Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13336 del 01/06/2010

Cassazione civile sez. un., 01/06/2010, (ud. 11/05/2010, dep. 01/06/2010), n.13336

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARBONE Vincenzo – Primo Presidente –

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente di sezione –

Dott. DI NANNI Luigi Francesco – Presidente di sezione –

Dott. MERONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO

19, presso lo studio dell’avvocato SCACCHI FRANCESCO, rappresentata e

difesa dall’avvocato FATTORI GIUSEPPE, per delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO LOCALE DI (OMISSIS);

– intimato –

per la risoluzione del conflitto negativo di giurisdizione tra le

sentenze nn. 3/1/2007 della Commissione Tributaria Provinciale di

Pesaro depositata il 06/02/07 e la n. 156/2008 del TRIBUNALE di

URBINO depositata l’08/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/05/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;

udito il P.M. in persona dell’Avvocato Generale Dott. IANNELLI

Domenico, che ha concluso per l’A.G.O..

 

Fatto

Con ricorso dell’11 settembre 2006, la sig.ra P.R. ha impugnato dinanzi alla CTP di Pesaro, un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di Urbino, con il quale, in forza del D.L. n. 12 del 2000, art. 3, comma 3, conv. in L. n. 73 del 2002, le veniva irrogata la sanzione di complessiva Euro 24.953,48 per avere impiegato lavoratori dipendenti che non risultavano iscritti a libro paga e matricola.

Con sentenza depositata il 6 febbraio 2007, il giudice tributario adito dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, trattandosi di controversia in materia extratributaria.

Dopo avere erroneamente riassunto la causa dinanzi al giudice del lavoro che, a sua volta declinava la giurisdizione in favore del giudice ordinario (ord. del 10.7.2007), la ricorrente riassumeva la causa dinanzi al Tribunale di Urbino, il quale, con ordinanza dell’8 maggio 2008, ha dichiarato “il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice tributario”. La decisione è stata motivata sul rilievo che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, novellato dalla L. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto le sanzioni amministrative comunque irrogate da uffici finanziari. A supporto di tale decisione viene citata la giurisprudenza di questa Corte (ordinanze 2838/2006 e 3144/2008).

Con l’odierno ricorso, proposto ai sensi dell’art. 362 c.p.c., comma 2, n. 1, la parte privata denuncia il conflitto negativo di giurisdizione e ne chiede la risoluzione, tenendo conto della sentenza della Corte Costituzionale, n. 130, del 14 maggio 2008.

L’Agenzia intimata non ha svolto alcuna attività processuale.

Diritto

Ritiene il Collegio che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario, sulla base delle seguenti considerazioni.

Con la citata sentenza n. 130/2008, la Corte Costituzionale ha stabilito che “E’ costituzionalmente illegittimo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie relative alle sanzioni comunque irrogate da Uffici finanziari, anche laddove esse conseguano alla violazione di disposizioni non aventi natura tributaria, non escludendo dalla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti le sanzioni per utilizzo di lavoro irregolare di cui al D.L. n. 12 del 2002, art. 3, comma 3, convertito dalla L. n. 73 del 2002, in quanto verrebbe in questo caso a crearsi un nuovo giudice speciale in contrasto con l’art. 102 Cost., comma 2, e con la 6^ diposizione transitoria della Costituzione”. In forza dell’intervento del giudice delle leggi, non v’è dubbio che la giurisdizione appartenga al giudice ordinario. Nè rileva il fatto che, nella specie, il ricorso sia stato proposto prima dell’intervenuto della Corte Costituzionale.

Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte Regolatrice, salvo che non sia intervenuto il giudicato, eventualmente anche soltanto implicito, “Il principio sancito dall’art. 5 cod. proc. civ., secondo cui i mutamenti di legge intervenuti nel corso del giudizio non assumono rilevanza ai fini della giurisdizione, si riferisce esclusivamente all’effetto abrogativo determinato dal sopravvenire di una nuova legge, e non anche all’effetto di annullamento dipendente dalle pronunce di incostituzionalità, che, a norma dell’art. 136 Cost., della Legge Costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 1 e della Legge di Attuazione 11 marzo 1953, n. 87, impediscono al giudice di tenere conto della norma dichiarata illegittima ai fini della decisione sulla giurisdizione” (Cass. SS.UU. 28545/2008).

Conseguentemente, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale vanno rimesse le parti, e va cassata la sentenza del Tribunale di Urbino n. 156/2008, depositata l’8 maggio 2008. La disciplina delle spese sarà prevista con il giudizio di merito.

PQM

La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale rimette le parti, e cassa la sentenza del Tribunale di Urbino n. 156/2008, depositata l’8 maggio 2008.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010

 

 

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