Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13336 del 28/06/2016


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Cassazione civile sez. trib., 28/06/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 28/06/2016), n.13336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2452/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA VIA SALENTO

73, presso lo studio dell’avvocato CHIARA LIETO, rappresentata e

difesa dagli avvocati PATRIZIA SILVESTRI, ALFONSO VASILE giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2010 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

PESCARA, depositata il 02/12/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;

udito per il ricorrente l’Avvocato GUIZZI che ha chiesto

l’accoglimento;

uditi per il controricorrente gli Avvocati VASILE e SILVESTRI che

hanno chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA

DECISIONE 1. La Commissione Tributaria regionale di L’Aquila, sezione staccata di Pescara, con sentenza n. 385/10/10 depositata il 2 dicembre 2010, accoglieva l’appello proposto da F.G. avverso la decisione della CTP di Pescara con cui era stato rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale relative alla quota del 50% del bene immobile sito in (OMISSIS) acquistato con atto del 1 luglio 2005. L’atto impositivo era stato emesso sul presupposto che la contribuente, la quale aveva acquistato l’immobile in comunione legale con il marito dichiarando di voler trasferire la propria residenza nel comune in cui era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, non vi aveva adempiuto. Osservava la CTR che entrambi i coniugi avevano alienato altro immobile sito in Pescara acquistato con i benefici “prima casa” ed entro l’anno avevano acquistato l’immobile per cui è causa, sito in (OMISSIS), per adibirlo ad abitazione principale.

Successivamente solo il marito aveva trasferito la residenza nel comune ove era sito l’immobile, mentre la moglie aveva mantenuto la residenza in (OMISSIS). Tuttavia il fatto che il marito avesse trasferito la residenza nel comune di (OMISSIS) era sufficiente per affermare che l’immobile fosse stato destinato a residenza della famiglia, posto che non rilevava che uno dei coniugi, ovvero la F., non avesse trasferito anch’essa la propria residenza.

2. L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza formulando un motivo. Resiste con controricorso la contribuente, la quale ha depositato memoria.

3. Con l’unico motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, numero 3, cod. proc. civ., in relazione alla nota 2^ – bis all’art. 1, punto 4, della Tariffa Parte 1^ allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, e vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Sostiene la ricorrente che la CTR è incorsa in errore nel ritenere che la sola circostanza che il marito avesse trasferito la residenza nel comune ove era sito l’immobile costituisse prova che esso era la residenza principale della famiglia, tenuto conto che la moglie aveva conservato la propria residenza in (OMISSIS) e che da un accertamento effettuato dai Vigili Urbani di (OMISSIS) era emerso che l’immobile non era adibito a residenza principale dei proprietari.

4. Osserva la Corte che, in generale, i motivi che deducono “violazione di legge e difetto e contraddittorietà della motivazione” appaiono inammissibili per la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, sia sostanziale che processuale e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l’omessa motivazione, che richiede l’assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d’ufficio, e l’insufficienza della motivazione, che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d’appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro.

Infatti, l’esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l’apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 19443 del 23/09/2011).

Deve, peraltro, ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione in cui si denunzino con un unico articolato motivo d’impugnazione vizi di violazione di legge e di motivazione in fatto qualora vi sia stato, come nel caso di specie, oltre che un difetto di motivazione, anche un errore di qualificazione giuridica del fatto (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7770 del 31/03/2009). Nella fattispecie tale presupposto sussiste in quanto la CTR da un lato ha ritenuto che per ritenere provato il fatto che i coniugi abbiano adibito un immobile a residenza familiare sia sufficiente che uno solo di essi via abbia trasferito la propria residenza, dall’altro ha qualificato come irrilevanti elementi di cui, invece, avrebbero dovuto essere esaminati alla luce della diversa regola di diritto.

Ciò posto, si osserva che l’Agenzia delle entrate riporta nel ricorso che la parte ha chiesto di beneficiare delle agevolazioni fiscali connesse all’acquisto della “prima casa” in quanto intendeva stabilire la residenza nel comune ove era sito l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto mentre nel controricorso la F. afferma che intendeva adibire l’immobile ad abitazione principale sua e dei suoi familiari. La questione non è di poco momento in quanto la corte di legittimità (Sez. 5, Sentenza n. 8355 del 2016; Sez. 5-6, Ordinanza n.2777 del 2016) ha già avuto modo di osservare che, per quanto il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1, nota 2 bis, prescriva indefettibilmente, ed a pena di decadenza, che sia dichiarata in atto la sola intenzione della parte acquirente di trasferire la residenza nel comune di ubicazione dell’immobile entro il termine di 18 mesi, e nulla di analogo preveda a proposito della sussistenza degli altri requisiti alternativi ai quali è pure subordinato il riconoscimento del requisito, purtuttavia, non vi è dubbio alcuno che la prospettazione nell’atto di acquisto di detto specifico requisito a fondamento della richiesta di applicazione del beneficio non sia surrogabile a posteriori a mezzo della dimostrazione dell’esistenza di un qualsivoglia altro tra quelli analogamente previsti. Dunque è da escludere che la medesima agevolazione, originariamente invocata in ragione dell’esistenza di uno specifico presupposto, possa poi essere recuperata in ragione di un differente presupposto, una volta che si sia accertato inesistente quello su cui si confidava. Ciò in quanto da un lato la necessità della specifica indicazione dei presupposti dai quali consegue il diritto all’agevolazione discende dai principi generali in tema di dichiarazione fiscale e, segnatamente, dalla generale subordinazione dell’agevolazione alla formulazione da parte del contribuente di specifica ed inequivoca istanza che ha contenuto di dichiarazione non di mera scienza, ma di volontà, in quanto orientata all’esercizio di un diritto soggettivo, dall’altro lato in quanto la natura provvisoria inizialmente attribuibile al riconoscimento dei benefici in questione implica la necessità che l’amministrazione finanziaria venga posta in condizione di successivamente verificare la sussistenza dei presupposti agevolativi, se ed in quanto questi ultimi siano stati dedotti nell’atto prima della sua sottoposizione a registrazione.

Tale sola considerazione, ovvero la mancata specificazione in atto del presupposto l’intenzione di adibire l’immobile ad abitazione familiare) da cui la parte intende far conseguire l’agevolazione, determinerebbe da sola l’infondatezza del ricorso originario proposto dalla contribuente.

In ogni caso mette conto considerare che la Corte di legittimità ha già condivisibilmente affermato che, in tema di imposta di registro e di relativi benefici per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l’immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica ma alla coabitazione (Sez. 5, Sentenza n. 25889 del 23/12/2015; Sez. 5, Sentenza n. 16355 del 28/06/2013; Sez. 5, Ordinanza n. 2109 del 28/01/2009). Sennonchè la CTR non ha fatto applicazione corretta del citato principio avendo ritenuto che entrambi i coniugi avessero adibito l’immobile a residenza familiare per il sol fatto che il marito aveva trasferito la sua residenza nel comune in cui esso era sito, senza accertare se circostanze di fatto inducessero a ritenere che l’immobile fosse stato realmente adibito a residenza principale della famiglia. Invero ciò che rileva ai fini della concessione dell’agevolazione è che nell’immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari (Cass. n 14237 del 2000), in quanto ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia, considerato che l’art. 144 c.c., prevede che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza individuale e fissare altrove la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo, per cui il metro di valutazione dei requisiti per ottenere il beneficio deve essere diverso in considerazione della presenza di un’altra entità, quale la famiglia.

Il ricorso va, dunque, accolto e l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale di L’Aquila, sezione staccata di Pescara, che, adeguandosi ai principi esposti, procederà alle necessarie verifiche e deciderà nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia Entrate, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria regionale di L’Aquila, sezione staccata di Pescara.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2016

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