Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13336 del 01/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 01/07/2020, (ud. 11/02/2020, dep. 01/07/2020), n.13336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30004-2018 proposto da:

COSMO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso lo

studio dell’avvocato BARBARA AQUILANI, rappresentata e difesa

dall’avvocato GABRIELE RAPALI;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 223/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

07/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUSSO

RITA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- COSMO S.P.A. ha impugnato l’avviso di accertamento in rettifica della rendita catastale, notificatogli a seguito di procedura DOCFA; con il predetto avviso la rendita catastale dell’impianto fotovoltaico installato dalla contribuente sul lastrico solare dell’immobile di sua proprietà è stato determinato in Euro 7.608,00 anzichè, come proposto dalla società, in Euro 2.880,00

2.- In primo grado il ricorso della società è stato accolto. Ha proposto appello l’Agenzia delle entrate e la CTR dell’Abruzzo con sentenza depositata in data 7 marzo 2018 ha riformato la sentenza impugnata ritenendo esauriente la illustrazione del sistema di calcolo seguito dall’ufficio e che l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento è soddisfatto anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio, trattandosi di revisione a seguito di procedura DOCFA, a struttura fortemente partecipativa.

3.- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società, affidandosi a due motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia. Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, si osserva quanto segue.

Diritto

RITENUTO

CHE

3.- Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al D.L. n. 16 del 1993, art. 2 e del D.M. n. 701 del 1994; nonchè la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61 e del D.M. n. 701 del 1994, art. 3; la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 34. La parte lamenta che non è stato eseguito un preventivo sopralluogo, ineludibile nella fattispecie. Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta il difetto assoluto di motivazione in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 7, alla L. n. 241 del 1990, art. 3 e la violazione del diritto al contraddittorio L. n. 212 del 2000, ex art. 10. La parte deduce che, in difetto di previo sopralluogo accertativo non esiste alcuna giustificazione al quantum accertato e che l’avviso è pertanto carente della necessaria motivazione.

I motivi sono infondati.

La CTR si è attenuta a principi interpretativi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte ed ai quali il Collegio intende dare continuità.

In particolare si è affermato che “in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso” (Cass. 8529/2019). Ed ancora che “in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga in seguito alla procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, convertito, con modificazioni, in L. n. 75 del 1993 e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta “procedura DOCFA”), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica del valore economico dei bei classati” (Cass.12389/2018; Cass. 12497/2016).

Quanto al resto, la CTR ha operato valutazioni in punto di fatto di cui non è consentito proporre la revisione in questa sede.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre rimborso spese prenotate a debito ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2020.

Depositato in cancelleria il 1 luglio 2020

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