Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13336 del 26/05/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 26/05/2017, (ud. 11/05/2017, dep.26/05/2017),  n. 13336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente –

Dott. DAVIGO Piercamillo – Consigliere –

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Consigliere –

Dott. APRILE Stefano – Consigliere –

Dott. ARIOLLI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22247-2012 proposto da:

C.E., elettivamente domiciliato in ROMA CORSO TRIESTE 16,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANA FORTE, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MATTEO CORNALI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 23/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 20/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIOVANNI ARIOLLI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

C.E. ricorre, con un unico motivo, per cassazione avverso la sentenza della CTR di Roma n. 23 del 25/1/2012 che, accogliendo l’appello incidentale dell’Ufficio e rigettando quello principale, confermava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva rideterminato sinteticamente ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, il reddito complessivo netto per l’anno di imposta 2004 (determinato in Euro 71.386,00 a fronte di Euro 12.235,00, oltre accessori).

Controricorre l’Agenzia delle Entrate, la quale chiede la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con vittoria di spese.

Tanto premesso, la questione sollevata – sia sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, che su quello relativo al vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 – riguarda il mancato apprezzamento da parte della CTR, quale idonea documentazione certificante l’esistenza di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, delle attestazioni, prodotte in fotocopia, relative al possesso e conseguente smobilizzo in favore del contribuente di titoli di Stato rilasciate dal banco di Brescia San Paolo Cab che dimostrerebbero la disponibilità economica per far fronte agli incrementi patrimoniali contestati.

Al riguardo, questa Corte ha anzitutto affermato il principio secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6, non riguarda la sola disponibilità di redditi ovvero di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma anche l’essere stata la spesa per incrementi patrimoniali sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, e non già con qualsiasi altro reddito” (Cass. 6813/2009). Inoltre, si è altresì affermato come nel comma 6 dello stesso art. 38 il legislatore individui l’oggetto della prova liberatoria a carico del contribuente unicamente nella (dimostrazione della) identità della “spesa per incrementi patrimoniali” con “redditi esenti o… soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta”: per la norma, quindi, non è sufficiente la prova della sola disponibilità di “redditi” – e men che mai di “redditi esenti” ovvero di “redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” – ma è necessario anche la prova che la “spesa per incrementi patrimoniali” sia stata sostenuta, non già con qualsiasi altro reddito (ovviamente dichiarato), ma proprio con “redditi esenti o… soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta” (Cass., sent. n. 4138 del 20/2/2013). Di recente, poi, proprio con riguardo alla natura della prova che il contribuente è tenuto a dare, si è precisato che è necessario comunque fornire elementi sintomatici del collegamento: “la norma (n.b. del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 6) chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacita contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi” (Cass., sent. n. 8995 del 2014; ord. n. 14885 del 2015).

Ne consegue, pertanto, che nel caso in esame la sentenza impugnata, nel ritenere non decisive le attestazioni prodotte al fine di vincere la presunzione dell’inesistenza della capacità reddituale del contribuente, ha fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati. Invero, per quanto emerso nel corso del giudizio di merito, non è stato acquisito alcun elemento (neppure specificatamente enunciato) che induca a ritenere che le somme acquisite dal contribuente per la vendita dei titoli di Stato – pur genericamente atte a dimostrare una disponibilità finanziaria temporalmente pregressa agli incrementi “sospetti” – siano rimaste sui propri conti correnti per il tempo necessario a finanziarie i successivi acquisti e che proprio in funzione di tali programmate acquisizioni sia avvenuto lo smobilizzo dei titoli.

Peraltro, per completezza, va anche sottolineato che, con riferimento alla ritenuta assenza di valenza probatoria della documentazione attestante lo smobilizzo di titoli, trattasi di produzione del tutto parziale in quanto evocativa delle sole operazioni che il ricorrente ha interesse a rendere note, con la conseguenza che tale carenza necessariamente incide dal punto di vista logico sulla veridicità ed univocità di quanto ex adverso affermato.

Va, pertanto, rigettato il ricorso.

Quanto alle spese del giudizio di legittimità, queste, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, seguono la soccombenza.

La natura non complessa delle questioni esaminate e l’applicazione di orientamenti giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione in forma semplificata.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in complessive Euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2017

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