Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 13335 del 30/06/2015


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 13335 Anno 2015
Presidente: BERRUTI GIUSEPPE MARIA
Relatore: SPIRITO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso 16409-2012 proposto da:
PALUMBO COSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA,
LARGO BACONE 16, presso lo studio dell’avvocato
CESARIO SAVOIA, rappresentato e difeso dall’avvocato
LEOPOLDO PAPA giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 80415740580
in persona del Ministro p.t. in persona del Ministro
p.t., domiciliata ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

Data pubblicazione: 30/06/2015

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui
è difeso per legge;
EQUITALIA SUD SPA in persona del responsabile della
U.O. Legale Corporate/istituzionale DANIELA CASADEI,
elettivamente domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12,

MALATESTA, che la rappresenta e difende giusta
procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti nonché contro

ESTESA

ESATTORIE

TESORIERIE

SANNITE

SPA

IN

LIQUIDAZIONE, SARI SANNITICA RISCOSSIONI SPA ;
– intimati nonché contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in
persona del legale rappresentante ANTONIO
MASTRAPASQUA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
C. BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE
DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO
giusta delega in calce al ricorso notificato;
– resistente con delega in calce al ricorso
notificato –

avverso la sentenza n. 1980/2011 della CORTE
D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 01/06/2011, R.G.N.
1220/2005;

2

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO MARIA PAPA

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO
SPIRITO;
udito l’Avvocato LEOPOLDO PAPA;
udito l’Avvocato NICCOLO’ BRUNO per delega;

Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO che ha concluso
per raccoglimento del ricorso;

3

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

R.G. 116409/12

Svolgimento del processo

Il Palumbo, già esattore di alcuni comuni campani, citò in
giudizio la SARI per ottenere il rimborso dei residui delle
riscossioni di morosità da lui anticipati e trasmessi sin

(ritenendola prescritta) con sentenza poi confermata dalla
Corte d’appello di Napoli, la quale, ritenuto che la controeccezione di interruzione della prescrizione integri
un’eccezione in senso stretto, ha rilevato che il Palumbo
non ha formalizzato l’eccezione stessa in tempo utile
(quello di cui all’art. 183 c.p.o. nella formulazione vigente ratione temporis),

bensì solo nella comparsa conclu-

sionale depositata il 2.2.2004,che non può contenere eccezioni, ma solo riepilogare ed argomentare le difese già
svolte.
Propone ricorso per cassazione il Palumbo attraverso tre
motivi. Rispondono con controricorso il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, nonché Equitalia Sud. Il ricorrente ha depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione

I tre motivi, sotto diversi profili, tendono a dimostrare
la tempestività dell’eccezione di interruzione della prescrizione.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati, sono
fondati.

Cons. S rito est.

4

dal 1990. Il Tribunale di Napoli ha respinto la domanda

R.G. 116409/12

La sentenza impugnata (pubblicata il l ° giugno 2011), per
giungere alle proprie conclusioni, fa riferimento a Cass.
n. 11588/03, senza tener conto che, per comporre il contrasto di giurisprudenza formatosi sull’argomento, è successi-

bilito che “Poiché nel nostro ordinamento le eccezioni in
senso stretto, cioè quelle rilevabili soltanto ad istanza
di parte, si identificano o in quelle per le quali la legge
espressamente riservi il potere di rilevazione alla parte o
in quelle in cui il fatto integratore dell’eccezione corrisponde all’esercizio di un diritto potestativo azionabile
in giudizio da parte del titolare e, quindi, per svolgere
l’efficacia modificativa, impeditiva od estintiva di un
rapporto giuridico suppone il tramite di una manifestazione
di volontà della parte (da sola o realizzabile attraverso
un accertamento giudiziale), l’eccezione di interruzione
della prescrizione integra un’eccezione in senso lato e non
in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio
dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente
acquisiti agli atti, dovendosi escludere, altresì, che la
rilevabilità ad istanza di parte possa giustificarsi in ragione della (normale) rilevabilità soltanto ad istanza di
parte dell’eccezione di prescrizione, giacché non ha fondamento di diritto positivo assimilare al regime di rileva-

Cons. Spi to est.

5

vamente intervenuta Cass. SU n. 15661/05, la quale ha sta-

R.G. 116409/12

zione di una eccezione in senso stretto quello di una controeccezíone, qual è l’interruzione della prescrizione”.
La sentenza impugnata, che ha applicato l’opposto principio, deve essere, dunque, cassata ed il giudice del rinvio

principio sopra espresso.
Per questi motivi

La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, la quale
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2015

usai”

procederà al nuovo esame della controversia, adeguandosi al

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