissibili ed in parte infondati. Sono inammissibili laddove, intendendo il giudizio di cassazione come
un terzo grado di giudizio di merito, chiedono alla Corte
di legittimità una nuova valutazione degli elementi emersi
nel corso dell’istruttoria ed un diverso e favorevole giudizio sul merito della controversia. Sono infondati laddove
lamentano errori logico giuridici.
Il giudice, infatti, dato atto dell’avvenuta dimostrazione
del credito della IVECO, ha individuato la prova del controcredito

vantato

dalla

VARAP,

all’esistenza di uno specifico obbligo

Cons. Spir est.

con

riferimento

contrattuale, gra-

5

motivazione, il punto in cui la sentenza ha dichiarato i-

R.G.

17658/12

vante sulla prima, di ritirare i ricambi invenduti, appartenenti alla stessa fornitrice in virtù di espressa clausola di riserva di proprietà. Quanto alla valutazione degli
elementi probatori (missive, documenti vari e testimonian-

alla censura di legittimità.
Il ricorso deve essere, dunque, respinto, con conseguente
assorbimento del ricorso incidentale condizionato della VARAP e condanna della ricorrente principale a rivalere la
controparte delle spese sostenute nel giudizio di cassazione.
Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito
l’incidentale, condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida
in complessivi C 17.200,00, di cui C 17.000,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015

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ze) ha fornito congrua e logica motivazione, che resiste

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